L'UTILIZZO DI MISURATORI FISCALI PER LE ATTIVITA' DI SPETTACOLO

Enti non commerciali

 

Soggetti obbligati Sono obbligati all'installazione di un misuratore fiscale e di biglietterie automatizzate tutti i contribuenti soggetti all'imposta sugli intrattenimenti ed i soggetti che esercitano attività spettacolistiche di cui l'art. 74-quater del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per le prestazioni relative agli intrattenimenti e spettacoli e per le attività accessorie, complementari o comunque connesse.
Tipologie di apparecchiature Per l'emissione dei titoli di accesso e la certificazione dei corrispettivi devono essere utilizzate esclusivamente le seguenti apparecchiature:

a) misuratori fiscali;

b) biglietterie automatizzate;

c) biglietterie automatizzate connesse al sistema centrale gestito dal Ministero Finanze, che certifica e valida l'emissione dei titoli di accesso.

Caratteristiche misuratori e biglietterie I misuratori fiscali e le biglietterie automatizzate non connesse al Ministero delle Finanze devono avere le seguenti caratteristiche:

a) essere conformi alle caratteristiche previste dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18 relativa ai registratori di cassa;

b) operate tramite l'utilizzazione di "carta di attivazione" che generi "il sigillo fiscale" da riportare sul titolo di accesso;

c) effettuare la registrazione dei dati su supporto immodificabile;

d) trasmettere i dati di riepilogo;

e) prevedere funzioni di servizio idonee alla consultazione rapida, sia su video sia su carta, dei dati di dettaglio e di riepilogo registrati sul supporto immodificabile per consentire le funzioni di verifica e di controllo. Gli organizzatori e gli esercenti possono richiedere al Ministero delle Finanze di essere autorizzati all'uso di speciali apparecchiature  aventi caratteristiche tecniche diverse, ma che offrono le stesse garanzie di sicurezza (punto 2.3, circolare 7 settembre 2000, n. 165).

Carta di attivazione La carta di attivazione è prodotta dal Ministero delle Finanze e consegnata su richiesta  degli interessati dalla Società Italiana Autori ed Editori che comunica all'anagrafe tributaria il codice fiscale e la partita IVA associata alla carta fornita.

Nella carta vengono memorizzati:

  • il codice fiscale o la partita IVA del soggetto utilizzatore;
  • la data di attivazione della carta

La carta deve contenere:

  • il software per la generazione delle chiavi segrete necessarie per il calcolo di codici di autenticazione che verranno utilizzati per la trasmissione dei dati;
  • l'algoritmo per la determinazione del sigillo fiscale.
Documento riepilogativo giornaliero e mensile I misuratori fiscali e le biglietterie devono essere predisposti per l'emissione di un documento riepilogativo dell'incasso giornaliero contenente, oltre agli elementi caratteristici di uno scontrino fiscale (art. 12, D.M. 23 marzo 1983), i seguenti elementi distinti per sala o impianto o evento:

a) incasso giornaliero con l'indicazione dell'imponibile, delle imposte e delle relative aliquote, con separata indicazione dei corrispettivi incassati a titolo di prevendita e dei beni e servizi accessori, complementari o connessi e relativi corrispettivi;

b) corrispettivi degli abbonamenti;

c) ratei giornalieri relativi agli abbonamenti;

d) numero degli ingressi a pagamento, quelli per i quali è venuto il pagamento dell'imposta, di quelli rilasciati gratuitamente a riduzione degli abbonati, con indicazione dell'ordine di posto;

e) stampa del sigillo fiscale.

Gli apparecchi devono essere predisposti anche per la stampa di un documento riepilogativo mensile che riporti tutte le indicazioni precedenti, nonché, per ciascun evento effettuato nel mese, il totale dei corrispettivi relativi, anche se incassati nei mesi precedenti. Infine gli apparecchi devono essere abilitati a stampare un giornale di fondo allo stesso modo che i registratori di cassa.

Mancato funzionamento Le apparecchiature devono essere dotate di libretto fiscale come i registratori di cassa.

In caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi è necessario:

a) richiedere tempestivamente l'intervento di manutenzione;

b) annotare sul libretto fiscale la data e l'ora della richiesta di intervento;

c) annotare su apposito registro l'inizio e la fine del mancato funzionamento e il totale dei biglietti manuali emessi, distinti per evento e tipologia.

Trasmissione dati I dati contenuti nel documento riepilogativo giornaliero e, distintamente per ciascun mese, i dati contenuti nel documento riepilogativo mensile, devono essere trasmessi per via telematica alla Società Italiana Autori ed Editori. In caso di necessità e previa autorizzazione della SIAE i riepiloghi giornalieri mensili possono essere trasmessi su supporto magnetico o cartaceo.
Caratteristiche I titoli di accesso agli intrattenimenti e spettacoli devono contenere le seguenti indicazioni:

a) indicazioni previste per gli scontrini fiscali (art. 12, commi 1 e 2, D.M. 23 marzo 1983);

b) natura della attività esercitata;

c) data ed ora dell'evento;

d) luogo, impianto e sala dell'evento;

e) numero ed ordine di posto;

f) natura, titolo ed ogni altro elemento identificativo dell'evento;

g) corrispettivo per l'attività di spettacolo o di intrattenimento;

h) ingresso gratuito, riduzione del prezzo e relative causali, avvenuto pagamento dell'imposta, dicitura "abbonato" ed estremi dell'abbonamento a data libera;

i) ammontare del corrispettivo incassato a titolo di prevendita;

j) natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto delle prestazioni accessorie, complementari o comunque connesse, con separata indicazione dei corrispettivi;

k) la dicitura "emesso per la vendita da parte di" con i dati identificativi del terzo distributore;

l) stampa del sigillo fiscale.

In caso di abbonamenti deve essere rilasciato apposito titolo di accesso che deve contenere la dicitura "abbonamento" con il numero delle prestazioni previste.

Sigillo fiscale Il sigillo fiscale è costituito da un codice di controllo, generato da un algoritmo di sicurezza che consente la verifica della validità del titolo da parte degli organi preposti al controllo.
Emissione I titoli di accesso sono emessi al momento del pagamento del corrispettivo, anche se emessi e distribuiti da terzi in possesso delle apposite apparecchiature fiscali per conto della organizzazione.

I titoli possono essere emessi anteriormente al pagamento del corrispettivo se consegnati dall'emittente ad un terzo per la successiva distribuzione.

Annullamento Il titolo di accesso può essere annullato:

a) se erroneamente emesso e non ancora rilasciato, procedendo immediatamente ad idonea registrazione con indicazione della causale;

b) se già rilasciato, con idonea registrazione da effettuarsi entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello dell'evento;

c) in caso di mancata effettuazione dell'evento, con idonea registrazione entro i termini di versamento delle imposte.

In ogni caso la causa di annullamento deve essere idoneamente documentata e il documento fiscale deve essere conservato integro. Nell'ipotesi di manifestazione già iniziata e sospesa per causa di forza maggiore, l'integrità del titolo di accesso (poichè il biglietto è già staccato) è riferita alla sola selezione del partecipante o spettatore restituita per il rimborso (punto 5.2, C.M. 7 settembre 2000, n. 165).

Invalidazione Per la fruizione delle prestazioni si procede all'invalidazione del titolo di accesso, tramite separazione del documento costituito da tante sezioni quante sono le prestazioni. La sezione che resta al partecipante deve contenere tutte le indicazioni previste per i titoli d'accesso.

 

CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Per gli enti non commerciali che esercitano attivita' di spettacolo o di intrattenimento  o che organizzano eventi e per le Associazioni che hanno optato per il regime della 398/1991 si pone il problema della verifica dell'obbligo della certificazione dei corrispettivi e quindi dell'adozione dei misuratori ficali.

Regime ordinario Per i soggetti che esercitano attività di intrattenimento è possibile optare per il regime IVA ordinario.

