Importante!!!
Gazzetta Ufficiale N. 93 del 21 Aprile 2004
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 14 aprile 2004, n.4632
Nulla osta all'effettuazione di manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'art. 39, comma 13-quinquies, legge 24 novembre 2003, n. 326.
(da fare in carta libera, meglio se intestata della Pro Loco)
Raccomandata A.R.
Spett.le
Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato
…………………………………………………….
(indirizzo a seconda della provincia in cui si svolge la manifestazione di sorte locale – vedi tabella )
.................………………………….. (luogo e data)
Oggetto: Comunicazione, ai sensi dell' art. 39, comma 13-quinquies della legge 24 Novembre 2004, n. 326, di effettuazione di una ………………………. (indicare Tombola/Lotteria/Pesca di Beneficenza)
Si comunica che la Pro Loco di ...........................……. intende effettuare una manifestazione di sorte locale con le modalità previste dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430.
La manifestazione di sorte locale si svolgerà nel Comune di ……………………………………… in data ………………………. con le modalità indicate nella allegata comunicazione predisposta, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, per la Prefettura di ...........…………..............., a cui sarà successivamente trasmessa.
Si prega inviare eventuali comunicazioni al riguardo a:
………………………………………………………………………………….
Distinti saluti
Il Presidente
(firma Presidente)
Allegato: documentazione predisposta per la Prefettura di ……………………….
-----------------------------------------------------------------------------------
Nota : si consiglia di allegare la stessa documentazione che verrà inviata alla Prefettura, in quanto tale documentazione deve essere necessariamente completa di tutti gli elementi previsti dal D.P.R. 430/2001, per cui non si rischia di comunicare all'Ispettorato dei Monopoli dati incompleti, il che potrebbe comportare la negazione o la richiesta di integrazione, con conseguente perdita di tempo e il rischio di non poter svolgere nella data prevista la manifestazione di sorte locale.
Ricordarsi che la comunicazione ai Monopoli di Stato deve essere effettuata prima di quella alla Prefettura e al Comune, e che dalla data di ricezione i Monopoli di Stato hanno 30 giorni perché possano dare prescrizioni o neghino il nulla-osta. Dopo i 30 giorni scatta il silenzio/assenso.
Fare pertanto, per avere data certa di ricezione, raccomandata A.R. almeno 40 gg. prima della data prevista per la manifestazione.
La comunicazione alla Prefettura e al Comune farla dopo questa per i Monopoli di Stato.
Mettere in risalto nella comunicazione alla Prefettura (come del resto è previsto) le finalità della manifestazione, in quanto dalla circolare dei Monopoli di Stato la mancata esplicitazione delle finalità è segnalato come possibile elemento di ricusazione (vedi il testo della circolare).
(Vedasi anche la precedente comunicazione di questo Dipartimento a proposito della nuova normativa.)
Vecchi articoli:
NOVITA IN TEMA DI LOTTERIE, TOMBOLE E PESCHE Dl BENEFICENZA
di Guido Martinelli - Avvocato in Bologna
TOMBOLE, LOTTERIE e PESCHE DI BENEFICENZA: DL N. 269 del 30/09/2003
Ulteriori adempimenti per chi le organizza
|
|
|
Enti non commerciali
NOVITA IN TEMA DI LOTTERIE, TOMBOLE E PESCHE Dl BENEFICENZA*
di Guido Martinelli - Avvocato in Bologna
Dal mese cli aprile 2002 - e, per l'esattezza, dai 12 aprile 2002, centoventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430('), portante ad oggetto il "Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", è stata oggetto di rilevanti modifiche la disciplina delle autorizzazioni necessarie per l'organizzazione di manifestazioni di sorte locali (lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza).
Regole generali
Ribadito il divieto generale di svolgimento di tale tipo di manifestazioni, l'art. 13, comma 1, lett. a, del D.P.R.
n. 430/2001, lo consente esclusivamente nel caso in cui queste siano promosse da enti morali, associazioni e comitati senza fine di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale al solo fine di far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi o per le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzato per fini prettamente ludici.
