STATUTO DELL’UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D’ITALIA -
U.N.P.L.I.
Approvato dalla Assemblea Straordinaria svoltasi a Siderno (Rc) il 11/10/2003
Titolo
I - COSTITUZIONE E SCOPI
Art.
1 - COSTITUZIONE
L’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, costituita con atto
pubblico in data 20-10-1962 n. 9104/1516 di rep. Dr. Valerio Grissini
Manetti Notaio in Bassano del Grappa, reg.to a Bassano del Grappa dd.
03-11-1962 al n. 693 vol. 130, riunisce le Pro Loco italiane e viene
contraddistinta dalla sigla UNPLI.
L’UNPLI è un’associazione apartitica ed indipendente
da qualsiasi ideologia.
L’UNPLI si articola in una struttura centrale nazionale e in strutture
periferiche regionali, oltre che in altre strutture previste dai singoli
Statuti Regionali.
L’UNPLI ha sede legale a Roma e sede operativa nella città
di residenza del suo Presidente pro-tempore.
L’eventuale
trasferimento della sede non comporta modifica statutaria.
Art.
2 - OGGETTO SOCIALE.
L’UNPLI non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi
attività o dotarsi di qualsiasi struttura al fine di realizzare
i propri scopi in campo culturale, ambientale, turistico, ecologico,
naturalistico, sociale, e nell’ambito della solidarietà
e del volontariato.
L'UNPLI con la sua struttura centrale nazionale svolge il compito di:
coordinare tutte le sue strutture periferiche;
attuare anche direttamente tutte le iniziative per la promozione e la
valorizzazione dell'Italia in tutti i campi di cui all'oggetto sociale,
compresa l'informazione e l'accoglienza turistica.
L’UNPLI nella sua struttura centrale insieme alle sue articolazioni
periferiche realizza:
il
coordinamento dell'attività delle Pro Loco;
la rappresentanza delle Pro Loco nei confronti degli Organi istituzionali
e di tutte le realtà che operano a livello internazionale, nazionale,
regionale, provinciale, comunale e locale;
la tutela degli interessi delle Pro Loco;
l'informazione, la consulenza, e l'assistenza tecnica delle Pro Loco,
anche tramite propri mezzi di stampa e informatici.
Art.
3 - SOCI: ACQUISIZIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA. DIRITTI E DOVERI.
La qualifica di socio dell’UNPLI è acquisibile da tutte
le Pro Loco regolarmente costituite nel rispetto delle leggi vigenti,
nonché delle norme statutarie dell’UNPLI.
Una Pro Loco si associa all’UNPLI tramite il Comitato Regionale
territorialmente competente che ne delibera l’ammissione dopo
la verifica della richiesta di affiliazione con i relativi atti allegati.
La Pro Loco ammessa è tenuta al versamento della quota associativa
annua stabilita dal Consiglio Nazionale. Tale quota può essere
maggiorata dai singoli Comitati Regionali per le proprie esigenze funzionali,
fermo restando che la quota nazionale stabilita deve essere integralmente
e immediatamente versata dal Comitato Regionale di competenza nei tempi
e nei modi fissati dal Consiglio Nazionale dell’UNPLI..
La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile.
Avverso la reiezione della richiesta di affiliazione una Pro Loco può
presentare la richiesta al Consiglio Nazionale che decide in maniera
definitiva previo parere del Comitato Regionale di competenza.
Ogni socio ha pari diritto di voto, in ossequio al principio del voto
singolo, sia nella nomina degli organismi direttivi che per eventuali
variazioni statutarie che per lo scioglimento dell’UNPLI con conseguente
destinazione dell’eventuale patrimonio.
Alle Assemblee Nazionali hanno diritto di voto le Pro Loco che abbiano
versato la quota sociale sia nell’anno precedente sia nell’anno
di svolgimento dell’assemblea.
Alle Assemblee delle strutture periferiche hanno diritto di voto le
Pro Loco che abbiano versato la quota sociale sia nell’anno precedente
che entro il termine previsto dallo Statuto della struttura periferica,
e, comunque, prima della data di svolgimento di ogni Assemblea dell’anno
in corso.
I soci hanno diritto alle informazioni a cura dell’UNPLI.
