LEGGE 17 maggio 1983, n. 217
“Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica”
GU n. 141 del 25-5-1983
 
TITOLO I
1. Finalità della legge.
La presente legge, emanata in attuazione dell’articolo 117 della Costituzione, definisce i principi fondamentali in materia di turismo ed industria alberghiera, ferme restando le competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
Tali principi devono garantire l’equilibrato sviluppo delle attività turistiche e di quelle connesse, considerata la rilevanza delle stesse sia sotto il profilo sociale che sotto quello economico.
Sono fatte salve le attribuzioni in detta materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano previste nei rispettivi statuti e norme di attuazione.
Per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione economica nazionale e settoriale, il Governo esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento avvalendosi degli organismi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.
 
2. Comitato di coordinamento per la programmazione turistica.
Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro competente da lui delegato che lo presiede, dai presidenti delle giunte regionali e delle giunte provinciali di Trento e Bolzano o dai componenti delle giunte medesime a tal fine delegati.
Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di coordinamento i Ministri interessati alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica indica le finalità prioritarie in relazione alle quali le regioni stabiliscono criteri e modalità di utilizzo dei finanziamenti di cui all’articolo 13 della presente legge.
Il medesimo organismo decide la convocazione della Conferenza nazionale del turismo, di norma a scadenza triennale, per compiere verifiche della situazione e dei problemi del settore e suggerire i provvedimenti relativi .
 
3. Comitato consultivo.
Il Comitato consultivo nazionale, nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, che lo presiede, è composto da 20 rappresentanti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici e dei sindacati dei lavoratori dalle organizzazioni cooperative e dalle associazioni del tempo libero e da 10 esperti scelti fra rappresentanti di enti ed organismi pubblici e privati operanti nel settore del turismo e fra docenti universitari e studiosi delle discipline afferenti il turismo. Tale Comitato esprime pareri e proposte al Comitato di cui all’articolo 2 della presente legge.
 
4. Organizzazione turistica regionale.
Per l’espletamento delle attività di promozione e propaganda delle risorse turistiche locali, di informazione e di accoglienza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla costituzione di “aziende di promozione turistica” (APT), quali organismi tecnico-operativi e strumentali muniti di autonomia amministrativa e di gestione.
Le leggi regionali individuano gli ambiti territoriali turisticamente rilevanti in cui operano le aziende, nonché gli strumenti e le modalità attraverso le quali si attua il loro collegamento funzionale con gli enti locali territoriali.
Le leggi regionali disciplinano compiti, funzioni e forme di coordinamento delle attività delle aziende, assicurando la presenza in senso a tali organismi di esperti e di rappresentanti degli enti locali territoriali, di rappresentanti delle associazioni degli operatori turistici e delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni cooperative, delle associazioni del tempo libero, nonché di un rappresentante designato dalle associazioni pro-loco operanti nel territorio.
Le aziende provvedono, previo nulla-osta della regione, ad istituire uffici di informazione e di accoglienza turistica denominati IAT.
L’uso della stessa denominazione (IAT) può essere consentito anche agli uffici di informazione promossi dalle “pro-loco” sulla base delle disposizioni emanate con legge regionale.
Con lo scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo il relativo personale confluisce nel ruolo unico regionale.
Le entrate anche di natura tributaria riconosciute dalla vigente legislazione agli enti disciolti ed il personale da essi proveniente debbono essere destinati con legge regionale agli organismi ai quali sono state attribuite o delegate le relative funzioni.
 
5. Imprese turistiche.
Sono imprese turistiche quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici.
I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 .
Per ottenere l’iscrizione nel registro deve essere presentata domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rispettivamente nella provincia ove le imprese hanno sede legale.
Il richiedente deve:
a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all’esercizio di attività commerciale;
b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente ;
c) non essere nelle condizioni previste dall’articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni;
d) aver superato un esame di idoneità all’esercizio dell’attività di impresa.
I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le attività di cui al primo comma, hanno diritto ad ottenere l’iscrizione su loro domanda.
 
6. Strutture ricettive.
Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventú, i rifugi alpini.
Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.
I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l’assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.
I villaggi-albergo sono alberghi che, in una unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati.
Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.
I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
Sono alloggi agro-turistici i locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.
Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.
Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.
Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
Sono ostelli per la gioventú le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani.
Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.
In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali le regioni possono individuare e disciplinare altre strutture destinate alla ricettività turistica.
 
7. Classificazione delle strutture ricettive.
Le leggi regionali dettano criteri per la classificazione delle strutture ricettive tenendo conto delle dimensioni e dei requisiti strutturali dei servizi offerti e della qualificazione degli addetti.
Con riferimento ai dati di cui al comma precedente, le leggi regionali prevedono cinque classi di alberghi contrassegnati, in ordine decrescente, da 5, 4, 3, 2 o 1 stella.
Requisiti minimi degli alberghi ai fini della classificazione sono:
capacità ricettiva non inferiore a sette stanze;
almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto;
un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera;
un locale ad uso comune;
impianti tecnologici e numero di addetti adeguati e qualificati al funzionamento della struttura.
Secondo i medesimi criteri, le leggi regionali provvedono a classificare le residenze turistico- alberghiere, contrassegnate con 4, 3 e 2 stelle.
Gli alberghi contrassegnati con 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva “lusso” quando siano in possesso degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale.
I campeggi sono contrassegnati dalle leggi regionali con 4, 3, 2 e 1 stella in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive.
I villaggi turistici sono contrassegnati con 4, 3 e 2 stelle in rapporto al servizio di attrezzature ricreative, culturali e sportive.
Vengono contrassegnate con una stella le miniaree di sosta che hanno un minimo di dieci ed un massimo di trenta piazzuole e svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extra- turistiche, al supporto del turismo campeggistico itinerante, rurale ed escursionistico.
I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva “A” (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo-invernale o sono autorizzati ad esercitare la propria attività per l’intero arco dell’anno. La chiusura temporanea dei campeggi di cui al presente comma può essere consentita per un periodo di tre mesi all’anno a scelta dell’operatore e deve essere indicata nelle guide specializzate nonché segnalata nelle insegne del campeggio o del villaggio turistico.
Le regioni individuano con legge i requisiti minimi necessari all’esercizio dell’attività di affittacamere.
L’inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione è punita con sanzioni amministrative stabilite dalle leggi regionali da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 3 milioni. Il termine per la denuncia di cui all’articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049 , convertito in legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni, è anticipato al 31 luglio di ciascuno degli anni cui la denuncia medesima si riferisce. [Il regime dei prezzi concordati, previsto dalla presente legislazione per gli alberghi, è esteso a tutte le strutture ricettive indicate nell’articolo 6, gestite da imprese turistiche] .
 
8. Vincolo di destinazione.
Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo, in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse e della utilità sociale, le regioni, con specifiche leggi, sottopongono a vincolo di destinazione le strutture ricettive indicate dall’articolo 6, in conformità anche con le indicazioni derivanti dagli atti della programmazione regionale. Sono esclusi dal vincolo gli alloggi rurali, gli alloggi gestiti da affittacamere e le case e gli appartamenti per vacanze.
Nell’ambito delle previsioni dei piani regolatori regionali i comuni provvedono ad individuare le aree destinate ad attività turistiche e ricettive e a determinare la disciplina di tutela e utilizzazione di tali aree, tenendo conto dei piani di sviluppo predisposti dalle regioni.
Entro un anno dall’entrata in vigore delle leggi regionali i comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici, secondo quanto previsto al primo comma del presente articolo e individuano in essi le aree destinate agli insediamenti turistici produttivi che a tal fine sono vincolate.
Per rispondere ad esigenze di miglioramento dell’assetto territoriale e di sviluppo del settore turistico, destinazioni diverse da quella originaria di aree e strutture turistiche e ricettive possono essere previste dai piani regolatori generali e loro varianti.
Il vincolo di destinazione può essere rimosso su richiesta del proprietario solo se viene comprovata la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva e previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti e opportunamente rivalutati ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.
Le regioni, con proprie leggi, fissano criteri e modalità per la rimozione del vincolo di destinazione, le sanzioni per i casi di inadempienza ed i necessari raccordi con le norme ed i piani urbanistici.
 
