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LOCANDINE ESPOSTE DA UN ENTE NON COMMERCIALE NON SONO SOGGETTE ALL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA'
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In questo caso viene confermata la non assoggettabilità di tale fattispecie alla suddetta imposta per carenza del presupposto oggettivo. Infatti, secondo l'art. 5 del d. lgs. 507/93 sono assoggettati ad imposta comunale sulla pubblicità solo i messaggi pubblicitari diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Tale circostanza non può essere riscontrata nel caso preso in esame.
MINISTERO DELLE FINANZE Dipartimento delle Entrate Risoluzione 16 marzo 1999, n. 41/E
Oggetto: Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. D. lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Locandine pubblicizzanti un trofeo per persone disabili.
Con la nota in riferimento è stato formulato un quesito inteso a conoscere quale sia il trattamento da riservare ai fini dell'imposta di pubblicità alle locandine che pubblicizzano una gara di slalom gigante, il Trofeo Val di Fiemme, per persone disabili. Detta manifestazione, abbinata alla lotteria nazionale di Agnano, è organizzata dalla "SportABILI onlus", associazione non profit costituita al fine di aiutare le persone con disabilità motoria, sensoriale ed intellettiva ad entrare nel mondo dello sport.
Si chiede inoltre di conoscere quale debba essere il trattamento per un pieghevole che presenta le stesse caratteristiche delle locandine, che sarà oggetto di distribuzione rivolta alle singole persone. In proposito, si precisa che le locandine in questione, a causa delle caratteristiche che presentano, non possono essere assoggettate al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità. Infatti, va osservato che nel caso di specie nello stesso mezzo si trovano racchiusi tre distinti messaggi. Il primo, relativo alla manifestazione realizzata dall'associazione non profit a favore dei disabili, di per sé, è fuori dal campo di applicazione del tributo, per mancanza del presupposto impositivo, ai sensi dell' art. 5 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Il secondo relativo alla promozione di una lotteria nazionale, il cui esercizio è affidato in via esclusiva all'amministrazione statale, risulta essere esente dal tributo a norma dell'art. 17, comma 1. Lettera g), del d,lgs. N. 507 del 1993. Il terzo messaggio, peraltro sostanzialmente irrilevante ai fini pubblicitari per la prevalenza degli altri, è fuori dal campo di applicazione del tributo, a norma dell'art. 7 comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, per avere una superficie complessiva inferiore a 300 centimetri quadrati. Tale ultimo messaggio, del resto, non sarebbe assoggettato ad imposizione neanche nell'ipotesi che fosse un autonomo mezzo pubblicitario. Va pure rilevata l'ulteriore circostanza che dette locandine vengono esposte presso le rivendite dei biglietti delle lotterie e pertanto ad esse può essere riconosciuta l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità, a norma dell'art. 17, comma 1, lettera a), in quanto l'esposizione avviene all'interno dei locali adibiti alla vendita dei beni o alla prestazione di servizi, e la pubblicità si riferisce all'attività negli stessi esercitata; alle medesime conclusioni si arriva a norma dell'art. 17, comma 1, lettera b), ove le locandine si trovino esposte nelle vetrine o sulle porte di ingresso di detti locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto vendita. Relativamente,
infine, ai pieghevoli che ripetono gli stessi contenuti delle locandine,
si precisa che, per essere distribuiti all'interno dei locali di vendita
dei biglietti delle lotterie, sono esclusi dal campo di applicazione del
tributo, poiché la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata
per mezzo dei volantini acquista rilevanza, ai fini dell'imposta in oggetto,
solo se effettuata attraverso veicoli o persone, a ciò specificatamente
adibite, circolanti in luoghi pubblici, ai sensi del comma 4 dell'art.
15 del d.lgs. n. 507/93. |