I soci hanno il dovere di osservare le norme statutarie e quanto deliberato
dall’UNPLI, nonché di versare la quota sociale annua stabilita
dal Consiglio Nazionale.
10.La
qualità di socio si perde per:
dimissioni dall'UNPLI;
scioglimento della Pro Loco;
esclusione dall'UNPLI per morosità o a seguito di provvedimento
disciplinare.
Lo
scioglimento di una Pro Loco deve essere accertato dal Comitato Regionale
territorialmente competente.
I
soci morosi per conservare l’anzianità di affiliazione
all’UNPLI sono tenuti al versamento delle quote pregresse sino
ad un massimo di due annualità consecutive. Dopo tale data il
socio moroso viene automaticamente escluso dall’UNPLI, a cura
del Comitato Regionale territorialmente competente.
Il
provvedimento disciplinare di esclusione di una Pro Loco viene adottato
dal Comitato Regionale territorialmente competente quando viene accertata
l'inosservanza dello Statuto dell'UNPLI .
Titolo
II - STRUTTURA CENTRALE
Art.
4 - ORGANI CENTRALI
Gli Organi centrali dell’UNPLI sono:
l’Assemblea Nazionale;
il Consiglio Nazionale;
La Giunta Esecutiva;
Il Presidente;
Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
Il Collegio Nazionale dei Probiviri.
Tutte le cariche elettive all’interno dell’UNPLI hanno la
durata di quattro anni ed allo scadere del quadriennio devono essere
rinnovate, anche se la carica è stata acquisita nel corso del
quadriennio stesso.
I componenti degli organi collegiali decadono e non sono più
rieleggibili per il mandato in corso qualora non intervengano a tre
riunioni consecutive, salvo impedimenti giustificati e accettati dal
Consiglio Nazionale.
Art.
5 - ORGANISMI AUSILIARI
Gli Organismi ausiliari sono strumenti che l’Unpli istituisce
per la migliore realizzazione dei propri fini. Essi sono:
i Dipartimenti;
le Commissioni;
i Commissari ad acta;
le Cariche onorarie.
Titolo
III - STRUTTURA PERIFERICA
Art.
6 - ORGANI PERIFERICI
1.
Gli Organi periferici dell’UNPLI sono:
i Comitati Regionali;
i Comitati Provinciali;
i Consorzi, i Comprensori, i Bacini di Pro Loco;
altro tipo di strutture periferiche, purché preventivamente approvate
dall’UNPLI.
I Comitati Regionali sono i componenti primari dell’articolazione
dell’UNPLI. L'UNPLI riconosce un solo Comitato Regionale per Regione.
Nella denominazione di Comitati Regionali si intendono compresi anche
i Comitati riguardanti le province autonome.
I Comitati Provinciali e le altre strutture periferiche, là dove
esistenti, fanno tutti capo al Comitato Regionale di appartenenza.
Art.
7 - COMPITI
Tutte le strutture periferiche dell’UNPLI godono di propria autonomia
finanziaria, con l'obbligo di redigere un bilancio economico finanziario
consuntivo annuale, debitamente approvato e sottoscritto.
Dette strutture hanno il compito di:
rappresentare gli interessi delle Pro Loco associate davanti alle istituzioni
pubbliche e private a livello periferico;
fungere da strutture di coordinamento, attivando almeno a livello regionale
un efficiente servizio di segreteria;
attivare servizi di consulenza, promozione ed assistenza per le Pro
Loco.
Art.
8 - ADEMPIMENTI
I Comitati Regionali devono inviare all’UNPLI nazionale, in tempi
congrui, copia :
della convocazione di ogni Assemblea Regionale;
del verbale dell’Assemblea Regionale;
del bilancio di previsione;
del bilancio economico - finanziario consuntivo annuale;
dello Statuto Regionale e del Regolamento Regionale, e delle modifiche
che vengono apportate.
La documentazione su citata deve essere inviata, altresì, dalle
eventuali strutture subregionali al Comitato Regionale di competenza.
Titolo
IV - ORGANI CENTRALI NAZIONALI
Art.
9 - ASSEMBLEA NAZIONALE
L’Assemblea Nazionale è l'organo sovrano dell'UNPLI e determina
le sue linee di politica associativa ed i suoi obiettivi strategici.