Inoltre, la lett. b della norma in esame consente l'organizzazione di dette manifestazioni di sorte anche ai partiti e movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2.
Lotteria
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a, del D.P.R. in esame, si definisce la lotteria come manifestazione effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice concorrenti a uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. I biglietti potranno essere venduti esclusivamente nel territorio provinciale dove si svolge l'evento di sorte, il loro costo complessivo non potrà superare gli euro 51.645,69 (pari a cento milioni di lire) - indipendentemente da come sia frazionato il prezzo dei biglietti medesimi - e dovranno essere contrassegnati da serie e numerazione progressive.
Tombola
Viene, poi, precisato, alla lett. b del medesimo art. 13, che per tombola deve intendersi la manifestazione effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dall' 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di euro 12.911,42 (pari a 25 milioni di lire).
Pesca o banchi di beneficenza
Ai sensi della lett. c, del citato art. 13, per pesche o banchi di beneficenza si devono intendere le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per l'emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche e i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non possa eccedere la somma di euro 51.645,69 (pari a 100 milioni di lire).
I premi di queste ultime nonché quelli delle lotterie potranno consistere esclusivamente in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito e i metalli preziosi in verghe.
Promotori e controllori
Il successivo art. 14, del citato D.P.R. n. 430/2001, disciplina gli adempimenti dei promotori e i controlli.
L'organizzazione di dette manifestazioni di sorte dovrà essere comunicata, almeno 30 giorni prima, al prefetto competente e al sindaco del comune dove verrà effettuata l'estrazione e, almeno 60 giorni prima ai Monopoli di Stato di competenza.
Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione dovranno essere comunicate al predetti organi in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli.
Comunicazione
Alla comunicazione andrà allegata la seguente documentazione:
- per le lotterie: il regolamento con indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità e il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo e il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori
- per le tombole: oltre al regolamento
con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella, viene richiesto il deposito della documentazione comprovante l'avvenuto versamento di una cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o, in mancanza, al valore nonna-le degli stessi.
Cauzione
La cauzione è prestata in favore del Comune nel cui territorio si svolge la tombola e dovrà avere scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. Dovrà essere prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o mediante fideiussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fideiussore. Per le pesche o i banchi di beneficenza sarà sufficiente indicare nella comunicazione di svolgimento il numero dei biglietti che si intende emettere e il relativo prezzo.
Cause ostative
Il Prefetto potrà vietare lo svolgimento della manifestazione nel caso in cui non ricorrano le condizioni previste dal presente regolamento o non ricorra la necessità dello svolgimento della manifestazione per fare fronte alle esigenze finanziarie dell'ente promotore.
Controlli
Viene previsto che il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni sia di competenza dei comuni. Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell'ente organizzatore provvede prima dell'estrazione a ritirare tutti i biglietti e le cartelle rimaste invendute e li dichiara nulli agli effetti del gioco. La serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle dovrà essere indicata nelle fatture di acquisto rilasciata dallo stampatore.
Estrazione
L'estrazione dovrà essere effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco e dovrà essere redatto processo verbale del quale una copia sarà consegnata a detto incaricato e una copia inviata al Prefetto. Per le pesche o banchi di beneficenza, un responsabile dell'ente promotore controllerà il numero dei biglietti venduti e procederà, alla presenza di un incaricato del Sindaco alla chiusura delle
operazioni redigendo il relativo verbale di cui copia dovrà essere sempre trasmessa al Prefetto. Per quanto riguarda le tombole, entro 30 giorni dalla estrazione, dovrà essere presentata all'incaricato del Sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato, verificata la regolarità della documentazione prodotta, potrà disporre l'immediato svincolo della cauzione. In caso di mancata consegna dei premi ai vincitori il comune disporrà l'incameramento della cauzione.
