Il Testo della
Finanziaria 2001 che riguarda le Pro Loco
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- (testo di legge)
FINANZIARIA 2001 Testo trasmesso
dal Senato alla Camera: (omissis)
Art. 33. (Disposizioni in
materia di imposta di registro e altre imposte indirette e disposizioni agevolative)
(omissis)
5. All'articolo 25 della legge
13 maggio 1999, n. 133, come modificato dall'articolo 37 della legge 21 novembre 2000, n.
342, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma
2 si applicano anche alle associazioni pro-loco". (omissis)
13. All'articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituito dal decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<<3-bis. I soggetti che
hanno optato ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonchè le associazioni di
promozione sociale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
per le attività di intrattenimento a favore dei soci sono esonerati dall'obbligo di
utilizzare i misuratori fiscali di cui al presente articolo>>.
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Il comma 5. dell'art. 33
della Finanziaria estende alle Pro Loco, e soltanto alle pro loco in regime di 398, alcuni
importanti benefici inizialmente previsti per le sole associazioni sportive
dilettantistiche.
Di seguito, per miglior
leggibilità dei benefici estesi alle pro loco, il testo vigente dell'art. 25 - comma 2
della L. 13.5.99 n. 133, come modificato dall'art. 37 della recente L. 21.11.00 n. 342, ed
esteso dalla Finanziaria alle pro loco che operano fiscalmente in regime di 398:
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legge)
Articolo 25 della legge 13
maggio 1999, n. 133, come modificato dall'articolo 37 della legge 21 novembre 2000, n.
342:
(omissis)
2. Per le associazioni sportive
dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive
nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono
dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive
modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi
complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite
annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i
beni e le attività culturali:
a) i proventi realizzati dalle
associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
b) i proventi realizzati per il
tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'articolo 108, comma
2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in
materia di formazione del reddito complessivo. (omissis)
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Poiché con la recente circolare
Circolare 207 del 16.11.00 Il Ministero delle Finanze ha fornito i primi chiarimenti ed
interpretazioni sulla Legge Legge 21 novembre 2000, n. 342 "Misure in materia
fiscale", che ha modificato nel testo sopra riportato l'art. 25 più volte
richiamato, si allega - in attesa di definizione di un documento esplicativo da parte
degli esperti fiscali, come parte integrante del presente comunicato il testo letterale di
detta circolare per la parte che riguarda dal 1 gennaio 2001 anche le pro loco (comma 2),
con alcuni primi commenti. Preciso che la circolare è riferita alle "associazioni
sportive dilettantistiche" in quanto al momento della uscita della circolare stessa
il comma 2 riguardava solo quelle. Ovviamente l'estensione alle pro loco dei benefici del
comma 2 più volte citato fa si che quanto chiarito dalla circolare per le
"associazioni sportive dilettantistiche" sia estensibile anche alle "pro
loco" che hanno optato per il regime della 398.
Per chi volesse
l'intero testo della Finanziaria è possibile scaricarlo al seguente indirizzo:
http://www.senato.it/bgt/ShowDoc.asp?leg=13&id=00006940&tipodoc=Ddlmess&modo=PRODUZIONE