Le decisioni dell’Assemblea Nazionale sono vincolanti per tutti
i soci e per tutte le strutture dell’UNPLI.
L’Assemblea Nazionale può essere sia ordinaria che straordinaria.
E’ compito dell’Assemblea Nazionale:
approvare le linee programmatiche generali dell’Unione;
eleggere n. 10 membri del Consiglio Nazionale;
eleggere i membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
eleggere i membri del Collegio Nazionale dei Probiviri;
approvare le modifiche statutarie proposte;
decidere l’eventuale scioglimento e liquidazione dell’UNPLI,
disponendo circa la destinazione del patrimonio e la nomina dei Commissari
liquidatori;
discutere sui temi proposti dal Consiglio Nazionale comunicati a tutti
i Comitati Regionali almeno sessanta giorni prima dell’Assemblea.
L’Assemblea Nazionale è costituita dai delegati eletti
in sede di Assemblea regionale in ragione di uno ogni dieci Pro Loco
iscritte o frazione superiore a cinque, i quali hanno diritto di voto
seconda quanto previsto nell’art. 3 c. 2. All’Assemblea
Nazionale possono assistere tutte le Pro Loco regolarmente affiliate
all’UNPLI.
L’Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria ogni quattro
anni per determinare le linee programmatiche del quadriennio e per la
elezione degli Organi Nazionali dell’UNPLI.
L’Assemblea Nazionale si riunisce in via straordinaria su iniziativa
del Consiglio Nazionale o sulla base di richiesta scritta e motivata
con delibera di almeno un terzo dei Comitati Regionali dell’UNPLI.
Nelle Assemblee Nazionali non sono ammesse deleghe.
L’Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, è
validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà
più uno dei delegati aventi diritto di voto, ed, in seconda convocazione,
da tenersi almeno un’ora dopo, qualunque sia il numero dei delegati
presenti aventi diritto di voto, salvo quanto diversamente previsto
dal presente Statuto (artt. 20-21).
10.Le
decisioni dell'Assemblea sono valide a maggioranza semplice dei votanti,
senza tenere conto degli astenuti.
Art.
10 - CONSIGLIO NAZIONALE
Il Consiglio Nazionale è formato dai 10 Consiglieri eletti dall’Assemblea
Nazionale e dai Consiglieri, uno per Comitato Regionale, eletti in seno
ad essi.
Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente mediante lettera
semplice contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora
stabilita per la riunione.
In caso di urgenza è ammessa la convocazione telegrafica o via
e-mail con il maggior preavviso possibile.
Il Consiglio Nazionale si riunisce di norma, almeno due volte all’anno,
o quando il Presidente lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta scritta
almeno un terzo dei suoi membri. In quest’ultimo caso la riunione
deve aver luogo entro trenta giorni dalla richiesta stessa.
La riunione del Consiglio Nazionale è valida in prima convocazione
con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, in seconda convocazione,
da tenersi almeno un’ora dopo, con la presenza di almeno un terzo
dei suoi membri.
I membri del Consiglio, o dei Collegi, come di qualsiasi carica elettiva
nell’UNPLI, s’intendono automaticamente decaduti se la Pro
Loco di appartenenza non risulta in regola con l’affiliazione
all’UNPLI, che consenta il diritto di voto.
Il Consiglio Nazionale ha i seguenti compiti:
indice l’Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria;
delibera l’attuazione delle direttive per il raggiungimento degli
obiettivi fissati dall’Assemblea Nazionale sviluppandone la relativa
programmazione;
determina le linee d’azione che si impongono per nuove esigenze
tra un’Assemblea Nazionale e l’altra;
delibera le norme di eventuali Regolamenti;
delibera le iniziative di intervento e i comportamenti necessari su
tematiche e avvenimenti del Paese, che vengono, in qualche modo, ad
interessare le attività delle Pro Loco, presso le parti politiche,
sociali ed eventualmente presso l’opinione pubblica;
approva il bilancio preventivo, corredato dal programma di attività,
entro il 31 dicembre dell’anno precedente, e il bilancio consuntivo
annuale entro il 31 maggio dell’anno successivo;
sottopone all’approvazione dell’Assemblea Nazionale:
le modifiche statutarie;
l’eventuale scioglimento e liquidazione dell’UNPLI;
delibera in sede di stesura di Bilancio preventivo l’entità
della quota associativa annuale.