Per i soggetti che esercitano attività di spettacolo il regime ordinario costituisce il regime IVA naturale.

In entrambi i casi sussiste l'obbligo di certificazione dei corrispettivi e di impianto dei misuratori fiscali.

Regime forfetario per le attività di intrattenimento Per i soggetti esercenti attività di intrattenimento il regime forfetario IVA costituisce il regime naturale ( art.. 74, comma 6, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

In base all'art. 1 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544 tali soggetti sono esonerati dall'obbligo di registrazione dei corrispettivi percepiti, ma non dall'obbligo di certificare i i medesimi corrispettivi per le attività di intrattenimento e per le attività ad esse accessorie , complementari o comunque connesse, con il rilascio all'atto del pagamento di un titolo di accesso emesso mediante misuratori fiscali o biglietterie automatizzate

Eventi occasionali di intrattenimento In caso di organizzazione di eventi occasionali, in base all'art. 3 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544:

a) da parte di soggetti esercenti attività d'impresa che già certificano i prepri corrispettivi, la certificazione dei corrispettivi relativamente alle attività di intrattenimento può essere fatta con uno dei documenti fiscali già in uso;

b) da parte di soggetti non esercenti attività d'impresa dovrà essere prodotta alla SIAE (che li trasmetterà al Ministero), entro il quinto giorno successivo al termine della manifestazione, apposita dichiarazione recante gli elementi identificativi dell'evento e l'indicazione dei corrispettivi percepiti.

Prima dell'inizio dell'evento deve eseere presentata alla SIAE apposita dichiarazione di effettuazione di attività di intrattenimento.

In entrambi i casi non sussiste l'obbligo della emissione di titoli di accesso (punto 2.5 circolare 7 settembre 2000, n. 165)

Contribuenti minori attività spettacolistiche Per i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti e per i contribuenti minori il cui volume d'affari è inferiore a 50 milioni di lire è previsto un regime di detrazione forfetaria (art. 74-quater, comma 5, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

A norma dell'art. 8 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544 i contribuenti minori possono documentare i corrispettivi percepiti anche mediante rilascio di ricevuta fiscale, scontrino fiscale manuale o prestampato, purchè integrati con gli elementi previsti per i titoli di accesso (natura dell'attività, data e ora dell'evento, tipologia e prezzo e ogni altro elemento identificativo delle attività effettuate).

Associazioni in regime 398/1991 Le norme relative agli adempimenti contabili delle associazioni che hanno optato per il regime della legge 6 dicembre 1991, n.398 sono contenute nell'art. 9 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n.544.

Per tali asssociazioni il D.M. 21 dicembre 1992, art. 1, comma 1, n. 15) ha previsto l'esonero dell'emissione dello scontrino della ricevuta fiscale. Successivamente il D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, art 2, punto hh) ha esplicitamente esonerato dall'obbligo di certificazione fiscale le cessioni e le prestazioni poste in essere delle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 398/1991, nonchè dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni Pro Loco  contemplate dall'art. 9-bis della legge 6 febbraio 1992, n.66.

La circolare del Ministero delle Finanze del 29 dicembre 1999, n. 247/E punto 6.9 (avvallata dalla successiva circolare dell'otto marzo 2000 n 43/E punto 7) conferma l'esonero della certificazione dei corrispettivi a cui sono invece soggetti, mediante l'impianto di misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, gli enti che non optano per il regime speciale po che perdono in corso d'anno i requisiti per l'accesso ai benefici.

La circolare 7 settembre 2000, n.165 chiarisce che (punto 3.4):

  • le associazioni che hanno optato per la 398/91 ma non esercitano attività di intrattenimento o spettacolo sono esonerate dalla certificazione dei corrispettivi;
  • le associazioni sportive dilettantistiche e le altre associazioni che esercitano attività di spettacolo o intrattenimento sono ugualmente esonerate dalla certificazione dei corrispettivi, ma non dall'obbligo di emissione di titoli di accesso.

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