Abrogazione
Si deve ritenere abrogato l'art. 8 della legge 26 marzo 1980, n. 62 che aveva considerato intrattenimenti sottoposti alla sola autorizzazione comunale, le tombole i cui premi non fossero stati superiori ai 3 milioni e le pesche e lotterie il cui ricavato non sia superiore ai 15 milioni.
Aspetti fiscali
Per quanto riguarda gli aspetti fiscali si rammenta che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, saranno sempre esclusi da Iva gli importi pagati dai partecipanti alle tombole, lotterie e pesche di beneficenza. Ai fini delle imposte sui redditi queste potranno essere totalmente irrilevanti ai fini reddituali (sia Irpeg che Irap) nel solo caso in cui sia applicabile, nei confronti dell'ente non profit organizzatore, il precetto di cui all'art. 108, comma 2 bis, lett. a, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che così dispone: "non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c, del comma 1, dell'art. 87: a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione".
Ciò accade quando siano presenti, contemporaneamente tre condizioni:
o l'occasionalità (bisogna ricordare che il comma 3, dell'art. 2, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, aveva previsto che il Ministro delle Finanze, con proprio decreto, stabilisse "condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività di cui all'art. 108, comma 2-bis, lettera a), del TUIR, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, possa considerarsi occasionale");
o le ricorrenze particolari nel corso delle quali le manifestazioni devono essere collocate;
o il modico importo dei beni messi in palio.
In tal caso, sarà dovuta solo la ritenuta Irpef sul valore dei premi messi in palio prevista e disciplinata dall'art. 30 del D.PR. 29 settembre 1973, n. 600, che così dispone: "l'aliquota della ritenuta è stabilita nel 10% per i premi delle lotterie pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza (...)".
|
|
Tavola riassuntiva |
|
Dal mese di aprile 2002, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, la disciplina delle autorizzazioni necessarie per l'organizzazione di manifestazioni di sorte locali (lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza) è stata oggetto di rilevanti modifiche. |
|
L'art. 13, comma 1, lett. a, del D.RR. n. 430/2001, consente lo svolgimento di queste manifestazioni esclusivamente nel caso in cui siano promosse da enti morali, associazioni e comitati senza fine di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale al solo fine di far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi o per le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzato per fini prettamente ludici. |
Il successivo art. 14, del citato D.P.R. n. 430/2001, dispone che l'organizzazione di dette manifestazioni di sorte dovrà essere comunicata, almeno 30 giorni prima, al prefetto competente e al sindaco del comune dove verrà effettuata l'estrazione, allegando la seguente documentazione:
o per le lotterie: il regolamento con indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità e il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo e il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
o per le tombole: oltre al regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella, viene richiesto il deposito della documentazione comprovante l'avvenuto versamento di una cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o, in mancanza, al valore normale degli stessi.
Il Prefetto potrà vietare lo svolgimento della manifestazione nel caso in cui non ricorrano le condizioni previste dal D.P.R. n. 430/2001 o non ricorra la necessità dello svolgimento della manifestazione per fare fronte alle esigenze finanziarie dell'ente promotore.
|
| Ai fini lrap ed lrpeg, non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali i fondi a loro pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, ai sensi dell'art. 108, comma 2 bis, lett. a, del D.PR. n. 917/1986. |
TOMBOLE, LOTTERIE e PESCHE DI BENEFICENZA: DL N. 269 del 30/09/2003
Ulteriori adempimenti per chi le organizza
(prime osservazioni, in attesa del provvedimento previsto e di circolari esplicative, a cura di Mauro Giannarelli)
Se la Finanziaria 2004 non ha portato agevolazioni per le pro loco, dai provvedimenti recentemente approvati con voto di fiducia arrivano nuovi ed ulteriori adempimenti di non poco conto a carico di chi organizza, come associazione senza scopo di lucro e rispettando quanto già previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento specifico per queste tipologie di manifestazioni (DPR 430/2001) tombole, lotterie e pesche di beneficenza.
