Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17/12/1991 In vigore dal 1-1-1992 Testo aggiornato al 20-2-2014 Art. 1 1. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attivita’ sportive dilettantistiche e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attivita’ commerciali proventi per un importo non superiore a lire 100 milioni, possono optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all’articolo 2. L’opzione e’ esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell’imposta sul valore aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e’ esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti che intraprendono l’esercizio di attivita’ commerciali esercitano l’opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L’opzione ha effetto anche ai fini delle imposte sui redditi e di essa deve essere data comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro i trenta giorni successivi. 2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui al comma 1 e che nel corso del periodo d’imposta hanno superato il limite di lire 100 milioni, cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite e’ superato. 3. comma abrogato dalla L. 13 maggio 1999, n. 133, come modificata dalla l. 21 novembre 2000, n. 342. AGGIORNAMENTICos’è e come si accede al regime fiscale agevolato 398/91
Il regime fiscale agevolato ex L. 398/91, introdotto inizialmente per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, è stata poi esteso alle Pro-Loco e alle Associazioni senza fini di lucro dal Decreto-Legge n. 417/1991, art. 9 bis. La successiva Legge n. 350/2003, all’art. 2 comma 31, ha inoltre stabilito che il regime fiscale agevolato può essere applicato anche ad associazioni bandistiche e cori amatoriali, compagnie filodrammatiche, associazioni di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro. Non possono godere di questo regime altre figure tipiche del non profit che non sono giuridicamente delle associazioni, come le fondazioni, i comitati, gli enti religiosi.
LE CONDIZIONI PER ACCEDERE
Per poter accedere a tale regime fiscale sono necessari alcuni particolari presupposti:
- le ASD con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) devono aver conseguito nell’anno solare precedente proventi commerciali non superiori a 250.000 euro;
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le ASD con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (ad es. 1° luglio – 30 giugno) devono aver conseguito proventi commerciali non superiori a 250.000 euro nel periodo d’imposta precedente;
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in caso si tratti di ASD di nuova costituzione, per una previsione del patrimonio queste devono rapportare il limite di 250.000 euro dei proventi commerciali al periodo intercorrente fra la data di costituzione ed il termine dell’esercizio, a seconda dei giorni.
Il limite dei 250.000 euro è da calcolarsi al netto dell’IVA e della eventuale imposta sugli intrattenimenti; essendo tale limite riferito ai proventi commerciali, bisogna escludere le entrate istituzionali e decommercializzate (le quote associative, le erogazioni liberali, i corrispettivi specifici dei soci/tesserati per l’attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ecc.- art.148 TUIR).
Bisogna inoltre escludere:
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le plusvalenze patrimoniali (art. 86 TUIR);
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i proventi esenti da imposta, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (es. interessi dei c/c) e quelli soggetti ad imposta sostitutiva (es. proventi dei fondi d’investimento) (articolo 143 TUIR);
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i proventi derivanti da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli derivanti da raccolte fondi pubbliche e occasionali, per un numero complessivo non superiore a 2 eventi all’anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo di € 51.645,69 (articolo 25, comma 2, legge 133/1999);
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i contributi pubblici corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi (articolo 143 TUIR);
- le indennità percepite per la preparazione e l’addestramento nel caso del trasferimento di un atleta da una ASD ad una società professionistica.
Bisogna invece includere:
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le sopravvenienze attive di cui all’articolo 88 TUIR, relative ad attività commerciali;
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i contributi delle pubbliche amministrazioni per l’esercizio di attività commerciale.
COME SI ESERCITA L’OPZIONE
L’opzione deve essere comunicata all’Ufficio SIAE competente per domicilio fiscale (che potete trovare qui), prima dell’inizio dell’anno solare per il quale l’associazione intende usufruire del regime forfetario, utilizzando il modulo scaricabile qui.
Successivamente occorre comunicare all’Ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate, presentando il quadro VO della dichiarazione IVA. A tal fine nel frontespizio del modello UNICO è stata prevista un’apposita casella VO da barrare nel caso venga allegato il citato modello.
L’opzione è vincolante per 5 anni. Se nel periodo d’imposta si supera il limite di 250.000 euro, il regime agevolato cessa automaticamente e, dal mese successivo a quello in cui è venuto meno il requisito oggettivo, si passerà al regime ordinario.
In sostanza, quando si verifica questa ipotesi, si dovranno considerare, sia per l’Iva che per le imposte sui redditi, due differenti periodi soggetti a diversi regimi tributari:
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nel primo (dall’inizio del periodo d’imposta fino al mese in cui è avvenuto il superamento del limite), si applicherà il regime agevolato;
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nel secondo (dal mese successivo all’avvenuto superamento del limite fino alla fine del periodo d’imposta), si applicherà il regime tributario ordinario sia per determinare il reddito che per l’assolvimento dell’Iva e degli adempimenti contabili.
QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI FISCALI E CONTABILI
Le agevolazioni previste per le associazioni che hanno esercitato l’opzione per il regime di cui alla Legge 398/91 sono:
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l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, registri Iva, scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili);
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l’esonero dall’obbligo di emissione di scontrini fiscali e/o ricevute fiscali per i compensi incassati;
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l’esonero dall’obbligo di fatturazione e registrazione (tranne che per sponsorizzazioni, cessione di diritti radio-Tv e pubblicità); è opportuno sottolineare che l’esonero dall’emissione della fattura non significa divieto, bensì una facoltà poiché il rilascio della fattura rappresenta l’unico veicolo per la controparte atto a dedurre l’IVA addebitata;
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l’esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA;
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l’esonero dall’obbligo di redazione dell’inventario e del bilancio;
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la determinazione forfettaria dell’IVA: le Associazioni che hanno deciso di avvalersi del regime fiscale agevolato potranno calcolare l’IVA da versare nella modalità che segue:
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50% dell’IVA incassata per i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali generiche (ad es. pubblicità, prestazioni di servizi, biglietti per spettacoli);
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50% dell’IVA incassata per i proventi da sponsorizzazioni;
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2/3 dell’IVA incassata per la cessione o concessione di diritti televisivi o radiofonici.