elegge fra i propri componenti il Presidente, e i membri della Giunta
Esecutiva da lui proposti, fra i quali il Vice-Presidente.
dichiara decaduto il Presidente Nazionale, il vice Presidente e la Giunta
Esecutiva nei casi previsti dal presente Statuto;
delibera il riconoscimento di un Comitato Regionale UNPLI, ratificandone
il relativo Statuto;
delibera il commissariamento di un Comitato Regionale dell’UNPLI
con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti, in caso
di violazione degli obblighi sanciti dal presente Statuto.
adotta nei confronti dei singoli Comitati Regionali, e secondo la gravità
della inadempienza, i provvedimenti disciplinari consistenti in:
richiamo;
commissariamento.
Contro
tutte le sanzioni è ammesso il ricorso al Collegio Nazionale
dei Probiviri, secondo le modalità e i tempi previsti dal presente
Statuto e dal Regolamento allegato, pena la inefficacia del ricorso
stesso.
stabilisce l’eventuale tipo di rimborsi spese del Segretario Generale
o di altro componente della Giunta, del Consiglio o di altri organi;
surroga per eventuali dimissioni o decadenze i propri membri eletti
dall’Assemblea Nazionale con i primi dei non eletti nell’Assemblea
elettiva;
istituisce, su proposta della Giunta Esecutiva, i Dipartimenti, determinando
le loro funzioni;
i verbali delle riunioni del Consiglio Nazionale vengono inviati ai
Consiglieri Nazionali, ai Presidenti dei Comitati Regionali, ai componenti
il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti ed ai componenti il Collegio
Nazionale dei Probiviri.
Art.
11 - GIUNTA ESECUTIVA
La Giunta Esecutiva viene eletta, su proposta del candidato Presidente,
dal Consiglio Nazionale.
La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente dell’UNPLI,
che la presiede, dal Vice Presidente, e da altri Consiglieri Nazionali
eletti dal Consiglio Nazionale, per un totale non superiore a nove componenti,
e, comunque, sempre in numero dispari.
La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente con avviso contenente
data, luogo, ora e ordine del giorno con un adeguato preavviso; per
motivi di urgenza sono consentite convocazioni con preavviso di almeno
quarantotto ore.
La Giunta Esecutiva di norma si riunisce almeno ogni tre mesi ed ogni
qualvolta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo ritenga necessario.
La riunione della Giunta Esecutiva è valida con la presenza della
metà più uno dei suoi componenti.
I verbali delle riunioni della Giunta Esecutiva vengono inviati anche
ai Consiglieri Nazionali e ai Presidenti dei Comitati Regionali nonché
ai componenti il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti ed ai componenti
il Collegio Nazionale dei Probiviri.
La Giunta Esecutiva ha i seguenti compiti:
dare attuazione alle delibere del Consiglio Nazionale;
deliberare gli indirizzi per la gestione economica e finanziaria del
patrimonio e per gli eventuali immobilizzi;
proporre il bilancio preventivo e consuntivo da presentare al Consiglio;
deliberare su tutte le materie di ordinaria amministrazione e su quelle
delegate dal Consiglio Nazionale.
deliberare su materie di competenza del Consiglio Nazionale, in caso
di urgenza, sottoponendo le suddette delibere a ratifica del Consiglio
Nazionale nella prima riunione convocata;
istituire eventuali Commissione e nominarne i componenti, indicandone
la durata ed attribuendo eventuali rimborsi. Le suddette delibere devono
essere sottoposte a ratifica del Consiglio Nazionale nella prima riunione
convocata;
nominarne i componenti dei Dipartimenti, indicandone la durata, ed attribuendo
eventuali rimborsi.
I
componenti della Giunta possono essere sostituiti dal Consiglio Nazionale
su proposta motivata del Presidente.
Art. 12 - PRESIDENTE NAZIONALE
Il Presidente è il legale rappresentante dell’UNPLI ed
ha il mandato di perseguire gli scopi e la difesa degli interessi delle
Pro Loco associate all’UNPLI, nel rispetto del presente Statuto:
a tal fine si rende interprete della loro funzione e dei loro obiettivi
presso le parti politiche, sociali e istituzionali
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Nazionale con la maggioranza
semplice dei voti.