9. Agenzie di viaggio e turismo.
Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 .
L’esercizio delle attività di cui al comma precedente è soggetto ad autorizzazione regionale, previo accertamento del possesso da parte del richiedente dei seguenti requisiti professionali:
a) conoscenza dell’amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio;
b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
c) conoscenza di almeno due lingue straniere.
Il rilascio dell’autorizzazione dovrà, in ogni caso, essere subordinato al versamento di un congruo deposito cauzionale.
Qualora la persona fisica titolare dell’autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nella agenzia, i requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti dal direttore tecnico.
[L’autorizzazione regionale è subordinata al nulla-osta della competente autorità di pubblica sicurezza, per quanto attiene all’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni] .
Lo Stato cura la tenuta e l’aggiornamento di un apposito elenco nazionale delle agenzie di viaggio sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle regioni. [Tale elenco viene pubblicato annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana] .
L’elenco di cui al precedente comma, unitamente all’elenco degli uffici informazioni di cui all’articolo 4, viene raccolto in una apposita pubblicazione dell’ENIT e diffuso in Italia ed all’estero.
In occasione del rilascio delle autorizzazioni le regioni accerteranno l’inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, già operanti sul territorio nazionale.
Non potrà, in ogni caso, essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o regioni italiane.
Per le persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri delle Comunità europee l’autorizzazione di cui al secondo comma è subordinata al rilascio del nulla osta dello Stato ai sensi dell’articolo 58, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 .
 
10. Associazioni senza scopo di lucro.
Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate, esclusivamente per i propri associati, ad esercitare attività turistiche e ricettive.
Le leggi regionali fissano i requisiti minimi omogenei e le modalità di esercizio per il compimento delle attività di cui al comma precedente, assicurando che le attività medesime siano esercitate nei rispettivi ambiti associativi.
 
11. Attività professionali.
Le regioni accertano i requisiti per l’esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico ed ogni altra professione attinente al turismo.
È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d’arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.
È interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera di traduzione nell’assistenza a turisti stranieri.
È accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all’estero; fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell’ambito di competenza delle guide, quale individuato dal presente articolo.
È organizzatore congressuale chi per professione svolge la propria opera nella organizzazione di iniziative, simposi o manifestazioni congressuali.
È istruttore nautico chi, per professione, insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica del nuoto o di attività nautiche.
È maestro di sci chi, per professione, insegna a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci.
È guida alpina chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in scalate o gite in alta montagna.
È aspirante guida alpina o portatore alpino chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in ascensioni di difficoltà non superiore al terzo grado; in ascensioni superiori può fungere da capo cordata solo se assieme a guida alpina.
È guida speleologica chi, per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nella esplorazione di grotte e cavità naturali.
È animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.
In particolare, le regioni dovranno accertare per le guide turistiche, oltre all’esatta conoscenza di una o più lingue straniere, una conoscenza approfondita delle opere d’arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali, o comunque delle risorse ambientali della località in cui dovrà essere esercitata la professione; per i corrieri adeguate conoscenze in materia di geografia turistica, nonché dei regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti e sull’organizzazione turistica; per i maestri di sci, guide alpine e speleologiche, istruttori di alpinismo e di sci alpino, adeguate capacità professionali in sede tecnico-operativa accertate alla stregua dei criteri didattici elaborati per i vari gradi di professionalità dai competenti enti ed associazioni nazionali; per gli organizzatori congressuali la conoscenza di due lingue straniere ed un comprovato tirocinio nelle attività congressuali a carattere nazionale ed internazionale.
Per l’esercizio delle suddette professioni i cittadini di Stati membri delle Comunità europee sono equiparati ai cittadini italiani .
Spetta altresì alle leggi regionali di disciplinare l’attività non professionale di coloro che svolgono le attività di cui ai commi precedenti a favore dei soci ed assistiti degli enti ed organismi di carattere associativo di cui all’articolo 10 che operano nel settore del turismo e del tempo libero.
 
12. Disposizioni transitorie.
L’assegnazione delle stelle corrispondenti alla nuova classificazione fissata dalla presente legge avviene in via definitiva, entro il 1° gennaio 1985, sulla base dei miglioramenti di strutture e servizi che saranno nel frattempo apportati dalle imprese.
Le leggi regionali stabiliscono le fasi temporali intermedie per l’assegnazione della classificazione a stelle a quelle imprese che ne hanno i requisiti o che avranno provveduto a realizzare, prima della scadenza del termine di cui al primo comma, gli adeguamenti e le opportune trasformazioni qualitative in modo da assicurare un graduale passaggio dalla vecchia alla nuova classificazione.
A decorrere dal 1° gennaio 1985, anche in assenza di legge regionale, le imprese ricettive esistenti saranno individuate con la seguente classifica a stelle:
* alberghi di lusso in possesso di standard di classe internazionale: cinque stelle lusso;?* alberghi di lusso: cinque stelle;?* alberghi di prima categoria: quattro stelle;?* alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria: tre stelle;?* alberghi di terza categoria e pensioni di seconda categoria: due stelle;?* alberghi di quarta categoria, pensioni di terza categoria e locande: una stella.
Agli effetti della normativa tributaria gli alberghi con cinque stelle e cinque stelle lusso sono equiparati agli alberghi di lusso; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con quattro stelle sono equiparati agli alberghi di prima categoria; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con tre stelle, i villaggi turistici e campeggi con quattro stelle sono equiparati agli alberghi di seconda categoria; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con due stelle, i villaggi turistici e campeggi con tre stelle sono equiparati agli alberghi di terza categoria; gli alberghi con una stella, i villaggi turistici e campeggi con due stelle sono equiparati agli alberghi di quarta categoria; i campeggi con una stella sono equiparati alle locande.
 
TITOLO II
13. Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato.
[Ai fini dello sviluppo e del riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico, con specifico riferimento alle aree del Mezzogiorno e delle zone interne e montane, nonché per favorire l’ammodernamento e la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti e dei servizi turistici e dei centri di vacanza, ivi compresi quelli del turismo nautico congressuale e termale, lo Stato conferisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano contributi ripartiti secondo le modalità ed i criteri di cui all’articolo 14.
Per gli investimenti destinati alla creazione di nuove strutture ricettive e di nuovi servizi le opere devono essere incluse nei programmi regionali di sviluppo di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
I piani regionali di sviluppo dovranno essere opportunamente aggiornati nelle parti relative al turismo, per renderli coerenti con i fini di cui al primo comma del presente articolo.
Per il triennio 1983-85 il conferimento di cui al primo comma è determinato in complessive lire 300 miliardi, di cui lire 50 miliardi per l’anno 1983.
Per gli anni 1984 e 1985 l’importo dei contributi sarà determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria].
 