Tra le varie norme che contiene il DL n. 269 del 30/09/2003 (già in vigore, contente un mare di disposizioni tra cui il condono edilizio, la detax, e numerosi altri provvedimenti che generalmente non ci interessano come pro loco), il comma 13-quinquies dell’art. 39 (ben rimpiattato e poco pubblicizzato) aggiunge agli adempimenti già previsti dal DPR 430/2001, l’obbligo di comunicare l’effettuazione di qualsiasi tombola, lotteria o pesca di beneficenza anche al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Questo indipendentemente dalla estensione territoriale della cosiddetta “manifestazione di sorte locale” (comune, comuni contermini, provincia) e indipendentemente dall’importo o valore dei premi della stessa.
La nuova comunicazione è obbligatoria per tutte le tombole, lotterie e pesche di beneficenza che si fanno, nessuna esclusa.
I Monopoli di stato hanno trenta giorni di tempo dal ricevimento della nuova comunicazione prevista per valutare le manifestazioni, “affinche' le stesse non risultino coincidenti con attivita' di giuoco riservato allo Stato” e prendere uno specifico provvedimento con cui emanare disposizioni, al cui rispetto viene subordinato il nulla-osta per l’effettuazione della manifestazione. Teoricamente, vista l’ampia discrezionalità lasciata ai Monopoli di stato, potrebbero essere prese disposizioni tali da impedire, di fatto, lo svolgimento di tutte le manifestazione di sorte locale.
Alla base del provvedimento, che mi pare vessatorio per le “normali” associazioni senza fine di lucro, c’è il concetto (non nuovo) che lo Stato deve essere l’unico biscazziere che spilla soldi ai giocatori, e non vuole concorrenza neppure dalle associazioni senza fine di lucro, che magari investono i fondi ricavati per sopperire alle sue carenze in tanti settori.
La nuova normativa, a mio personale giudizio, è estremamente penalizzante per tutte le associazioni che non sono “bische mascherate” (quelle, se ce ne sono, troveranno certamente il sistema di continuare, magari con uno scanner e una fotocopiatrice), e che ricorrono saltuariamente a questo tipo di manifestazioni per il proprio finanziamento.
Per essere tranquilli (leggete più avanti la legge e le note) occorrerà inviare la prima comunicazione prevista, quella al Ministero, almeno due mesi prima. E questo certamente non ci semplifica la vita.
Gli adempimenti e il controllo del Prefetto, previsto dalla vigente e non abrogata normativa (DPR 430/2001) sono già penalizzanti perché estesi a tutte le “manifestazioni di sorte locali” indipendentemente dall’importo del monte premi, mentre in precedenza fino a Lire 3.000.000 la procedura era inesistente o molto semplificata. Agli adempimenti necessari per effettuare durante una sagra una lotteria di una bicicletta, già in essere, aggiungete anche questi ultimi, e poi valutate se ne vale la pena.
Intendiamoci, se si intendeva perseguire chi fa il “furbo”, niente da recriminare. Solo che si dovevano mettere dei paletti o dei limiti, ad esempio ripristinare quanto meno i famosi “Lire 3.000.000” che con la normativa precedente al 2001 era la soglia sotto la quale gli adempimenti, erano ridotti.
Se il Bingo non ha fatto “bingo”, non credo che la causa siano le tombole delle associazioni no profit.
La nuova normativa non comporta spese (al di la di quelle postali), ma aggiunge adempimenti ad adempimenti. Viene il dubbio che sia sta fatta proprio per le spese postali.Il costo di chi dovrà (o dovrebbe) controllare la documentazione pervenuta al Ministero (attività sino ad ora non prevista) sarà probabilmente superiore a quanto porterà allo Stato la diminuzione della “concorrenza”, peraltro non gratuita.
Vale la pena per le associazioni senza fine di lucro continuare a fare, come fanno e facciamo, volontariato gratis sopperendo alle croniche carenze dello Stato e degli altri Enti pubblici ?