Il Presidente nomina il Segretario Generale e lo può revocare.
Il Presidente ha i seguenti compiti:
assume le iniziative necessarie alla gestione delle attività
dell’UNPLI secondo le linee e gli obiettivi stabiliti dall’Assemblea
Nazionale, dando attuazione concreta ai programmi ed alle delibere approvate
dal Consiglio Nazionale e dalla Giunta Esecutiva, tramite il Segretario
Generale e i servizi da questo dipendenti;
promuove le attività e le delibere degli Organi centrali, e coordina
le attività dei Comitati Regionali e degli Organismi ausiliari.
convoca e presiede il Consiglio Nazionale e la Giunta Esecutiva, determinando
l’ordine del giorno delle riunioni;
ha facoltà di assistere, in proprio o per delega, alle assemblee
dei Comitati Regionali;
è responsabile della gestione economica e finanziaria dell’UNPLI;
quale rappresentante legale dell’Unpli di fronte a terzi e in
giudizio, ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle
liti;
può conferire deleghe per lo svolgimento di singoli atti al Vicepresidente
o ad altro membro della Giunta Esecutiva;
può invitare alle riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta
Esecutiva, come esperti e senza diritto di voto, persone estranee a
tali organi;
convoca su deliberazione del Consiglio Nazionale l’Assemblea Nazionale,
sia Ordinaria che Straordinaria, salvo in casi particolari espressamente
previsti dal presente Statuto;
nomina Commissari ad acta.
In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, fino
a un massimo di sei mesi consecutivi, svolge tutte le sue funzioni il
Vice Presidente.
In caso di dimissioni, di assenza o di impedimento definitivo ovvero
di impedimento di durata superiore a sei mesi consecutivi, il Presidente
stesso, insieme alla Giunta Esecutiva e al Segretario Generale, vengono
dichiarati decaduti dal Consiglio Nazionale;
Il Presidente e la Giunta esecutiva possono essere sfiduciati e dichiarati
decaduti dal Consiglio Nazionale con almeno il voto dei due terzi dei
suoi componenti in caso di gravi inadempienze ai doveri istituzionali.
In tutti i casi in cui il Presidente e la Giunta Esecutiva sono dichiarati
decaduti, il Consigliere Anziano convoca entro trenta giorni dall’evento
il Consiglio Nazionale per la elezione del nuovo Presidente Nazionale
e della Giunta sino alla conclusione del mandato corrente.
Art.
13- COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio Nazionale dei Revisori è costituito da tre Revisori
effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea.
Nella seduta di insediamento, indetta dal Revisore risultato primo degli
eletti, il Collegio elegge al suo interno il proprio Presidente fra
gli effettivi.
Il Collegio dei Revisori ha i seguenti compiti:
vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’UNPLI;
esegue verifiche di cassa e contabili, individuando tipi, destinatari
e documenti giustificativi della spesa, evidenziando eventuali scostamenti
da quanto preventivamente approvato;
riferisce, con apposite relazioni collegiali, al Consiglio Nazionale
anche in sede di approvazione dei bilanci.
Il Presidente del Collegio è invitato alle riunioni del Consiglio
Nazionale o della Giunta Esecutiva e vi può partecipare, senza
diritto a voto, personalmente o, in caso di assenza, tramite un altro
componente del Collegio da lui delegato.
Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta
questi lo ritiene necessario. Le sue riunioni sono valide con la presenza
di almeno due componenti effettivi.
Art.
14 - COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
Il Collegio Nazionale dei Probiviri si compone di tre membri effettivi
e di due membri supplenti.
Nella seduta di insediamento, indetta dal Probiviro risultante primo
degli eletti, il Collegio elegge nel suo interno il proprio Presidente
fra gli effettivi.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha i seguenti compiti:
regola conflitti di competenza, di rappresentanza ed ogni altra controversia
tra gli Organi centrali dell’UNPLI, tra questi e i Comitati Regionali
e fra i Comitati Regionali stessi;
interviene, altresì, nei conflitti tra l’UNPLI centrale
e coloro che rivestono cariche sociali nelle Organizzazioni territoriali
a livello di regione o di provincia autonoma;
interviene, su richiesta dei Comitati Regionali, per dirimere particolari
controversie nell’ambito delle strutture periferiche relativamente
alla disciplina associativa come organo di secondo grado rispetto al
Collegio Regionale dei Probiviri;
decide su ogni impugnativa riguardante il rispetto e la legittimità
statutaria delle deliberazioni assunte dagli Organi centrali;
decide su ogni altro ricorso riguardante materia non contemplata nel
presente Statuto o nelle normative delle altre strutture periferiche,
attinenti, in ogni caso, l’attività degli associati o degli
Organi dell’UNPLI;
decide in via definitiva sui ricorsi contro le sanzioni comminate dal
Consiglio Nazionale nei confronti dei Comitati Regionali..