14. Ripartizione dei fondi.
[Il 70 per cento delle risorse di cui al precedente articolo 13 è ripartito annualmente, sentito il Comitato di coordinamento di cui all’articolo 2, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo i seguenti criteri: un terzo in base alla popolazione residente, quale risulta dai dati dell’ultimo censimento; un terzo in base alla superficie del territorio ed un terzo in base agli indici di utilizzazione del patrimonio ricettivo regionale.
Il rimanente 30 per cento è ripartito con gli stessi criteri, tra le regioni che comprendono nel proprio territorio le aree del Mezzogiorno, come indicate dall’articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 .
Per l’anno 1983 la ripartizione è effettuata entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Restano ferme le procedure previste dall’articolo 78 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , per l’erogazione di fondi a favore delle province autonome di Trento e Bolzano.
I finanziamenti previsti dalla presente legge debbono risultare aggiuntivi rispetto ai finanziamenti ordinari a favore del turismo, previsti dalla legislazione regionale preesistente.
Nel rispetto di quanto stabilito nel comma precedente, le regioni possono deliberare la gestione unitaria ed integrata dei finanziamenti, e procedere alla costituzione dei “fondi per lo sviluppo delle attività turistiche” o provvedere ad una gestione integrata delle disponibilità attraverso le società finanziarie regionali] .
 
15. Criteri, procedure e controlli.
[Con leggi regionali saranno stabiliti i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti di cui all’articolo 13 nel rispetto della destinazione alle opere indicate nello stesso articolo, a norma dell’articolo 21, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335 .
Le somme comunque non utilizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano entro l’esercizio successivo a quello per il quale lo stanziamento è destinato, vengono nuovamente ripartite tra tutte.
A tal fine, il rendiconto annuale, debitamente documentato, delle iniziative, sia pubbliche che private, finanziate con i contributi di cui all’articolo 13, sarà presentato al comitato di coordinamento per la programmazione turistica di cui all’articolo 2 entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento ] .
 
16. Copertura finanziaria.
All’onere di lire 50 miliardi derivante dall’applicazione della presente legge per l’anno finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario medesimo, all’uopo utilizzando la voce “Interventi straordinari per il potenziamento dell’offerta turistica”.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Legge 29 marzo 2001, n. 135
“Riforma della legislazione nazionale del turismo”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2001
 
Capo I
PRINCIPI, COMPETENZE E STRUTTURE
Art. 1.
(Principi)
1. La presente legge definisce i principi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell’articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. La Repubblica:
a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese nel contesto internazionale e dell’Unione europea, per la crescita culturale e sociale della persona e della collettivita’ e per favorire le relazioni tra popoli diversi;
b) favorisce la crescita competitiva dell’offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell’attuazione del riequilibrio territoriale delle aree depresse;
c) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile;
d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e al fine di migliorare la qualita’ dell’organizzazione, delle strutture e dei servizi;
e) promuove azioni per il superamento degli ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani percettori di redditi minimi ed ai soggetti con ridotte capacita’ motorie e sensoriali;
f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici anche attraverso l’informazione e la formazione professionale degli addetti;
g) valorizza il ruolo delle comunita’ locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative, e delle associazioni pro loco;
h) sostiene l’uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali e tipiche in chiave turistica nel contesto di uno sviluppo rurale integrato e della vocazione territoriale;
i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico;
l) promuove l’immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali.
3. Sono fatti salvi poteri e prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di cui alla presente legge nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
 
Art. 2.
(Competenze)
1. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio di sussidiarieta’ di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo dei comuni e delle province nei corrispondenti ambiti territoriali con particolare riguardo all’attuazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell’offerta turistica; riconoscono altresi’ l’apporto dei soggetti privati per la promozione e lo sviluppo dell’offerta turistica.
2. Le regioni, in attuazione dell’articolo 117 della Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano le funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera sulla base dei principi di cui all’articolo 1 della presente legge.
3. Le funzioni e i compiti conservati allo Stato in materia di turismo, fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono svolti dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Per i fini di cui al presente comma, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato cura in particolare il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo, nonche’ l’indirizzo e il coordinamento delle attivita’ promozionali svolte all’estero, aventi esclusivo rilievo nazionale. Allo stesso Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato spetta la rappresentanza unitaria in sede di Consiglio dell’Unione europea in materia di turismo.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri definisce, ai sensi dell’articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con proprio decreto, i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto e’ adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori. Lo schema di decreto e’ trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. Il decreto, al fine di assicurare l’unitarieta’ del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, stabilisce:
a) le terminologie omogenee e lo standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti;
b) l’individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attivita’ di accoglienza non convenzionale;
c) i criteri e le modalita’ dell’esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessita’ di standard omogenei ed uniformi;
d) gli standard minimi di qualita’ delle camere di albergo e delle unita’ abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale;
e) gli standard minimi di qualita’ dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive;
f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attivita’ similare, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi standard utilizzati nei Paesi dell’Unione europea;
g) i requisiti e le modalita’ di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessita’ di profili omogenei ed uniformi, con particolare riferimento alle nuove professionalita’ emergenti nel settore;
h) i requisiti e gli standard minimi delle attivita’ ricettive gestite senza scopo di lucro;
i) i requisiti e gli standard minimi delle attivita’ di accoglienza non convenzionale;
l) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attivita’ turistico-ricreative, di determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi canoni, nonche’ di durata delle concessioni, al fine di garantire termini e condizioni idonei per l’esercizio e lo sviluppo delle attivita’ imprenditoriali, assicurando comunque l’invarianza di gettito per lo Stato;
m) gli standard minimi di qualita’ dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico;
n) i criteri uniformi per l’espletamento degli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche.
5. Il decreto di cui al comma 4 formula altresi’ principi ed obiettivi relativi:
a) allo sviluppo dell’attivita’ economica in campo turistico di cui deve tenere conto il Comitato interministeriale per la programmazione economica nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati, con particolare riferimento all’utilizzo dei fondi comunitari;
b) agli indirizzi generali per la promozione turistica dell’Italia all’estero;
c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici locali, come definiti dall’articolo 5, nonche’ dei sistemi o reti di servizi, di strutture e infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale, ivi compresi piani di localizzazione dei porti turistici e degli approdi turistici di concerto con gli enti locali interessati;
d) agli indirizzi e alle azioni diretti allo sviluppo di circuiti qualificati a sostegno dell’attivita’ turistica, quali campi da golf, impianti a fune, sentieristica attrezzata e simili;
e) agli indirizzi per la integrazione e l’aggiornamento della Carta dei diritti del turista di cui all’articolo 4;
f) alla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale e allo sviluppo delle attivita’ economiche, in campo turistico, attraverso l’utilizzo dei fondi nazionali e comunitari.
6. Nel rispetto dei principi di completezza ed integralita’ delle modalita’ attuative, di efficienza, economicita’ e semplificazione dell’azione amministrativa, di sussidiarieta’ nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, ciascuna regione, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, da’ attuazione ai principi e agli obiettivi stabiliti dalla presente legge e contenuti nel decreto di cui al medesimo comma 4.
7. Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli interessi unitari non frazionabili, in materia di liberta’ di impresa e di tutela del consumatore, le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 4 si applicano, decorsi inutilmente i termini di cui al comma 6, alle regioni a statuto ordinario, fino alla data di entrata in vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione delle linee guida, adottata secondo le modalita’ di cui al medesimo comma 6.
8. Per le successive modifiche e integrazioni al decreto di cui al comma 4 si applicano le medesime procedure previste dall’articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge. I termini previsti da tali disposizioni sono ridotti alla meta’.
 