Mauro Giannarelli
NUOVE DISPOSIZIONI PER TOMBOLE, LOTTERIE E PESCHE DI BENEFICENZA
Testo del :
Decreto Legge del 30/09/2003 n. 269
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 229 del 02/10/2003 - supplemento ordinario)
(omissis)
art. 39
(Altre disposizioni in materia di entrata)
Comma: 13-quinquies. A1 fine di evitare fenomeni di elusione del monopolio statale dei giuochi, i soggetti che intendono svolgere le attivita' richiamate dall'articolo 19, comma 4, lettera d), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (nota 1), inviano, prima di darvi corso, e comunque prima della comunicazione prevista dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001 (nota 2), una autonoma comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nelle forme e con le modalita' stabilite con provvedimento dirigenziale di tale Amministrazione (nota 3). Decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, senza l'adozione di un provvedimento espresso da parte del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si intende comunque rilasciato nulla osta all'effettuazione delle attivita' di cui al primo periodo; entro lo stesso termine, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' espressamente subordinare il nulla osta all'ottemperanza di specifiche prescrizioni circa le modalita' di svolgimento delle attivita' predette, affinche' le stesse non risultino coincidenti con attivita' di giuoco riservato allo Stato. (nota 4) Ferma l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al citato regio
decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, lo svolgimento delle attivita' di cui al primo periodo, in caso di diniego di nulla osta ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni eventualmente impartite, e' punito con l'arresto fino ad un anno. (nota 5)
(Firmato da Berlusconi a Bruxelles – Ambasciata d’Italia - il 30 settembre 2003)
Note e commenti al testo:
(nota 1): ricadono nel nuovo obbligo tutte le manifestazioni sorte locali (tombole, lotterie, pesche di beneficenza). Il comma richiamato, infatti, ha il seguente testo:
Legge 27 dicembre 1997, n. 449
Articolo 19 - (Disposizioni in materia di manifestazioni a premio e manifestazioni di sorte
locali). Comma 4 lettera d):
d) attribuzione ai comuni del potere di vigilanza sullo svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e alle prefetture del potere di vietarne lo svolgimento nei casi di mancanza dei requisiti e delle condizioni di cui alla lettera a).
(nota 2) : Il Dpr 430 richiamato disciplina le manifestazioni di sorte locali (tombole, lotterie e pesche di beneficenza), e prevede, tra le altre prescrizioni, che debba essere fatta domanda al Sindaco e al Prefetto almeno trenta giorni prima della manifestazione. Questo obbligo rimane in vigore.
In aggiunta, e con l’ obbligo di farlo prima di inviare le due domande previste dal DPR 430, ora occorre fare anche una specifica comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Per quanto riguarda “quanto tempo prima si deve inviare ?”, poiché l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha trenta giorni dal ricevimento (e non dalla spedizione) per emanare uno specifico provvedimento (che sarà comunicato agli organizzatori ?) con cui il nulla-osta alla effettuazione è subordinato alla osservanza di specifiche disposizioni, è opportuno farla, esclusivamente con Raccomandata con ricevuta di ritorno per sapere in quale data (da cui decorrono i trenta giorni) è arrivata al Ministero, almeno 40 o 50 giorni prima della data della tombola, lotteria o pesca di beneficenza che si intende organizzare, in modo che se non arriva nulla si può ragionevolmente pensare che, salvo disguidi postali purtroppo possibili, per la manifestazione non sono stati presi provvedimenti (silenzio-assenso).
Stante la prevista reclusione fino ad un anno nel caso che non vengano osservate le eventuali prescrizioni impartite ai sensi della legge in esame, se la richiesta non viene fatta con un margine ampio di tempo potrebbero arrivare dal Ministero, magari per un ritardo postale, prescrizioni a manifestazione effettuata, con il rischio per gli organizzatori di incorrere nelle gravi conseguenze penali previste da questa nuova normativa per non aver osservato le prescrizioni.