Il Presidente Nazionale del Collegio dei Probiviri ha facoltà
di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea
e del Consiglio Nazionale.
Il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni qualvolta
questi lo ritenga necessario. Le riunioni sono valide con la presenza
di almeno due componenti effettivi.
Art.
15 - SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Nazionale anche
tra i non Consiglieri.
Il Segretario Generale esplica la sua attività per realizzare
gli obiettivi e i programmi degli Organi deliberanti centrali, operando
in stretta collaborazione con il Presidente Nazionale.
Sono compiti specifici del Segretario Generale:
dirigere e coordinare il servizio di Segreteria dell’UNPLI, assistendo,
alle sedute dell’Assemblea Nazionale, del Consiglio Nazionale
e della Giunta Esecutiva, curando la compilazione dei relativi verbali
e l’invio degli stessi agli interessati nel tempo più breve
possibile, ove non altrimenti disposto;
coordinare gli altri uffici istituiti dall’Unpli Nazionale;
raccordare e coordinare i rapporti con le Segreterie dei Comitati Regionali,
anche attivando una rete uniforme di intercomunicazione.
predisporre le relazioni tecniche di cui venga incaricato, esprimendo
il proprio parere sulle regolarità procedurali delle deliberazioni
degli Organi centrali;
amministrare un fondo spese di segreteria allo scopo istituito dal Consiglio
Nazionale;
provvedere alla gestione economica e finanziaria dell’UNPLI in
conformità alle deliberazioni del Consiglio Nazionale e della
Giunta Esecutiva, sotto la responsabilità del Presidente;
compilare il bilancio consuntivo dell’anno precedente da sottoporre
al Presidente Nazionale e al Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti
per la conseguente approvazione da parte degli Organi previsti;
predisporre, in conformità alle direttive degli Organi competenti,
il bilancio preventivo per l’anno successivo da sottoporre alla
dovuta approvazione;
depositare presso la sede dell’UNPLI, a disposizione dei Soci,
durante i quindici giorni precedenti la riunione del Consiglio Nazionale,
convocata per approvarlo, ciascun bilancio con i relativi allegati;
inoltrare, subito dopo il deposito, copia dei bilanci ai Consiglieri
Nazionali ed ai Presidenti Regionali.
Titolo
V - ORGANISMI AUSILIARI
Art.
16 - DIPARTIMENTI E COMMISSIONI.
I Dipartimenti sono istituiti dal Consiglio Nazionale su proposta della
Giunta Esecutiva; le Commissioni sono costituite e possono essere modificate
dalla Giunta Esecutiva, che ne indica il numero, il nominativo dei componenti
e la durata dell'incarico.
I Dipartimenti e le Commissioni hanno funzioni consultive ed operative
entro i limiti e sui temi definiti nel programma approvato dal Consiglio
Nazionale.
Dei Dipartimenti possono, di norma, far parte solo Consiglieri Nazionali.
Il Responsabile di un Dipartimento deve essere, di norma, uno dei componenti
della Giunta Esecutiva, escluso il Presidente Nazionale, che ha il compito
di coordinarne l’attività.
Delle Commissioni possono far parte, anche in qualità di esperti,
sia Soci delle singole Pro Loco che persone esterne all’UNPLI.
Il Responsabile di una Commissione deve essere un Consigliere Nazionale.
Art.
17 - COMMISSARI AD ACTA
I Commissari ad acta sono scelti e vengono nominati dal Presidente Nazionale
nei casi previsti dal presente Statuto.
Il Commissario ad acta è scelto possibilmente tra i Consiglieri
Nazionali.
