Compiti e poteri della SIAE

La circolare n. 224/E del 5 dicembre 2000 del Ministero delle finanze ha fornito i compiti ed i poteri attribuiti alla SIAE a proposito dell’imposta sugli intrattenimenti — ISI — e dell’IVA sugli spettacoli.

Pertanto la cooperazione della SIAE con il Dipartimento delle Entrate, è volta all’acquisizione ed al reperimento di elementi utili per l’accertamento delle citate imposte e per la repressione delle violazioni nelle stesse materie e si estrinseca essenzialmente nell’esercizio dei seguenti poteri:
a) controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l’emissione, la vendita e la prevendita dei titoli di accesso, nonché delle prestazioni di servizi accessori;
b) ispezione documentale secondo le nonne e con le facoltà previste dall’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972;
c) redazione dei processi verbali relativi all’attività di controllo, che possono evidenziare violazioni o contenere la semplice descrizione delle operazioni svolte;
d) acquisizione, elaborazione e fornitura all’Anagrafe Tributaria ed al Ministero per i beni e le attività culturali dei dati relativi alle attività spettacolistiche che gli organizzatori del settore devono comunicare alla SIAE, secondo modalità da definire con decreto ministeriale.

Di conseguenza, la SIAE non può:
invitare i contribuenti a comparire presso i propri uffici per esibire documenti o scritture, o per fornire dati,
notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti;
inviare ai soggetti che esercitano attività spettacolistiche o di intrattenimento, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento;
invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevuti;
richiedere la comunicazione di dati e notizie utili ai fini dell’accertamento a organi ed amministrazioni
dello Stato, agli enti pubblici economici, alle società ed enti di assicurazione, ecc.;
richiedere copie od estratti degli atti e dei documenti depositati presso notai od altri pubblici ufficiali;
richiedere ai contribuenti il rilascio di una dichiarazione contenente l’indicazione dei rapporti intrattenuti con banche, poste, società fiduciarie od altri intermediari finanziari;
richiedere alle banche i rapporti con i clienti ed alle poste i dati relativi ai conti correnti postali, libretti di deposito, ecc..

Le predette limitazioni implicano che i controlli eseguiti dalla SIAE non possono tradursi in una approfondita e complessiva valutazione delle posizioni dei contribuenti. Ne consegue che gli elementi fiscalmente rilevanti evidenziati nei processi verbali con esito positivo, redatti dalla SIAE, costituiscono di norma la base per l’utilizzo, da parte degli uffici finanziari, dello strumento dell’accertamento.
Le attività di controllo contestuale comportano ovviamente la presenza degli incaricati nei luoghi e nelle fasce orarie in cui si svolgono le manifestazioni di spettacolo e le attività di vendita dei titoli di accesso, al fine di riscontrare la regolare esecuzione delle operazioni aventi rilevanza fiscale che gli organizzatori devono porre in essere durante le fasi di vendita dei titoli di accesso alle manifestazioni. Se la normale attività del soggetto verificato si protrae o si svolge in ore serali o notturne ( cinema, teatro, ecc. ) l’accesso sarà lecito anche in tale arco temporale. In ogni caso, lo stesso deve essere svolto con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività del contribuente.

In occasione dell’accesso, i verificatori devono:
• esibire la propria tessera di riconoscimento, invitando il contribuente o chi per esso a prendere nota dei propri nomi;
esibire al contribuente o a chi lo sostituisce la lettera d’incarico dell’ufficio che ha disposto la verifica, nella quale - in ossequio al principio della chiarezza e trasparenza dell’azione amministrativa - sono specificate le ragioni che hanno originato l’intervento e il tipo di controllo (contestuale e/o documentale) da effettuare. La lettera d’incarico non è necessaria quando il controllo è eseguito dallo stesso titolare dell’ufficio, cioè dal soggetto competente al rilascio dell’autorizzazione; anche in tali casi, comunque, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che hanno giustificato la verifica e dell’oggetto che lo riguarda;
• invitare il contribuente ad assistere alla verifica o a farsi rappresentare o assistere nel corso della stessa, previo rilascio di delega scritta, purchè ciò non comporti ritardo alle operazioni di controllo.

Concludendo, detta circolare evidenzia chiaramente che l’attività della SIAE è rivolta al reperimento di elementi utili per l’accertamento delle imposte sugli intrattenimenti e dell’IVA sugli spettacoli nonché alla repressione delle violazioni nelle stesse materie.