Normative e sanzioni per un circolo

Modalità per ottenere l’autorizzazione per l’apertura di un Circolo Pro Loco – UNPLI e per la eventuale somministrazione di alimenti e bevande ai Soci.

Può fare richiesta per la costituzione di un Circolo, qualunque Pro Loco che sia aderente da almeno due anni all’UNPLI ed in regola con i relativi versamenti annuali, dopo apposita delibera da parte dell’Assemblea Generale dei Soci e contestuale adozione del regolamento emanato dall’Organismo Nazionale.

Contestualmente a quanto sopra, bisogna provvedere all’adeguamento dello Statuto o dell’Atto Costitutivo con l’inserimento di quanto segue:

– Ai sensi dell’art. 148 (ex art.111), commi 3, 5, 6 e 7 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito, con la costituzione del Circolo Pro Loco-UNPLI di ___________________, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso la Sede in cui si svolge l’attività istituzionale, è rivolta esclusivamente ai Soci iscritti, né potrà essere di natura commerciale.

– Nel Circolo Pro Loco-UNPLI di _______________________ per consentire la somministrazione di alimenti e bevande ai Soci dovranno seguirsi le seguenti disposizioni:

– A) Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

– B) Obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fui di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996, n° 662, e salvo destinazione imposta dalla legge;

– C) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di volto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

– D) Obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

– E) Eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’art. 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell’Assemblea dei Soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei relativi bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui Atto Costitutivo, anteriore al 1° Gennaio 1977, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’art. 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

– F) Intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Tale deliberato deve essere trasmesso al Comitato Regionale ricadente territorialmente, il quale dovrà esprimere il suo parere, e se favorevole, rimettere la pratica all’UNPLI Nazionale che deciderà entro 60 giorni dal ricevimento sulla richiesta di apertura.

Il numero minimo dei Soci componenti il Circolo non può essere inferiore a cinquanta.

Contestualmente alla richiesta di apertura si deve versare all’UNPLI la quota di affiliazione e le quote relative ai Soci aderenti.

Entro il 31 Gennaio di ciascun anno deve essere inviato all’UNPLI l’elenco dei Soci con aggiornamenti trimestrali obbligatori unitamente alle quote associative dei vecchi e dei nuovi e con richiesta di affiliazione per l’annualità di riferimento.

Per poter effettuare la somministrazione di alimenti e bevande ai soli Soci, sono necessari i seguenti adempimenti:

– Autorizzazione Sanitaria dei locali:

– Obbligo di esposizione del listino prezzi e dei documenti autorizzativi;

– Possesso della tessera sanitaria per coloro che somministrano e/o manipolano alimenti e bevande (nelle Regioni in qui è ancora obbligatorio);

– Divieto di accesso diretto dalla pubblica via al locale in cui avviene la somministrazione;

– All’esterno del locale non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzano in qualsiasi forma le attività di somministrazione esercitate all’interno;

– Non può essere esercitata attività di somministrazione in locali diversi ove è ubicato il Circolo.

La denuncia di inizio dell’attività per la somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata al Comune e sottoscritta dal Presidente dell’Associazione, contenente l’esatta denominazione, indirizzo sede e codice fiscale, dati anagrafici del Presidente, e con allegato:

– Copia dell’Atto costitutivo e Statuto;

– Delibera di nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;

– Attestazione di affiliazione all’UNPLI Nazionale riportante la data di affiliazione allo stesso, nonché l’elenco dei Soci iscritti al Circolo UNPLI Pro Loco;

– Copia Libretto sanitario del Presidente e/o personale addetto alla somministrazione (nelle Regioni in cui è ancora obbligatorio);

– Qualora l’attività di somministrazione non sia esercitata direttamente dal Presidente, dovranno essere nominati uno o più rappresentanti che, previa accettazione, agiranno in nome e per conto dello stesso;

– Tale nomina dovrà essere comunicata al Comune;

Il Comune (e tutti gli organi preposti alla vigilanza: Carabinieri, Polizia di Stato, Finanzieri ecc.) potrà effettuare controlli e ispezioni nei locali sedi di Circoli.

E’ molto importante quanto segue:

– L’attività di somministrazione deve essere diretta esclusivamente ai Soci dello stesso Circolo o di altro Circolo facente parte della stessa organizzazione, (nel nostro caso l’UNPLI Nazionale) accreditato dal Ministero dell’Interno;

– Per i Circoli affiliati, tale affiliazione deve essere mantenuta anche durante la gestione, in quanto la perdita della stessa determina la cessazione del diritto alla somministrazione riservata ai Soci ai sensi dell’art. 3 comma 6 della L. 287/91;

– Copia dell’affiliazione di cui sopra dovrà essere trasmessa annualmente al Comune, per cui è essenziale richiederla per tempo all’UNPLI Nazionale;

– E’ assolutamente vietato somministrare bevande alcoliche ai minori di 16 anni, agli infermi di mente ed a persone manifestamente ubriache, ancorché Soci;

– Non si può adibire un minore degli anni 18 alla somministrazione di bevande alcoliche, senza la presenza del Presidente o di un suo rappresentante maggiorenne;

– E’ altresì vietato il gioco d’azzardo.