Art. 3.
(Conferenza nazionale del turismo)
1. E’ istituita la Conferenza nazionale del turismo. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice almeno ogni due anni la Conferenza, che e’ organizzata dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell’Unione delle province d’Italia (UPI) e dell’Unione nazionale comuni comunita’ enti montani (UNCEM), del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) e delle altre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l’attuazione delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.
2. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza, pari a lire 100 milioni annue a decorrere dall’anno 2000, si provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
 
Art. 4.
(Promozione dei diritti del turista)
1. La Carta dei diritti del turista, redatta dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, in almeno quattro lingue, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico, nonche’ le associazioni nazionali di tutela dei consumatori contiene:
a) informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione di servizi turistico-ricettivi, ivi compresi quelli relativi alla nautica da diporto, comunque effettuata, sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e di conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale dei fornitori dell’offerta turistica;
b) informazioni sui contratti relativi all’acquisizione di diritti di godimento a tempo parziale dei beni immobili a destinazione turistico-ricettiva, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994;
c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica;
d) informazioni sui diritti del turista quale utente dei mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma;
e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle agenzie di viaggio e turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;
f) informazioni sulle polizze assicurative, sull’assistenza sanitaria, sulle norme valutarie e doganali;
g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e per contattare le relative competenti associazioni;
h) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico nazionale e dei beni culturali;
i) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a livello locale e ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilita’ del sistema turistico.
2. Ad integrazione di quanto stabilito alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, di attuazione della direttiva 94/47/CE, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 1 e’ sostituita dalla seguente:
“d) “bene immobile”: un immobile, anche con destinazione alberghiera, o parte di esso, per uso abitazione e per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto”;
b) l’articolo 7 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 7. – (Obbligo di fidejussione). – 1. Il venditore non avente la forma giuridica di societa’ di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a lire 10 miliardi e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato e’ obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
2. Il venditore e’ in ogni caso obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa allorquando l’immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia dell’ultimazione dei lavori.
3. Delle fidejussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullita’.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all’acquirente la preventiva escussione del venditore”.
3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, singolarmente o in forma associata ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, costituiscono le commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici. E’ fatta salva la facolta’ degli utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione di controversie con le imprese turistiche, di avvalersi delle associazioni dei consumatori.
 
Art. 5.
(Sistemi turistici locali)
1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.
2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell’offerta turistica, nonche’ con i soggetti pubblici e privati interessati.
3. Nell’ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l’integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi turistici locali di cui al presente articolo.
4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, le regioni, nei limiti delle risorse rivenienti dal Fondo di cui all’articolo 6 della presente legge, definiscono le modalita’ e la misura del finanziamento dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali, predisposti da soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, che perseguono, in particolare, le seguenti finalita’:
a) sostenere attivita’ e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;
b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione dell’offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle localita’ ad alta intensita’ di insediamenti turistico-ricettivi;
c) sostenere l’innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla promozione degli standard dei servizi al turista, di cui all’articolo 2, comma 4, lettera a);
d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorita’ per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualita’, di certificazione ecologica e di qualita’, e di club di prodotto, nonche’ alla tutela dell’immagine del prodotto turistico locale;
e) promuovere il marketing telematico dei progetti turistici tipici, per l’ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all’estero.
5. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, a decorrere dall’esercizio finanziario 2001, nell’ambito delle disponibilita’ assegnate dalla legge finanziaria al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, di cui all’articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvede agli interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali o sovraregionali. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita’ per la gestione dell’intervento del Fondo unico per gli incentivi alle imprese.
6. Possono essere destinate ulteriori provvidenze ed agevolazioni allo sviluppo dei sistemi turistici locali, con particolare riferimento a quelli di cui fanno parte i comuni caratterizzati da un afflusso di turisti tale da alterare, in un periodo dell’anno non inferiore a tre mesi, il parametro dei residenti.
 
Art. 6.
(Fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica)
1. Al fine di migliorare la qualita’ dell’offerta turistica, e’ istituito, presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, un apposito Fondo di cofinanziamento, alimentato dalle risorse di cui all’autorizzazione di spesa stabilita dall’articolo 12 per gli interventi di cui all’articolo 5.
2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite per il 70 per cento tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che erogano le somme per gli interventi di cui al medesimo comma. I criteri e le modalita’ di ripartizione delle disponibilita’ del Fondo sono determinati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il restante 30 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1, attraverso bandi annuali di concorso predisposti sentita la citata Conferenza unificata. A tale fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, sentiti gli enti locali promotori e le associazioni di categoria interessate, piani di interventi finalizzati al miglioramento della qualita’ dell’offerta turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all’articolo 5, con impegni di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista.
4. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, entro tre mesi dalla pubblicazione del bando, predispone la graduatoria, ed eroga i contributi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa.
 
Capo II
IMPRESE E PROFESSIONI TURISTICHE
Art. 7.
(Imprese turistiche e attivita’ professionali)
1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attivita’ economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell’offerta turistica.
2. L’individuazione delle tipologie di imprese turistiche di cui al comma 1 e’ predisposta ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettera b).
3. L’iscrizione al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, da effettuare nei termini e secondo le modalita’ di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, costituisce condizione per l’esercizio dell’attivita’ turistica.
4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l’industria, cosi’ come definita dall’articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine disponibili ed in conformita’ ai criteri definiti dalla normativa vigente.
5. Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell’attivita’ turistica, nonche’ servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.
6. Le regioni autorizzano all’esercizio dell’attivita’ di cui al comma 5. L’autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validita’ su tutto il territorio nazionale, in conformita’ ai requisiti e alle modalita’ previsti ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettera g).
7. Le imprese turistiche e gli esercenti professioni turistiche non appartenenti ai Paesi membri dell’Unione europea possono essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro attivita’ in Italia, secondo il principio di reciprocita’, previa iscrizione delle imprese nel registro di cui al comma 3, a condizione che posseggano i requisiti richiesti, nonche’ previo accertamento, per gli esercenti le attivita’ professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle leggi regionali e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
8. Sono fatte salve le abilitazioni gia’ conseguite alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Le associazioni senza scopo di lucro, che operano per finalita’ ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attivita’ di cui al comma 1 esclusivamente per i propri aderenti ed associati anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalita’ analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. A tal fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”.
10. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per la promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili e comunque delle fasce meno abbienti della popolazione, nonche’ le associazioni pro loco, sono ammesse, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni, relativamente ai propri fini istituzionali.
 
Capo III
SEMPLIFICAZIONE DI NORME E FONDO DI ROTAZIONE PER IL PRESTITO E IL  RISPARMIO TURISTICO
Art. 8.
(Modifiche all’articolo 109 del testo unico approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)
1. L’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 109. – 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonche’ i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identita’ o di altro documento idoneo ad attestarne l’identita’ secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari e’ sufficiente l’esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purche’ munito della fotografia del titolare.
3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalita’ conforme al modello approvato dal Ministero dell’interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione puo’ essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresi’ tenuti a comunicare all’autorita’ locale di pubblica sicurezza le generalita’ delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore puo’ scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalita’ stabilite con decreto del Ministro dell’interno”.
 
Art. 9.
(Semplificazioni)
1. L’apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio e’ ubicato l’esercizio. Il rilascio dell’autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresi’ alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonche’ ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali e’ fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanita’.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 e’ rilasciata anche ai fini di cui all’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le attivita’ ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonche’ di quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici.
3. Nel caso di chiusura dell’esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell’autorizzazione e’ tenuto a darne comunicazione al sindaco.
4. L’autorizzazione di cui al comma 1 e’ revocata dal sindaco:
a) qualora il titolare dell’autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessita’, non attivi l’esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero ne sospenda l’attivita’ per un periodo superiore a dodici mesi;
b) qualora il titolare dell’autorizzazione non risulti piu’ iscritto nel registro di cui al comma 3 dell’articolo 7;
c) qualora, accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l’esercizio dell’attivita’ dalle regioni o alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonche’ a quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, il titolare sospeso dall’attivita’ ai sensi dell’articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.
5. Il comma 3 dell’articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
“3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l’autorita’ di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell’attivita’ condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell’attivita’ autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumita’ o dell’igiene, l’ordine di sospensione e’ disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si da’ comunque luogo all’esecuzione dell’ordine di sospensione qualora l’interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative”.
6. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attivita’ e le professioni turistiche si conformano ai principi di speditezza, unicita’ e semplificazione, ivi compresa l’introduzione degli sportelli unici, e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attivita’ produttive, se piu’ favorevoli. Le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro funzioni in materia tenendo conto della necessita’ di ricondurre ad unita’ i procedimenti autorizzatori per le attivita’ e professioni turistiche, attribuendo ad un’unica struttura organizzativa la responsabilita’ del procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. E’ estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo regolamento attuativo.
 