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la determinazione forfettaria del reddito imponibile: il reddito imponibile è determinato forfettariamente, applicando cioè un coefficiente di redditività (attualmente fissato nella misura del 3%) all’ammontare dei proventi commerciali (al netto d’IVA) conseguiti nel periodo di imposta; a tale percentuale viene aggiunto l’intero importo delle plusvalenze patrimoniali.
QUALI SONO GLI OBBLIGHI FISCALI E CONTABILI
Sussiste invece l’obbligo di:
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conservare le fatture d’acquisto e le fatture emesse, che devono inoltre essere numerate in ordine progressivo per anno solare (leggi il nostro post Le fatture emesse dalle Associazioni: in quali casi e come predisporle);
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annotare anche con un’unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali con riferimento al mese precedente (leggi il nostro post Registro IVA Minori per le Associazioni con contabilità 398/1991);
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effettuare il versamento trimestrale dell’IVA entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento attraverso il Modello F24;
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redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario (leggi il nostro post Redazione del Rendiconto Economico annuale di una Associazione);
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per ogni raccolta fondi, redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative alla raccolta fondi organizzata (leggi il nostro post Alcune modalità di raccolta fondi per le Associazioni: tombole, lotterie e pesche di beneficenza);
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tenere il libro soci e il libro verbali assemblee (leggi i nostri post Il Libro Soci: a cosa serve e come si fa e Libro dei verbali di Assemblea di un’associazione: come farlo e come conservarlo);
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presentare la dichiarazione dei redditi (Modello UNICO Enti non commerciali) e il Modello 770, nei casi in cui è previsto (leggi i nostri post Dichiarazione dei redditi. Il Modello Unico: quando, perché e come va presentato dalle Associazioni e Il modello 770: quando, perchè e come va presentato dalle Associazioni).
L’art. 37, comma 2, legge 342/2000 ha inoltre fissato per le ASD un limite pari a Euro 516,46 al di sopra del quale qualsiasi pagamento a favore dell’Associazione o versamento da essa effettuato dovrà obbligatoriamente transitare attraverso il suo conto corrente bancario o postale, al fine di ottenere una certificazione del movimento.
Tratto da da http://www.teamartist.com/
Libri sociali
Esiste un libro verbale per ogni organo dell’associazione. Le Pro Loco istituiscono appositi libri per mettere in forma scritta la storia dell’associazione. I libri sociali permettono inoltre di conferire trasparenza e legalità alle decisioni prese dai vari organi.
I libri sono così suddivisi:
Elenco soci
È il “libro” dei soci facenti parte dell’associazione, che nel loro complesso costituiscono l’assemblea. Vi si annota anche il rinnovo del tesseramento annuale ed è il libro a cui fare riferimento per stabilire la validità delle adunanze dell’assemblea.
Il libro verbale dell’Assemblea dei soci
È il libro in cui vengono riportati i verbali delle assemblee dei soci, ordinarie o straordinarie, in ordine cronologico. Costituisce la storia ufficiale dell’associazione e reca memoria dell’approvazione dei bilanci e dell’elezione delle cariche.
Il libro verbale del Comitato Direttivo
È il libro in cui vengono riportate le decisioni prese dal Comitato Direttivo. Viene anch’esso redatto in ordine cronologico su pagine numerate. È la memoria dell’operatività delle associazioni e riporta le decisioni prese dal Comitato, sia nel suo complesso che come insieme di singoli individui.
Il libro verbale del Collegio dei Revisori dei conti
È l’insieme delle relazioni di verifica della correttezza della redazione del bilancio. Le relazioni che compongono questo libro vengono lette in assemblea e poi conservate in ordine cronologico.
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Tempi di adeguamento dei siti internet alla nuova normativa
Visto l’impatto, economico e tecnico, che richiede l’applicazione di questa normativa ai siti internet italiani, è stato dato un periodo transitorio di un anno, a seguito della pubblicazione della normativa sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014, per mettersi a norma secondo le modalità prescritte. Il termine ultimo rimane quindi il 3 giugno 2015. Quindi nel caso in cui il vostro sito non fosse ancora a norma consigliamo di metterlo in “manutenzione” (ossia non raggiungibile) fino alla completa messa a norma del portale.
Come si è comportata l’UNPLI e cosa consigliamo ai nostri affiliati
Per mettere a norma il nostro sito e a seguire i siti di cui siamo responsabili abbiamo effettuato le seguenti azioni:
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- Configurazione del plugin per il popup
Come creare un popup con WordPress?
Un plugin gratuito per WordPress che permette di creare con semplicità una popup utile allo scopo di mettersi in regola, secondo la nuova normativa emessa dal Garante per la Privacy, è Cookie Notice by dFactory, che abbiamo istallato nel nostro portale e che ha le caratteristiche necessarie a soddisfare le caratteristiche richieste dalla nuova normativa sui cookie.
Cosa possiamo fare con questo plugin per WordPress?
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