Non è per nulla chiaro, per quanto riguarda le comunicazioni da effettuare al Sindaco e al Prefetto, se prima di inviarle occorre attendere la scadenza del periodo minimo di 40 giorni (consigliato sopra), il che comporterebbe di partire con le comunicazioni almeno settanta giorni prima della data della manifestazione, o se queste due comunicazioni possono essere inviate anche il giorno successivo all’invio al Ministero.
Nell’articolato si dice soltanto “inviano, prima di darvi corso, e comunque prima della comunicazione prevista dal citato regolamento….”.
Ritengo che la disciplina del DPR 430 di “almeno trenta giorni prima” per le comunicazioni al Prefetto e al Sindaco non sia stata modificata dal provvedimento in esame, per cui sembrerebbe non sia necessario attendere l’esito (o il silenzio- assenso).
E’ comunque possibile, e valutatelo anche in ordine alla possibilità che la vostra manifestazione possa essere ritenuta in concorrenza con quelle organizzate dallo Stato (ad esempio una lotteria a livello Provinciale con un alto montepremi) che in caso di prescrizioni da parte dei Monopoli tali da modificare sostanzialmente lo svolgimento della manifestazione di sorte locale, potreste non avere più il tempo per comunicare le conseguenti variazioni al Prefetto, e quindi rischiare che vi venga eccepito di essere fuori termini o non aver osservato le prescrizioni del DPR 430.
Si suggerisce, infine, (anche se non espressamente previsto) di indicare nelle domande al Sindaco e al Prefetto che “In data ……………. si è provveduto a effettuare la comunicazione prevista dall’art.39 comma 13-quinquies al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.”
(nota 3) alla data del 13 gennaio non risulta ancora sia stato preso il provvedimento dirigenziale richiamato nel testo delle nuove disposizioni, con il quale le modalità di trasmissione dovrebbero essere disciplinate.
In carenza del provvedimento citato, e in considerazione che le nuove disposizioni sono già legge, è necessario predisporre ed inviare una comunicazione in cui sia indicata la manifestazione di sorte locale che si intende effettuare (tipo – data – montepremi – durata ecc.), magari riportando quanto poi sarà messo o allegato alla domanda che, successivamente perché prima è vietato, sarà inviata alla prefettura e al Comune. Spedire la documentazione esclusivamente per raccomandata A.R., al seguente indirizzo, che è stato desunto dal sito del Ministero preposto, in mancanza di un indirizzo ufficialmente indicato per questa legge:
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato – Direzione Generale – Piazza Mastai, 11 – 00153 ROMA
Numeri Telefonici della Direzione Generale cui potete rivolgervi per ulteriori istruzioni:
centralino: 06 / 58571 fax : 06 / 58572200
(nota 4) Nel testo si legge: “espressamente subordinare il nulla osta all'ottemperanza di specifiche prescrizioni circa le modalita' di svolgimento delle attivita' predette, affinche' le stesse non risultino coincidenti con attivita' di giuoco riservato allo Stato”.
Questo lascia ampia discrezionalità ai Monopoli in quanto, di fatto, ogni manifestazione potrebbe essere ritenuta concorrente o coincidente con attività di gioco organizzate dallo Stato.
Il mercoledì e sabato c’è il lotto, una volta al mese c’è una lotteria nazionale, nel bar c’è il gratta e vinci (se ti pagano), il sabato (e altri giorni) c’è il totocalcio e nuovi “giuochi” collegati, poi ci sono le tris e le altre scommesse lecite e altre ancora.
Quindi, in teoria, restano pochi giorni per evitare che “risultino coincidenti con attivita' di giuoco riservato allo Stato”. Ovviamente dipende tutto da come sarà applicata questa norma.
(nota 5) Si prevede l’arresto sino ad un anno se non si osservano le prescrizioni impartite.
Salvo, per i motivi esposti nella (nota 2), magari ricevere per ritardo postale le prescrizioni a manifestazione effettuata. Non sottovalutate questo aspetto, in quanto non sono sanzioni amministrative.
Mauro Giannarelli
|
| |
|