Art. 10.
(Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico)
1. E’ istituito presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato un Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico, di seguito denominato “Fondo”, al quale affluiscono:
a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni non-profit, banche, societa’ finanziarie;
b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalita’, erogati da soggetti pubblici o privati.
2. Il Fondo eroga prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli con reddito al di sotto di un limite fissato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, secondo i criteri di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Le agevolazioni sono prioritariamente finalizzate al sostegno di pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale e preferibilmente localizzati in periodi di bassa stagione, in modo da concretizzare strategie per destagionalizzare i flussi turistici. Hanno inoltre priorita’ nell’assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell’ambito delle aree depresse.
3. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, allo scopo di collegare il Fondo con un sistema di buoni vacanza gestito a livello nazionale dalle associazioni non-profit, dalle associazioni delle imprese turistiche e dalle istituzioni bancarie e finanziarie, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede con decreto a stabilire:
a) i criteri e le modalita’ di organizzazione e di gestione del Fondo;
b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati;
c) i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni;
d) le modalita’ di utilizzo degli eventuali utili derivanti dalla gestione per interventi di solidarieta’ a favore dei soggetti piu’ bisognosi.
4. Al fine di consentire l’avvio della gestione del Fondo di cui al comma 1 e’ autorizzato un conferimento entro il limite di lire 7 miliardi annue nel triennio 2000- 2002.
5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in lire 7 miliardi annue nel triennio 2000-2002, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
 
Capo IV
ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE
Art. 11.
(Abrogazioni e disposizioni transitorie)
1. E’ abrogato il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni.
2. Alle imprese ricettive non si applica l’articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. E’ abrogato l’articolo 266 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Le disposizioni degli articoli 152, 153, 154 e 180 del medesimo regolamento non si applicano alle autorizzazioni di cui all’articolo 9 della presente legge.
4. La sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, istituita dall’articolo 5, comma 2, della legge 17 maggio 1983, n. 217, e’ soppressa.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203:
a) l’articolo 1, commi 6, 7, 8 e 9;
b) l’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), per quanto di competenza del settore del turismo;
c) l’articolo 10, comma 14;
d) l’articolo 11;
e) l’articolo 12.
6. La legge 17 maggio 1983, n. 217, e’ abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 2, comma 4, della presente legge.
7. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di adeguamento al documento contenente le linee guida di cui all’articolo 2, comma 4, della presente legge si applica la disciplina riguardante le superfici e i volumi minimi delle camere d’albergo prevista dall’articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni, e dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come modificata dal comma 7 dell’articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
8. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 7 cessano di avere applicazione le disposizioni, ad esclusione del comma 2 dell’articolo 01, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, relative a concessioni demaniali marittime con finalita’ turistico-ricreative, che risultino incompatibili con la nuova disciplina recata dal documento contenente le linee guida di cui all’articolo 2, comma 4, lettera l), della presente legge e con la disciplina regionale di recepimento o di adeguamento alle stesse linee guida.
 
Art. 12.
(Copertura finanziaria)
1. Per il finanziamento del Fondo di cui all’articolo 6, e’ autorizzata la spesa di lire 270 miliardi per l’anno 2000, di lire 80 miliardi per l’anno 2001, di lire 55 miliardi per l’anno 2002 e di lire 5 miliardi a decorrere dall’anno 2003.
2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede, per l’anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo, e, per il triennio 2001-2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. A decorrere dall’anno 2004 lo stanziamento complessivo del Fondo di cui all’articolo 6 e’ determinato dalla legge finanziaria con le modalita’ di cui all’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Legge 7 dicembre 2000, n. 383
“Disciplina delle associazioni di promozione sociale”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000
 
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Finalità e oggetto della legge)
1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta princìpi fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale e stabilisce i princìpi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonchè i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al presente articolo.
 
Art. 2.
(Associazioni di promozione sociale)
1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
 
Art. 3.
(Atto costitutivo e statuto)
1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l’oggetto sociale;
c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
f) le norme sull’ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11, può consentire deroghe alla presente disposizione;
g) i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
h) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonchè le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
i) le modalità di scioglimento dell’associazione;
l) l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.
 
Art. 4.
(Risorse economiche)
1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonchè, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all’articolo 22.
Art. 5.
(Donazioni ed eredità)
1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l’obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall’atto costitutivo e dallo statuto.
2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
 
Art. 6.
(Rappresentanza)
1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza legale.
2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell’associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
 
Capo II
REGISTRI E OSSERVATORI DELL’ASSOCIAZIONISMO
Sezione I
Registri nazionale, regionali e provinciali
Art. 7.
(Registri)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell’applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.
3. L’iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.
 
Art. 8.
(Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale, regionali e provinciali)
1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina il procedimento per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale di cui all’articolo 7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’istituzione dei registri di cui all’articolo 7, comma 4, i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono attività in ambito regionale o provinciale nel registro regionale o provinciale nonchè la periodica revisione dei registri regionali e provinciali, nel rispetto dei princìpi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le regioni e le province autonome trasmettono altresì annualmente copia aggiornata dei registri all’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11.
3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per la conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l’iscrizione si intenda assentita.
4. L’iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2.
 
Art. 9.
(Atti soggetti ad iscrizione nei registri)
1. Nei registri di cui all’articolo 7 devono risultare l’atto costitutivo, lo statuto, la sede dell’associazione e l’ambito territoriale di attività.
2. Nei registri devono essere iscritti altresì le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.
 
Art. 10.
(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni)
1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro per la solidarietà sociale, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o nell’ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dell’osservatorio regionale previsto dall’articolo 14.
2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni.
 
Sezione II
Osservatorio nazionale e osservatori
regionali dell’associazionismo
 
Art. 11.
(Istituzione e composizione dell’Osservatorio nazionale)
1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, è istituito l’Osservatorio nazionale dell’associazionismo, di seguito denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti.
2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli.
3. L’Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione delle associazioni.
4. L’Osservatorio si riunisce al massimo otto volte l’anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati.
5. Per il funzionamento dell’Osservatorio è autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell’Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.
7. Alle attività di segreteria connesse al funzionamento dell’Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
 
Art. 12.
(Funzionamento e attribuzioni)
1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l’Osservatorio, che ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali, adotta un apposito regolamento entro sessanta giorni dall’insediamento.
2. Con regolamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le procedure per la gestione delle risorse assegnate all’Osservatorio e i rapporti tra l’Osservatorio e il Dipartimento per gli affari sociali.
3. All’Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze:
a) assistenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, nella tenuta e nell’aggiornamento del registro nazionale;
b) promozione di studi e ricerche sull’associazionismo in Italia e all’estero;
c) pubblicazione di un rapporto biennale sull’andamento del fenomeno associativo e sullo stato di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale sull’associazionismo;
d) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonchè di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge;
e) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e promozione di altre iniziative volte alla diffusione della conoscenza dell’associazionismo, al fine di valorizzarne il ruolo di promozione civile e sociale;
f) approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 7 per fare fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l’applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
g) promozione di scambi di conoscenze e forme di collaborazione fra le associazioni di promozione sociale italiane e fra queste e le associazioni straniere;
h) organizzazione, con cadenza triennale, di una conferenza nazionale sull’associazionismo, alla quale partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni interessate;
i) esame dei messaggi di utilità sociale redatti dalle associazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 7, loro determinazione e trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti l’Osservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dal Dipartimento per gli affari sociali.
5. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 745 milioni per il 2000 e di lire 1.490 milioni annue a decorrere dal 2001.
 
