Pertanto la cooperazione
della SIAE con il Dipartimento delle Entrate, è volta all’acquisizione
ed al reperimento di elementi utili per l’accertamento delle citate
imposte e per la repressione delle violazioni nelle stesse materie e
si estrinseca essenzialmente nell’esercizio dei seguenti poteri:
a) controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle
manifestazioni, ivi compresa l’emissione, la vendita e la prevendita
dei titoli di accesso, nonché delle prestazioni di servizi accessori;
b) ispezione documentale secondo le nonne e con le facoltà previste
dall’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972;
c) redazione dei processi verbali relativi all’attività
di controllo, che possono evidenziare violazioni o contenere la semplice
descrizione delle operazioni svolte;
d) acquisizione, elaborazione e fornitura all’Anagrafe Tributaria
ed al Ministero per i beni e le attività culturali dei dati relativi
alle attività spettacolistiche che gli organizzatori del settore
devono comunicare alla SIAE, secondo modalità da definire con
decreto ministeriale.
Di conseguenza,
la SIAE non può:
invitare i contribuenti a comparire presso i propri uffici per esibire
documenti o scritture, o per fornire dati,
notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro
confronti;
inviare ai soggetti che esercitano attività spettacolistiche
o di intrattenimento, con invito a restituirli compilati e firmati,
questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti
ai fini dell’accertamento;
invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere documenti e fatture
relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevuti;
richiedere la comunicazione di dati e notizie utili ai fini dell’accertamento
a organi ed amministrazioni
dello Stato, agli enti pubblici economici, alle società ed enti
di assicurazione, ecc.;
richiedere copie od estratti degli atti e dei documenti depositati presso
notai od altri pubblici ufficiali;
richiedere ai contribuenti il rilascio di una dichiarazione contenente
l’indicazione dei rapporti intrattenuti con banche, poste, società
fiduciarie od altri intermediari finanziari;
richiedere alle banche i rapporti con i clienti ed alle poste i dati
relativi ai conti correnti postali, libretti di deposito, ecc..
Le predette limitazioni
implicano che i controlli eseguiti dalla SIAE non possono tradursi in
una approfondita e complessiva valutazione delle posizioni dei contribuenti.
Ne consegue che gli elementi fiscalmente rilevanti evidenziati nei processi
verbali con esito positivo, redatti dalla SIAE, costituiscono di norma
la base per l’utilizzo, da parte degli uffici finanziari, dello
strumento dell’accertamento.
Le attività di controllo contestuale comportano ovviamente la
presenza degli incaricati nei luoghi e nelle fasce orarie in cui si
svolgono le manifestazioni di spettacolo e le attività di vendita
dei titoli di accesso, al fine di riscontrare la regolare esecuzione
delle operazioni aventi rilevanza fiscale che gli organizzatori devono
porre in essere durante le fasi di vendita dei titoli di accesso alle
manifestazioni. Se la normale attività del soggetto verificato
si protrae o si svolge in ore serali o notturne ( cinema, teatro, ecc.
) l’accesso sarà lecito anche in tale arco temporale. In
ogni caso, lo stesso deve essere svolto con modalità tali da
arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività
del contribuente.
In occasione dell’accesso,
i verificatori devono:
• esibire la propria tessera di riconoscimento, invitando il contribuente
o chi per esso a prendere nota dei propri nomi;
esibire al contribuente o a chi lo sostituisce la lettera d’incarico
dell’ufficio che ha disposto la verifica, nella quale - in ossequio
al principio della chiarezza e trasparenza dell’azione amministrativa
- sono specificate le ragioni che hanno originato l’intervento
e il tipo di controllo (contestuale e/o documentale) da effettuare.
La lettera d’incarico non è necessaria quando il controllo
è eseguito dallo stesso titolare dell’ufficio, cioè
dal soggetto competente al rilascio dell’autorizzazione; anche
in tali casi, comunque, il contribuente ha diritto di essere informato
delle ragioni che hanno giustificato la verifica e dell’oggetto
che lo riguarda;
• invitare il contribuente ad assistere alla verifica o a farsi
rappresentare o assistere nel corso della stessa, previo rilascio di
delega scritta, purchè ciò non comporti ritardo alle operazioni
di controllo.
Concludendo, detta
circolare evidenzia chiaramente che l’attività della SIAE
è rivolta al reperimento di elementi utili per l’accertamento
delle imposte sugli intrattenimenti e dell’IVA sugli spettacoli
nonché alla repressione delle violazioni nelle stesse materie.