Il Commissario non può rimanere in carica, di norma, oltre sei
mesi, durante i quali ha il compito di svolgere tutte le operazioni
necessarie per ripristinare le cariche elettive del Comitato stesso
secondo le norme dello Statuto Regionale, o per regolarizzare altri
aspetti per cui è stato nominato.
Art.
18 - QUALIFICHE ONORARIE
Agli ex Presidenti Nazionali dell’UNPLI, come eccezionalmente
ad altri membri dell'UNPLI che hanno rivestito cariche Nazionali, per
particolari meriti acquisiti in attività a favore delle Pro Loco,
il Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Esecutiva, può
conferire l’alto riconoscimento di Presidente Onorario o di Consigliere
Onorario dell’UNPLI.
Tale riconoscimento viene attribuito per acclamazione oppure, in mancanza
di unanimità, per votazione con una maggioranza dei due terzi
dei voti validi espressi.
Il Presidente Onorario e i Consiglieri Onorari hanno facoltà
di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea
Nazionale e del Consiglio Nazionale.
Il riconoscimento è a vita.
Il riconoscimento di Presidente Onorario o di Consigliere Onorario dell'UNPLI
deve essere accettato dall'interessato formalmente per iscritto.
Il riconoscimento di Presidente Onorario o di Consigliere Onorario dell'UNPLI
comporta la ineleggibilità a qualsiasi carica elettiva dell'UNPLI
a livello nazionale.
Al Presidente Onorario o al Consigliere Onorario dell'UNPLI il Consiglio
Nazionale può affidare incarichi di rappresentanza per particolari
e specifiche mansioni.
Titolo
VI - NORME GENERALI
Art.
19 - PATRIMONIO SOCIALE
Le risorse economiche, con le quali l’UNPLI provvede al funzionamento
ed allo svolgimento della propria attività, sono:
quote e contributi dei soci;
eredità, donazioni e legati;
contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
contributi dello Stato, delle regioni, delle province, di enti locali,
di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di
specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini
statutari;
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
proventi di cessioni di beni e di servizi ai soci e a terzi, anche attraverso
lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale,
artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria,
e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
erogazioni liberali dei soci e di terzi;
entrate derivanti da iniziative promozionali, occasionali o permanenti,
finalizzate al proprio funzionamento, comprese le feste, le raccolte
di fondi e le manifestazioni di sorte;
altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo
di promozione sociale.
I proventi delle attività vanno impegnati esclusivamente per
il raggiungimento delle finalità istituzionali, e non possono,
in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neppure in forma indiretta.
Eventuali avanzi di gestione vanno impegnati per le attività
istituzionali statutariamente previste dell’anno successivo. E'
altresì vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili,
avanzi di gestione, fondi, riserve e /o capitali.
Il bilancio economico - finanziario consuntivo deve essere redatto annualmente
ed approvato con le modalità previste dal presente Statuto.
Tutti i beni o le attività oggetto del patrimonio dell'UNPLI
Nazionale devono risultare da un libro inventario aggiornato all’inizio
dell’anno e tenuto dalla Segreteria Nazionale debitamente vistato
dal Collegio dei Revisori dei conti. Ogni anno l’inventario del
patrimonio sociale deve essere aggiornato e trascritto in apposito libro
da conservare con gli altri libri sociali e la relativa documentazione
contabile.
L’UNPLI si avvale prevalentemente delle attività prestate
in forma volontaria, libera e gratuita, per il perseguimento dei fini
istituzionali.
L’UNPLI può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi
di prestazioni di lavoro autonomo.
Il Consiglio Nazionale delibera e decide in merito a quanto previsto
dal presente articolo, e può prevedere il rimborso delle spese
documentate sostenute o altre indennità.
Art.
20 - MODIFICHE STATUTARIE
Le modifiche al presente Statuto devono essere proposte all’Assemblea
Nazionale con apposita delibera del Consiglio Nazionale, per iniziativa
dello stesso o su richiesta di almeno un terzo dei Comitati Regionali,
che complessivamente rappresentino un quarto delle Pro Loco aderenti
all’UNPLI, o su richiesta di un quarto delle Pro Loco iscritte
appartenenti ad almeno quattro Comitati Regionali.