Art. 13.
(Fondo per l’associazionismo)
1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per l’associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) e f) del comma 3 dell’articolo 12.
2. Per il funzionamento del Fondo è autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.
 
Art. 14.
(Osservatori regionali)
1. Le regioni istituiscono osservatori regionali per l’associazionismo con funzioni e modalità di funzionamento da stabilire con la legge regionale di cui all’articolo 8, comma 2.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo e dell’articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere dal 2001.
3. Al riparto delle risorse di cui al comma 2 si provvede con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
 
Art. 15.
(Collaborazione dell’ISTAT)
1. L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è tenuto a fornire all’Osservatorio adeguata assistenza per l’effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale e a collaborare nelle medesime materie con gli osservatori regionali.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000 e di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2001.
 
Art. 16.
(Rapporti con l’Osservatorio nazionale per il volontariato)
1. L’Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con l’Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all’articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle materie di comune interesse.
2. L’Osservatorio e l’Osservatorio nazionale per il volontariato sono convocati in seduta congiunta almeno una volta all’anno, sotto la presidenza del Ministro per la solidarietà sociale o di un suo delegato.
3. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 50 milioni annue a decorrere dal 2000.
 
Art. 17.
(Partecipazione alla composizione del CNEL)
1. L’Osservatorio e l’Osservatorio nazionale per il volontariato designano dieci membri del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative.
2. L’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituito dal seguente: «Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto di esperti, rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato e rappresentanti delle categorie produttive, in numero di centoventuno, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:».
3. All’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 936 del 1986, dopo il numero I), è inserito il seguente:
«1-bis) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato dei quali, rispettivamente, cinque designati dall’Osservatorio nazionale dell’associazionismo e cinque designati dall’Osservatorio nazionale per il volontariato;».
4. All’articolo 4 della citata legge n. 936 del 1986, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri».
5. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni per il 2000 e di lire 482 milioni annue a decorrere dal 2001.
 
Capo III
PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI
 
Sezione I
Prestazioni degli associati
Art. 18.
(Prestazioni degli associati)
1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
 
Art. 19.
(Flessibilità nell’orario di lavoro)
1. Per poter espletare le attività istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui all’articolo 30, i lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 7 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.
 
Sezione II
Disciplina fiscale, dirittie altre agevolazioni
 
Art. 20.
(Prestazioni in favore dei familiari degli associati)
1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002.
 
Art. 21.
(Imposta sugli intrattenimenti)
1. In deroga alla disposizione di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 3.500 milioni per il 2001 e lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002.
 
Art. 22.
(Erogazioni liberali)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13-bis:
1) al comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i-ter) è aggiunta la seguente:
«i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l’ultimo periodo della lettera i-bis)»;
2) al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole: «Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)»;
b) all’articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa, dopo la lettera c-septies) è aggiunta la seguente:
«c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3 milioni di lire o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge»;
 
c) all’articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis»;
d) all’articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis»;
e) all’articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis».
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 71.500 milioni per il 2001 e lire 41.000 milioni a decorrere dal 2002.
 
Art. 23.
(Tributi locali)
1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni.
 
Art. 24.
(Accesso al credito agevolato e privilegi)
1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri che, nell’ambito delle convenzioni di cui all’articolo 30, abbiano ottenuto l’approvazione di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti alle finalità istituzionali.
2. I crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell’articolo 2751-bis del codice civile.
3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati, nell’ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo comma dell’articolo 2777 del codice civile.
 
Art. 25.
(Messaggi di utilità sociale)
1. Ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti dall’Osservatorio.
2. All’articolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: «alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute,» sono inserite le seguenti: «alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,».
 
Art. 26.
(Diritto all’informazione ed accesso ai documenti amministrativi)
1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.
 
Art. 27.
(Tutela degli interessi sociali e collettivi)
1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:
a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell’interesse dell’associazione;
b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall’associazione;
c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b).
2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresì ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
Art. 28.
(Accesso al Fondo sociale europeo)
1. Il Governo, d’intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove ogni iniziativa per favorire l’accesso delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonchè, in collaborazione con la Commissione delle Comunità europee, per facilitare l’accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali.
 
Art. 29.
(Norme regionali e delle province autonome)
1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell’associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l’autonomia di organizzazione e di iniziativa.
 
Art. 30.
(Convenzioni)
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all’articolo 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonchè le modalità di rimborso delle spese.
3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell’attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso terzi.
4. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi controlli.
5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
 
Art. 31.
(Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche)
1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l’utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.
2. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l’addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali.
3. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l’obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati.
 
Art. 32.
(Strutture per lo svolgimento  delle attività sociali)
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
2. All’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;».
3. All’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: «senza fini di lucro,» sono inserite le seguenti: «nonchè ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,». Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a decorrere dall’anno 2000.
4. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
5. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all’accesso al credito agevolato.
 
Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 33.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato nella misura di lire 10.000 milioni per l’anno 2000, di lire 98.962 milioni per l’anno 2001 e di lire 73.962 milioni a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per l’anno 2000, lire 90.762 milioni per l’anno 2001 e lire 67.762 milioni a decorrere dall’anno 2002, l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e quanto a lire 8.200 milioni per l’anno 2001 e lire 6.200 milioni a decorrere dall’anno 2002, l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
LEGGE 16 dicembre 1991, n. 398

Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17/12/1991 In vigore dal 1-1-1992 Testo aggiornato al 20-2-2014 Art. 1 1. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attivita’ sportive dilettantistiche e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attivita’ commerciali proventi per un importo non superiore a lire 100 milioni, possono optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all’articolo 2. L’opzione e’ esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell’imposta sul valore aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e’ esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti che intraprendono l’esercizio di attivita’ commerciali esercitano l’opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L’opzione ha effetto anche ai fini delle imposte sui redditi e di essa deve essere data comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro i trenta giorni successivi. 2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui al comma 1 e che nel corso del periodo d’imposta hanno superato il limite di lire 100 milioni, cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite e’ superato. 3comma abrogato dalla L. 13 maggio 1999, n. 133, come modificata dalla l. 21 novembre 2000, n. 342. AGGIORNAMENTI
Il Decreto-Legge 30 dicembre 1991 n. 417 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 66 del 6 febbraio 1992) all’art. 9 bis ha disposto che: “Alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.”
La Legge 24 dicembre 2003 n. 350, all’art. 2 comma 31, ha disposto che: “Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.”
La L. 13 maggio 1999, n. 133, come modificata dalla L. 21 novembre 2000, n. 342 (in in SO n.194, relativo alla G.U. 25/11/2000, n.276) ha disposto (con l’art. 25, comma 3) che “A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l’importo fissato dall’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, e’ elevato a lire 360 milioni.”  La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l’art. 90, comma 2) che “A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’importo fissato dall’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e’ elevato a 250.000 euro.” Art. 2 1. I soggetti di cui all’articolo 1 che hanno esercitato l’opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Sono, altresi’, esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 2. I soggetti che fruiscono dell’esonero devono annotare nella distinta d’incasso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attivita’ commerciali. 3. Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta continua ad applicarsi con le modalita’ di cui all’articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 4. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di ricevuta fiscale, dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonche’ dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di scontrino fiscale. 5. In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito imponibile dei soggetti di cui all’articolo 1 e’ determinato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attivita’ commerciali il coefficiente di redditivita’ del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali. 6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno approvati i modelli di distinta e di dichiarazione d’incasso di cui al comma 2 e stabilite le relative modalita’ di compilazione. Art. 3. 1. Il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all’articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, percepito dai soggetti di cui all’articolo 1, non concorre alla determinazione del reddito dei soggetti stessi. Art. 4. 1. Le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate dalle associazioni sportive di cui alla presente legge sono soggette all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 9 per cento.
Cos’è e come si accede al regime fiscale agevolato 398/91

Il regime fiscale agevolato ex L. 398/91, introdotto inizialmente per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, è stata poi esteso alle Pro-Loco e alle Associazioni senza fini di lucro dal Decreto-Legge n. 417/1991, art. 9 bis. La successiva Legge n. 350/2003, all’art. 2 comma 31, ha inoltre stabilito che il regime fiscale agevolato può essere applicato anche ad associazioni bandistiche e cori amatoriali, compagnie filodrammatiche, associazioni di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro. Non possono godere di questo regime altre figure tipiche del non profit che non sono giuridicamente delle associazioni, come le fondazioni, i comitati, gli enti religiosi.

