Un accorato appello dell'Unione Nazionale a tutti i gruppi parlamentari

 

"Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale"

 

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L’assemblea Generale ordinaria dell'UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D'ITALIA, riunitasi in Verbania il giorno 15 ottobre 2000 assume e fa propria la presente mozione:

 

MOZIONE

 

Accertato come l’articolo 25 della Legge 13 maggio 1999 in materia di  “Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale” e la successiva circolare del Ministero delle Finanze n. 43/E  dell’8 marzo 2000 hanno di fatto confermato la limitata visione del Legislatore in materia di associazioni senza scopo di lucro e pro loco, contenendo volutamente la piena applicazione dei commi 1, 2 e 3 del suddetto articolo alle sole società sportive;

 

Rilevato come tale opposizione si   manifesti pur in presenza della piena applicazione a favore di dette società sportive del disposto del comma 1 del citato articolo 25 che di fatto recita “non concorrono a formare il reddito imponibile se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero complessivo non superiore a  due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del  Ministero delle Finanze:

a)   i proventi realizzati dalle società nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b)  i proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità”

 

Ritenuto pertanto che quanto previsto dal comma 1 della articolo 25 della suddetta Legge 133/99, possa trovare nuova applicazione a favore anche delle Pro Loco come già   disposto dalla Legge 66/92 che recitava “Alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni  pro loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398” a favore delle società sportive;

 

Vista tale ultima iniziativa di esclusione come impeditiva di fatto allo svolgimento di una corretta e tranquilla vita associativa, a favore della cittadinanza tutta, senza fini di lucro e nel più completo spirito di servizio;

 

Preso atto che tale norma di Legge ha già trovato fiera opposizione da parte delle associazioni pro loco del Trentino;

 

Vista la risposta a specifica interrogazione di data 10.05.2000 (n. 5-07753) formulata al Ministro delle finanze che conferma la necessità di una specifica modifica legislativa per l’estensione dell’agevolazione ora prevista per le sole associazioni sportive;

 

 

Verificato come in sede di approvazione del "Collegato fiscale alla norma finanziaria 2000" non sia stata recepita la proposta di emendamento come di seguito formulata:

"Il regime tributario previsto dall'articolo 25 comma 1 della Legge 13.05.1999, n.133 è esteso anche alle associazioni senza scopo di lucro ed alle pro loco ed attuato nell'ambito delle loro specifiche attività."

 Chiediamo inoltre che  le nostre Associazioni che da quanto previsto dalla circolare del Ministero delle Finanze n° 165 del 7/09/2000 art. 3 e 4 potrebbero essere "tenute alla emissione dei titoli di accesso per le attività di intrattenimento e di spettacoli posti in essere". Siamo chiaramente esentate dall'obbligo di dotarsi di un costosissimo misuratore fiscale che graverebbero in maniera determinante sulle scarse risorse disponibili.

La presente è stata approvata con voto unanime espresso dai  400 delegati nazionali intervenuti in rappresentanza delle 4120 Associazioni Pro Loco di 20 regioni italiane.

 

 

 

DELIBERA

 

1) Di sollevare formale protesta verso il Governo per la disattesa applicazione del comma 1. dell’articolo 25 della Legge 133/99  a favore delle Associazioni Pro Loco palesando un evidente differenza di trattamento fiscale a favore dell'associazionismo italiano, nel mancato rispetto dei principi costituzionali.

 

2) Di evitare, con chiara esenzione, le Pro Loco dall'obbligo di emissione dei titoli di accesso per le attività di intrattenimento e di spettacoli poste in essere.

 

3) Di invitare tutte le associazioni aderenti alla UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D'ITALIA , in forma diretta e/o attraverso l'iniziativa dei rispettivi comitati regionali,   a far conoscere al Presidente della Repubblica, agli organi legislativi e governativi della Repubblica Italiana la presente protesta, inviando inoltre copia della mozione ai propri rappresentanti Parlamentari.

 

4) Di incaricare il Presidente dell'U.N.P.L.I. ad informare la stampa e l’opinione pubblica di tale iniziativa nei modi ritenuti più opportuni.

 

 

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Il Testo della Finanziaria 2001 che riguarda le Pro Loco

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - (testo di legge)

FINANZIARIA 2001 Testo trasmesso dal Senato alla Camera: (omissis)

Art. 33. (Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette e disposizioni agevolative)

(omissis)

5. All'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificato dall'articolo 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle associazioni pro-loco". (omissis)

13. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituito dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3-bis. I soggetti che hanno optato ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonchè le associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attività di intrattenimento a favore dei soci sono esonerati dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali di cui al presente articolo>>.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Il comma 5. dell'art. 33 della Finanziaria estende alle Pro Loco, e soltanto alle pro loco in regime di 398, alcuni importanti benefici inizialmente previsti per le sole associazioni sportive dilettantistiche.

Di seguito, per miglior leggibilità dei benefici estesi alle pro loco, il testo vigente dell'art. 25 - comma 2 della L. 13.5.99 n. 133, come modificato dall'art. 37 della recente L. 21.11.00 n. 342, ed esteso dalla Finanziaria alle pro loco che operano fiscalmente in regime di 398:

----------------------(testo di legge)

Articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificato dall'articolo 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342:

(omissis)

2. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali:

a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo. (omissis)

----------------------

Poiché con la recente circolare Circolare 207 del 16.11.00 Il Ministero delle Finanze ha fornito i primi chiarimenti ed interpretazioni sulla Legge Legge 21 novembre 2000, n. 342 "Misure in materia fiscale", che ha modificato nel testo sopra riportato l'art. 25 più volte richiamato, si allega - in attesa di definizione di un documento esplicativo da parte degli esperti fiscali, come parte integrante del presente comunicato il testo letterale di detta circolare per la parte che riguarda dal 1 gennaio 2001 anche le pro loco (comma 2), con alcuni primi commenti. Preciso che la circolare è riferita alle "associazioni sportive dilettantistiche" in quanto al momento della uscita della circolare stessa il comma 2 riguardava solo quelle. Ovviamente l'estensione alle pro loco dei benefici del comma 2 più volte citato fa si che quanto chiarito dalla circolare per le "associazioni sportive dilettantistiche" sia estensibile anche alle "pro loco" che hanno optato per il regime della 398.

Per chi volesse l'intero testo della Finanziaria è possibile scaricarlo al seguente indirizzo:

http://www.senato.it/bgt/ShowDoc.asp?leg=13&id=00006940&tipodoc=Ddlmess&modo=PRODUZIONE

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