L'Assemblea per le modifiche statutarie è validamente costituita
in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli aventi diritto
di voto ed in seconda convocazione con la presenza della metà
più uno degli aventi diritto di voto.
Art.
21 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Lo scioglimento dell’UNPLI deve essere proposto all’Assemblea
Nazionale dal Consiglio Nazionale con il voto favorevole di almeno tre
quarti dei componenti.
L'Assemblea per lo scioglimento dell’UNPLI è validamente
costituita in prima convocazione con la presenza dei quattro quinti
degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la presenza
dei due terzi degli aventi diritto di voto.
La deliberazione di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o
più liquidatori con i relativi poteri, nonché la devoluzione
del patrimonio sociale, risolta ogni pendenza accertata, per fini di
utilità sociale escludendo, pertanto, qualsiasi riparto fra i
soci.
Art.
22 - CANDIDATURE.
Un socio di una Pro Loco affiliata avente diritto a voto, all'uopo designato
dalla Pro Loco di appartenenza, può candidarsi ad un Organo nazionale
da eleggersi in Assemblea elettiva secondo quanto specificato nel Regolamento
di cui al successivo art. 24.
Ogni socio può presentare una sola candidatura.
Art.
23 - DISPOSIZIONI GENERALI
Salvo quanto disposto diversamente dal presente Statuto, le riunioni
collegiali sono valide qualunque sia il numero dei componenti presenti
in seconda convocazione.
Le votazioni sulle delibere e sulle mozioni avvengono su indicazione
del Presidente:
per alzata di mano o per sistemi equivalenti;
per appello nominale, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei
votanti.
Tutte le votazioni riferite a persone vanno effettuate esclusivamente
a scrutinio segreto, salvo che in presenza di un unico candidato non
si decida altra modalità di votazione.
Alla votazione ed alla elezione a qualsiasi carica dell’UNPLI
possono concorrere solo le Pro Loco associate, che risultino in regola
col versamento della quota di iscrizione relativa all’anno precedente,
oltre a quello della quota dell’anno in cui si effettuano le suddette
operazioni, con diritto o meno di voto secondo quanto previsto all'art.
3 c. 6 o c. 7.
I soci e le strutture periferiche sono tenuti all’osservanza degli
atti deliberativi dell’Unpli.
Art.
24 - REGOLAMENTI
I Regolamenti nazionali dell'UNPLI sono emanati a cura del Consiglio
Nazionale e contengono le norme relative alle procedure di elezione
e di funzionamento degli Organi centrali dell’UNPLI, nonché
altre norme relative al buon andamento dell’attività dell’UNPLI.
Il Consiglio Nazionale può prevedere forme di partecipazione
dei Comitati provinciali e territoriali alle scelte dell’Unione
Nazionale.
Le modifiche ai Regolamenti sono deliberate dal Consiglio Nazionale,
su proposta della Giunta Esecutiva o su richiesta scritta di almeno
due terzi dei Consiglieri.
Art.
25 - STATUTI DEI COMITATI REGIONALI UNPLI
Lo Statuto di ogni Comitato Regionale non deve essere in contrasto con
i principi generali riportati nei Titoli I, II e III del presente Statuto
e deve essere portato a conoscenza del Consiglio Nazionale, che lo ratifica,
oppure ne chiede la modifica prima di ratificarlo.
I Comitati Regionali devono adottare la denominazione "Comitato
Regionale UNPLI" seguito dal nome della Regione, affiancato o in
sostituzione alla attuale denominazione e logo, e devono adottare il
logo ufficiale dell’Unpli.
Qualora lo Statuto di un Comitato Regionale non sia ratificato in quanto
non compatibile con il presente Statuto Nazionale o con le disposizioni
di leggi vigenti, il Consiglio Nazionale può nominare un Commissario
ad acta per il Comitato Regionale interessato con il compito di fare
adeguare lo Statuto del Comitato Regionale.
Art.
26 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle
norme vigenti in materia, e, in particolare, per quanto applicabili,
alle disposizioni del Codice Civile.
Art.
27 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Il presente Statuto diventa operante il giorno successivo alla sua approvazione,
Gli attuali Organi Nazionali restano in carica fino alla loro naturale
scadenza prevista nel 2004.
Approvato
dalla Assemblea Straordinaria svoltasi a Siderno (Rc) il 11/10/2003