CISALFA Con la presente scrittura privata redatta in duplice originale, da valere ad ogni effetto di Legge
TRA
CISALFA SPORT S.P.A
E
UNPLI, UNIONE NAZIONALE PRO LOCO
1) DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE
Il presente accordo ha la finalità di fidelizzare la clientela Cisalfa mediante il riconoscimento di sconti a favore dei soci Pro Loco in possesso dell'UNPLI CARD i quali, attraverso l'esibizione della Promotion Card Cisalfa nei Punti Vendita Cisalfa (il cui elenco è allegato alla presente Convenzione) potranno usufruire di agevolazioni e sconti come di seguito meglio specificato.
2) RILASCIO DELLA PROMOTION CARD
La Promotion Card verrà rilasciata ai soci Pro Loco in possesso dell'UNPLI CARD che la richiederanno presso i Punti Vendita Cisalfa e che quindi sottoscriveranno apposito modulo di adesione predisposto da Cisalfa.
La Promotion Card è strettamente personale e non cedibile.
La richiesta della Promotion Card potrà essere effettuata presso un qualsiasi Punto Vendita Cisalfa al momento dell'acquisto, esibendo il buono sconto di cui al successivo art.5 e, ove richiesto, un documento che attesti l'iscrizione all' UNPLI.
Cisalfa provvederà a consegnare le Promotion Card, unitamente ai moduli di adesione, presso i propri Punti Vendita.
3) DURATA
L'Accordo resterà in vigore dal 01/01/2005. al 31/12/2005, e sarà rinnovato automaticamente nel caso le parti non facciano disdetta entro 1 mese dalla scadenza.
4) TEMPI E MODALITA' DI ESECUZIONE
La Promotion Card garantirà, sui prodotti presenti nei Punti Vendita Cisalfa, uno sconto del 5% ulteriore rispetto a quello già previsto ( dal 5 al 20% ) e applicato ai possessori della Action Card, formula di fidelizzazione standard di Cisalfa, oltre ad un accumulo di punti elettronici.
Lo sconto verrà applicato rispetto ai prezzi comunicati al pubblico, ma non sarà riconosciuto per i prodotti già sottoposti a saldi e vendite promozionali e non sarà cumulabile con altre promozioni.
5) BUONO SCONTO
Al fine di promuovere e incentivare la collaborazione tra l' UNPLI e Cisalfa, quest'ultima si impegna a riconoscere agli iscritti all'UNPLI un buono sconto di Euro 10,00 per una spesa effettuata presso i Punti Vendita Cisalfa pari o superiore a Euro 10,00. Il buono sconto non potrà in nessun modo essere convertito in denaro e non sarà in alcun modo cumulabile.
L'utilizzo dello sconto sarà possibile a partire dal 1/01/2005 fino al 31/12/2005 e sarà redimibile presso i Punti Vendita Cisalfa che aderiscono alla presente Convenzione sempre che il cliente dia la propria adesione scritta alla Promotion Card .
Tale sconto non sarà riconosciuto nei periodi di saldi e/o sui prodotti oggetto di promozioni realizzate nei singoli Punti Vendita, non sarà cumulabile con alcun altro tipo di promozione e non potrà essere utilizzato da persone non iscritte all' UNPLI . Ogni iscritto potrà utilizzare un unico buono per un unico acquisto.
Cisalfa provvederà a realizzare a propria cura e spese n 1500. buoni sconto che saranno consegnati a cura di Cisalfa presso la sede di Via Buffa, 1, 10061 CAVOUR entro 15 giorno dalla firma della presente convenzzione.
L' UNPLI., a sua volta, si impegna a distribuire un buono ad ogni singolo iscritto e terrà indenne e sollevata da ogni responsabilità Cisalfa da ogni richiesta di utilizzo del buono diversa da quanto concordato.
6) PUNTI ELETTRONICI
L'utilizzo della Promotion Card Cisalfa permette ai titolari l'accumulo di punti elettronici che danno diritto al ritiro di buoni spesa così come già previsti per la Action Card e secondo le modalità stabilite dalla Action Card.
I punti accumulati attraverso l'utilizzo della Promotion Card non sono cumulabili con quelli accumulati attraverso la Action Card Cisalfa.
7) ESCLUSIVA
L' UNPLI si obbliga a riconoscere a Cisalfa l'esclusiva merceologica e, pertanto, durante la vigenza del presente accordo, l' UNPLI si impegna a non concludere convenzioni relative alla fidelizzazione della clientela con società che svolgono la stessa attività commerciale di Cisalfa ad esclusione dei singoli esercizi commerciali.
Cisalfa si impegna ad esporre presso le casse dei punti vendita l'adesivo fornito dall'Unpli, indicante la possibilità ai possessori dell'UNPLI CARD di ottenere sconti.
8) RISOLUZIONE
Ciascuna parte può risolvere il presente Accordo senza nulla dovere, per l'inadempimento sostanziale dell'altra parte o se l'altra parte si rende insolvente o se questa dichiara o ha dichiarato fallimento. La risoluzione sarà efficace a decorrere dal trentesimo giorno dalla richiesta di porre rimedio all'inadempienza, se il motivo che ne ha dato origine non viene eliminato.
Con il venire meno degli obblighi derivanti dal presente contratto per qualsiasi causa dovuti, l' UNPLI si obbliga a darne tempestiva e idonea comunicazione ai propri iscritti affinché non vengano richiesti sconti successivamente alla risoluzione. A tale fine l' UNPLI solleva Cisalfa da ogni responsabilità per il mancato riconoscimento di sconti successivamente alla risoluzione del presente accordo.
9) MODIFICHE
Il presente accordo potrà essere modificato soltanto mediante documento scritto che faccia espresso riferimento a quest'accordo sottoscritto dai rappresentanti delle parti.
10) TRATTAMENTO DATI – consenso ex art.11 l. 675/96.
Ai sensi della Legge 675 del 31.12.1996 le parti si autorizzano reciprocamente ai fini statistici, gestionali, di tutela dei rispettivi diritti e promozionali a trattare i dati riferiti a ciascuna di esse nonché a farne oggetto di comunicazione, diffusione e trattamento anche tramite terzi, nel limiti e con le modalità previste dalla medesima Legge 375/96 e successive modificazioni.
11) FORZA MAGGIORE
Le parti non verranno considerate inadempienti o responsabili per qualsiasi ritardo o inadempienza rispetto alle disposizioni di quest'Accordo per cause estranee al controllo della parte interessata da tali cause.
12) FORO COMPETENTE
Per ogni controversia relativa e/o conseguente alla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente il Tribunale di Roma.
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