LE CONDIZIONI PER ACCEDERE

Per poter accedere a tale regime fiscale sono necessari alcuni particolari presupposti:

  • le ASD con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) devono aver conseguito nell’anno solare precedente proventi commerciali non superiori a 250.000 euro;
  • le ASD con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (ad es. 1° luglio – 30 giugno) devono aver conseguito proventi commerciali non superiori a 250.000 euro nel periodo d’imposta precedente;

  • in caso si tratti di ASD di nuova costituzione, per una previsione del patrimonio queste devono rapportare il limite di 250.000 euro dei proventi commerciali al periodo intercorrente fra la data di costituzione ed il termine dell’esercizio, a seconda dei giorni.

Il limite dei 250.000 euro è da calcolarsi al netto dell’IVA e della eventuale imposta sugli intrattenimenti; essendo tale limite riferito ai proventi commerciali, bisogna escludere le entrate istituzionali e decommercializzate (le quote associative, le erogazioni liberali, i corrispettivi specifici dei soci/tesserati per l’attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ecc.- art.148 TUIR).

Bisogna inoltre escludere:

  • le plusvalenze patrimoniali (art. 86 TUIR);

  • i proventi esenti da imposta, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (es. interessi dei c/c) e quelli soggetti ad imposta sostitutiva (es. proventi dei fondi d’investimento) (articolo 143 TUIR);

  • i proventi derivanti da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli derivanti da raccolte fondi pubbliche e occasionali, per un numero complessivo non superiore a 2 eventi all’anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo di € 51.645,69 (articolo 25, comma 2, legge 133/1999);

  • i contributi pubblici corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi (articolo 143 TUIR);

  • le indennità percepite per la preparazione e l’addestramento nel caso del trasferimento di un atleta da una ASD ad una società professionistica.

Bisogna invece includere:

  • le sopravvenienze attive di cui all’articolo 88 TUIR, relative ad attività commerciali;

  • i contributi delle pubbliche amministrazioni per l’esercizio di attività commerciale.

COME SI ESERCITA L’OPZIONE

L’opzione deve essere comunicata all’Ufficio SIAE competente per domicilio fiscale (che potete trovare qui), prima dell’inizio dell’anno solare per il quale l’associazione intende usufruire del regime forfetario, utilizzando il modulo scaricabile qui.

Successivamente occorre comunicare all’Ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate, presentando il quadro VO della dichiarazione IVA. A tal fine nel frontespizio del modello UNICO è stata prevista un’apposita casella VO da barrare nel caso venga allegato il citato modello.

L’opzione è vincolante per 5 anni. Se nel periodo d’imposta si supera il limite di 250.000 euro, il regime agevolato cessa automaticamente e, dal mese successivo a quello in cui è venuto meno il requisito oggettivo, si passerà al regime ordinario.

In sostanza, quando si verifica questa ipotesi, si dovranno considerare, sia per l’Iva che per le imposte sui redditi, due differenti periodi soggetti a diversi regimi tributari:

  • nel primo (dall’inizio del periodo d’imposta fino al mese in cui è avvenuto il superamento del limite), si applicherà il regime agevolato;

  • nel secondo (dal mese successivo all’avvenuto superamento del limite fino alla fine del periodo d’imposta), si applicherà il regime tributario ordinario sia per determinare il reddito che per l’assolvimento dell’Iva e degli adempimenti contabili.

QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI FISCALI E CONTABILI

Le agevolazioni previste per le associazioni che hanno esercitato l’opzione per il regime di cui alla Legge 398/91 sono:

  • l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, registri Iva, scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili);

  • l’esonero dall’obbligo di emissione di scontrini fiscali e/o ricevute fiscali per i compensi incassati;

  • l’esonero dall’obbligo di fatturazione e registrazione (tranne che per sponsorizzazioni, cessione di diritti radio-Tv e pubblicità); è opportuno sottolineare che l’esonero dall’emissione della fattura non significa divieto, bensì una facoltà poiché il rilascio della fattura rappresenta l’unico veicolo per la controparte atto a dedurre l’IVA addebitata;

  • l’esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA;

  • l’esonero dall’obbligo di redazione dell’inventario e del bilancio;

  • la determinazione forfettaria dell’IVAle Associazioni che hanno deciso di avvalersi del regime fiscale agevolato potranno calcolare l’IVA da versare nella modalità che segue:

    • 50% dell’IVA incassata per i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali generiche (ad es. pubblicità, prestazioni di servizi, biglietti per spettacoli);

    • 50% dell’IVA incassata per i proventi da sponsorizzazioni;

    • 2/3 dell’IVA incassata per la cessione o concessione di diritti televisivi o radiofonici.

  • la determinazione forfettaria del reddito imponibileil reddito imponibile è determinato forfettariamente, applicando cioè un coefficiente di redditività (attualmente fissato nella misura del 3%) all’ammontare dei proventi commerciali (al netto d’IVA) conseguiti nel periodo di imposta; a tale percentuale viene aggiunto l’intero importo delle plusvalenze patrimoniali.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI FISCALI E CONTABILI

Sussiste invece l’obbligo di:

L’art. 37, comma 2, legge 342/2000 ha inoltre fissato per le ASD un limite pari a Euro 516,46 al di sopra del quale qualsiasi pagamento a favore dell’Associazione o versamento da essa effettuato dovrà obbligatoriamente transitare attraverso il suo conto corrente bancario o postale, al fine di ottenere una certificazione del movimento.

Tratto da da http://www.teamartist.com/ 

Le Pro Loco appartengono alla categoria degli enti non commerciali. Possono svolgere attività commerciale residuale purché questa sia strettamente collegata alla realizzazione delle attività istituzionali come definite dallo statuto. Nel caso in cui la Pro Loco svolga attività commerciale, anche occasionale, dovrà dotarsi obbligatoriamente di partita IVA. Va ricordato che gli utili di questa attività non possono essere ridistribuiti tra i soci e vanno reinvestiti ai fini degli scopi associativi. La normativa di riferimento è il decreto legislativo 4 dicembre 2007 n°460.

Libri sociali
Esiste un libro verbale per ogni organo dell’associazione. Le Pro Loco istituiscono appositi libri per mettere in forma scritta la storia dell’associazione. I libri sociali permettono inoltre di conferire trasparenza e legalità alle decisioni prese dai vari organi.

I libri sono così suddivisi:

Elenco soci
È il “libro” dei soci facenti parte dell’associazione, che nel loro complesso costituiscono l’assemblea. Vi si annota anche il rinnovo del tesseramento annuale ed è il libro a cui fare riferimento per stabilire la validità delle adunanze dell’assemblea.

Il libro verbale dell’Assemblea dei soci
È il libro in cui vengono riportati i verbali delle assemblee dei soci, ordinarie o straordinarie, in ordine cronologico. Costituisce la storia ufficiale dell’associazione e reca memoria dell’approvazione dei bilanci e dell’elezione delle cariche.