GIOCHI ED APPARECCHI AUTOMATICI

Nei locali sedi di Circolo è consentita, previa apposita denuncia di inizio di attività ai sensi dell’art. 19 della legge 241/1990 (però, anche in questo caso, in diverse Regioni e/o Comuni, viene richiesta procedura per il rilascio di una vera e propria Autorizzazione, così come previsto per i Pubblici Esercizi) l’installazione di apparecchi automatici o semiautomatici da gioco.

A fine di puro trattenimento possono collocarsi, nei locali dello spaccio, apparecchi di juke-box e cinebox, apparecchi televisivi, radiofonici ed impianti sonori ad alta fedeltà, presentando al Comune una semplice comunicazione in quanto non è più necessaria la licenza ex art.69 Tulps, tranne nei casi di pay-tv e richiamo di particolari eventi collegati all’uso di tali apparati.

Quando questi apparati sono collocati nei locali privi della somministrazione, non necessita alcuna comunicazione al Comune.

All’interno dei Circoli possono svolgersi spettacoli riservati ai soli Soci.

Qualora tali spettacoli siano destinati al pubblico o ad invitati, i Circoli dovranno munirsi di licenza rilasciata dal Comune ai sensi dell’art. 68 Tulps ed essere sottoposti alle prescrizioni generalmente previste per lo svolgimento in pubblico di tali attività, ed in particolare:

  1. a) Dichiarazione di inizio attività SIAE;
  2. b) Certificazione antincendio per locali con capienza superiore a 100 posti;
  3. c) Certificato di agibilità previsto dall’art. 80 Tulps sulla base di quanto indicato dalla Commissione Comunale o Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:
  4. d) Eventuale altra documentazione prevista dalla normativa vigente in materia.

Quanto indicato ai punti c) e d) sopra citati, è necessario anche in caso di spettacoli riservati ai soli Soci purché in numero superiore a 100, e comunque, qualora ricorrano le condizioni previste dalla circolare n°10.5506/13500 del 19/5/19884 (indici di pubblicità).

Ferme restando le condizioni di legge, il Circolo, quando ricorrono i seguenti elementi, è da considerarsi quale locale di pubblico spettacolo con la conseguente applicazione delle relative norme:

– Pagamento del biglietto d’ingresso effettuato volta per volta anche da non Soci o rilascio di tessera associativa a chiunque acquisti il biglietto stesso.

– Pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti ecc., destinati prevalentemente alla visione dei Soci e della generalità dei cittadini, senza l’avvertenza che le iniziative sono riservate ai soli Soci.

– Complessità dei locali dove si svolge l’attività, tale da far ritenere l’attività di tipo imprenditoriale ai sensi del Codice Civile (attività economica professionale esercitata).

– Rilevante numero delle persone che accedono ai locali del Circolo (si prendono a riferimento i casi nei quali si superano le 100 persone).

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, sono pertanto da considerarsi illeciti i casi di:

– Attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta anche nei confronti di persone che non siano Soci del Circolo o i Circoli affiliati alla stessa organizzazione locale o nazionale;

– Accesso allo spaccio a chiunque senza particolari formalità con partecipazione a spettacoli;

– Perdita dei requisiti che hanno consentito l’accoglimento della dichiarazione di apertura (per es. mancato rispetto dei requisiti previsti dall’art.111 TUIR);

– Difformità dalle norme igienico-sanitarie, sulla destinazione d’uso dei locali e di sicurezza;

– Non ottemperanza all’ordine di ripristino dei requisiti richiesti.

Normativa su divieto di fumare.

Per quanto concerne la Legge n° 3/2003 e conseguente Regolamento di attuazione di cui all’art.51, comma 2, ( ed il recente D.L. 266/2004) che entrata in vigore dal 10 Gennaio 2005, cosiddetta Legge sul divieto di fumo, per i Circoli tale normativa contempla quanto segue:

1) Quale principio generale, va tutelato chi soggiorna non volontariamente in un locale;

2) Fumare è un “libero comportamento” (Corte Costituzionale, sentenza 299/96)

Ciò significa che, in presenza di una scelta personale, volontaria e non obbligata, non si applica il divieto di fumo.

L’art. 1 della Legge 584/75, prevede un divieto di fumare nelle sale “chiuse da ballo” senza specificare se le sale dove non si fuma siano solo quelle accessibili al pubblico o anche le sale private che non siano accessibili a comunità indifferenziate.

Un chiarimento in tal senso è venuto dalla sentenza del Tar Lazio ( la 4652/95), la quale sottolinea che la legge contro il fumo passivo si applica anche nei locali privati (quindi anche i Circoli) in cui accede una comunità indifferenziata di soggetti.

Pertanto, non si fuma nei locali di proprietà privata ( nel nostro caso i Circoli).

Occorre tuttavia tenere presente che le norme che pongono il divieto sono di due tipi:

  1. A) La prima, tutela l’utente e prevede una serie di custodi e vigilanti sul locale;
  2. B) La seconda, tutela i lavoratori, ed è altrettanto severa.