Il libro verbale del Comitato Direttivo
È il libro in cui vengono riportate le decisioni prese dal Comitato Direttivo. Viene anch’esso redatto in ordine cronologico su pagine numerate. È la memoria dell’operatività delle associazioni e riporta le decisioni prese dal Comitato, sia nel suo complesso che come insieme di singoli individui.

Il libro verbale del Collegio dei Revisori dei conti
È l’insieme delle relazioni di verifica della correttezza della redazione del bilancio. Le relazioni che compongono questo libro vengono lette in assemblea e poi conservate in ordine cronologico.

A partire dal 3 giugno 2015 ogni sito web che utilizza i cookie deve adeguarsi alla normativa vigente così come previsto dal Garante della Privacy con il Provvedimento 229 dell’8 maggio 2014.

Crediamo dunque sia necessario spiegare ai nostri associati cosa ha stabilito il Garante della Privacy e come fare per adeguarsi alla norma in vigore.

esempio-banner-controllo-cookieIl garante ha stabilito che, quando si accede ad una qualunque pagina di un sito web, deve immediatamente comparire un banner o una lightbox ben visibile in cui sia indicato chiaramente:

  1. Se nel sito internet è previsto l’uso di cookie di profilazione ai fini di invio di messaggi pubblicitari mirati
  2. Se il sito utilizza cookie di “terze parti”, i cookie installati da servizi diversi il sito che si sta visitando
  3. Che sia presente un link a informazioni più dettagliate, con le indicazioni dei cookie inviati dal sito dove sia possibile negare l’installazione degli stessi mediante checkbox o mediante link alle pagine di impostazione dei siti che forniscono questi cookie, nel caso di cookie di “terze parti”
  4. L’indicazione che proseguendo nella navigazione del sito si presta il consenso all’uso dei cookie.

E’ consentito al sito internet installare un cookie tecnico per tenere traccia del consenso dell’utente e non dover riproporre l’informativa nel caso di nuove visite da parte dello stesso, ma è necessario linkare in tutte le pagine del sito l’informativa estesa in cui dar possibilità all’utenza di modificare anche in seguito le proprie scelte. Come esempio il Garante ha emesso un modello di banner per l’accettazione all’uso dei cookie che ripubblichiamo in questa pagina e che potete ingrandire cliccandoci sopra.

I navigatori del web dovranno poter decidere in maniera consapevole se far utilizzare o no le informazioni che li riguardano e che i siti internet raccolgono ai fini di far visualizzare pubblicità mirata e annunci sponsorizzati come ad esempio le campagne di remarketing.

La pagina con “L’informativa Estesa”

Il nuovo documento, che potete visionare e scaricare, presentato l’8 maggio 2014 dal titolo “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” prevede che si crei, all’interno del sito internet, una pagina in cui l’utenza possa scegliere quali cookie disattivare o attivare e che questa pagina sia raggiungibile mediante un link nel footer (piè di pagina) da tutte le altre pagine del sito.

In questa pagina è poi necessario inserire tutti gli elementi previsti dall’art 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, descrivere le caratteristiche e le finalità dei cookie installati sul sito in maniera specifica e un link aggiornato alle informative e ai relativi moduli di consenso dei cookie di terze parti che il sito emette ai fini di erogazione di annunci sponsorizzati (concessionari di pubblicità) o servizi correlati (ad esempio i social network). E’ poi necessario inserire le informazioni e i link di spiegazione su come abilitare e disabilitare i cookie mediante i vari browser.

Tutti i siti che abbiamo consultato indicano chiaramente che è poi necessario inserire una zona in cui consentire all’utente del sito la possibilità di selezionare/deselezionare i singoli cookie che vuole siano installati sul proprio dispositivo.

A questo proposito, noi dell’UNPLI, abbiamo creato una pagina, linkata nel footer del nostro sito come da normativa, in cui abbiamo raccolto le informazioni richieste.

Tempi di adeguamento dei siti internet alla nuova normativa

Visto l’impatto, economico e tecnico, che richiede l’applicazione di questa normativa ai siti internet italiani, è stato dato un periodo transitorio di un anno, a seguito della pubblicazione della normativa sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014, per mettersi a norma secondo le modalità prescritte. Il termine ultimo rimane quindi il 3 giugno 2015. Quindi nel caso in cui il vostro sito non fosse ancora a norma consigliamo di metterlo in “manutenzione” (ossia non raggiungibile) fino alla completa messa a norma del portale.

Come si è comportata l’UNPLI e cosa consigliamo ai nostri affiliati

Per mettere a norma il nostro sito e a seguire i siti di cui siamo responsabili abbiamo effettuato le seguenti azioni:

  1. Analisi dei cookie che il nostro sito rilascia
  2. Creazione di una pagina con l’informativa estesa per i Cookie
  3. Inserimento nel Footer delle nostre pagine di un link alla pagina con l’informativa estesa
  4. Installazione di un plugin necessario allo sviluppo di un popup in entrata al sito
  5. Configurazione del plugin per il popup

Come creare un popup con WordPress?

Un plugin gratuito per WordPress che permette di creare con semplicità una popup utile allo scopo di mettersi in regola, secondo la nuova normativa emessa dal Garante per la Privacy, è Cookie Notice by dFactory, che abbiamo istallato nel nostro portale e che ha le caratteristiche necessarie a soddisfare le caratteristiche richieste dalla nuova normativa sui cookie.

Cosa possiamo fare con questo plugin per WordPress?

  • Creare un popup, di dimensioni personalizzate, che si apra in tutte le pagine del sito internet su cui è stata installata
  • Inserire del testo con un link a cui riferirsi per la pagina “Informativa Estesa”
  • Far si che scompaia al click su icona di chiusura
  • Installazione di cookie tecnico (della durata nel tempo personalizzabile) nel dispositivo dell’utente per evitare nuove aperture del popup nelle successive visualizzazioni delle pagine del sito

Come capire quali cookie il nostro sito sta installando

Per capire quali cookie vengono installati quando un utente visita le pagine del nostro sito internet abbiamo installato un’estensione in Google Chrome, uno dei browser che utilizziamo per navigare su internet.

In particolare tra i vari componenti aggiuntivi di questo browser che abbiamo provato per analizzare i cookie, il più funzionale e dall’analisi più completa ci è sembrato Web Developer.

Una volta installato e riavviato il browser abbiamo visitato le varie pagine del nostro sito e stilato una lista di tutti i cookie utilizzati mediante la funzione che è possibile trovare cliccando sul pulsante dell’estensione  poi su Cookies ed a continuazione View Cookie Information.

Per ognuno dei cookie così trovati abbiamo poi effettuato una ricerca per capire se era di tipo tecnico, di terze parti o di profilazione (ma non avendo campagne attivate ad oggi sul nostro sito quest’ultimo caso era una remota eventualità).

Notifica del trattamento

Ricordiamo che l’uso di cookie di profilazione prevede una notifica del loro uso al Garante, secondo l’articolo 37, comma 1, lettera d) del Codice in quanto siano utilizzati per “definire il profilo o la personalità dell’interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l’utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti”.

Nel caso di cookie tecnici non vi è questo obbligo da parte dei gestori del sito internet.

Sanzioni

Ma cosa si rischia se non adeguate il sito internet?

Le sanzioni sono tutte di tipo amministrativo e variano in funzione di cosa non viene rispettato

  • Da € 6.000 a € 36.0000 per omessa informativa o informativa non idonea.
  • Da € 10.000 a € 120.0000 per installazione di cookie senza il consenso degli utenti (mancanza del popup).
  • Da € 20.000 a € 120.0000 per omessa o incompleta notificazione al Garante (nel caso si utilizzino cookie di profilazione è necessario effettuare una notifica al Garante secondo l’ex articolo 37, comma 1, lettera d).

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