Infatti, la salubrità dei luoghi di lavoro va garantita tutelando l’integrità dei dipendenti (articolo 2087 del Codice Civile), eliminando rischi e fornendo “aria salubre in quantità sufficiente” (Legge 626/94).

Quindi, è necessario che il Circolo stesso non abbia dipendenti cui possano applicarsi le norme sulla tutela del lavoro.

Giova infine ricordare le sanzioni: i trasgressori di cui alle disposizioni dell’art:1, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 ad € 275,00; la sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini al di sotto di dodici anni.

Le persone indicate all’art. 2 (gestori) che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da € 200,00 ad € 2.000,00; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all’art. 5, primo comma, lettera b).

L’obbligazione di pagare le somme previste nella Legge di cui trattasi, non è trasmissibile agli eredi.

SANZIONI PER INOSSERVANZE VARIE

Fermo restando che qualora si somministrassero alimenti o bevande a persone non iscritte all’associazione, la sanzione prevista è la chiusura del Circolo, sono contemplate altre sanzioni pecuniarie nei casi seguenti:

– Mancata esposizione d’inizio attività o autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (ex artt.2 o 3 del D.P.R. 235/2001) : € 309,87, in casi più gravi o di recidiva, si applica anche la sospensione dell’attività fino a tre mesi;

– Gestore dello spaccio di somministrazione, non intestatario dell’autorizzazione: € 1.032,90 e misura interdittiva della cessazione dell’attività (chiusura);

– Mancata esposizione dei prezzi: € 309,87, nei casi più gravi o di recidiva, chiusura dell’attività fino a tre mesi;

– Non rispettare i criteri di sorvegliabilità: € 1.032,90 e qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri di sorvegliabilità, l’autorizzazione per la somministrazione è revocata;

– Cattiva conservazione di alimenti deperibili: denuncia alla Procura della Repubblica e sequestro probatorio della merce;

– In caso di intrattenimenti danzanti in locale ove è obbligatoria l’agibilità degli stessi, denuncia alla Procura della Repubblica, e violazione amministrativa con sanzione da applicare fra un minimo di € 258,23 ed un massimo di € 1.549,37, nonché chiusura dell’attività abusiva;

– Omessa esposizione della tabella dei giochi vietati: deferimento all’Autorità Giudiziaria;

– In caso di giochi leciti non autorizzati, si applica la violazione amministrativa di € 1.032,90;

– Mancata emissione di documenti fiscali (scontrini ricevute fiscali ecc.): violazioni alle norme tributarie.

NORMATIVA ANTITERRORISMO

Dal 17/8/2005 x131/12/2007 chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale ci siano dei terminali a disposizione di clienti, soci e pubblico, che si possano utilizzare per le comunicazioni anche telematiche, deve richiedere la licenza al Questore.

E’ bene chiarire che non si intendono i telefoni pubblici, a pagamento che sono adibiti solo alla telefonia vocale, bensì fax e telefono che utilizzano il terminale (voip, internet ecc.).

Le Pro Loco, e più espressamente i Circoli Unpli, all’immissione di dette apparecchiature, dovranno richiedere licenza con domanda in bollo alla Questura (anche tramite i Carabinieri o un Commissariato di Pubblica Sicurezza) redatta secondo apposita modulistica.

Occorre allegare alla domanda due dichiarazioni (vedere lettere B e C della terza pagina della domanda).

Prima di attivare il servizio sopraccitato occorre attendere la licenza da parte della Questura, oppure il trascorrere di 60 giorni dopo la presentazione (silenzio assenso).

Disposizioni a cui attenersi:

– identificazione obbligatoria delle persone che accedono ai servizi prima dell’accesso stesso, mediante l’acquisizione di dati anagrafici riportati su documenti di identità (tipo, numero e copia fotostatica);

– indicazione delle misure da adottare al fine di impedire l’accesso ai servizi in assenza di identificazione:

– monitoraggio degli accessi e conservazione dei dati fino al 31/12/2007 e disponibilità di accesso a tali dati agli organi di polizia e giudiziari.

Osservazioni

E’ opportuno per le Associazioni Pro Loco che consentono l’accesso Internet ai propri associati regolarizzare la propria posizione o, stante l’incertezza operativa, chiedere informazioni presso la Questura competente e prendere contatto con la Polizia Postale per conoscere quali siano le esatte disposizioni da attuare.

Non rileva il fatto che tali accessi siano a titolo gratuito.

Riferimenti legislativi:

Decreto Legge 27/7/2005 n. 144- Misure per il contrasto del terrorismo internazionale
Legge 31/7/2005 n. 155 – Provvedimenti amministrativi e decreti attuativi previsti dall’art. 7
Decreto Ministeriale 16/8/2005 pubblicato G.U. 190 del 17/8/2005

Circolare Ministero degli Interni 31/8/2005

LEGISLAZIONE REGIONALE

Si ricorda a coloro che vogliono intraprendere l’iniziativa di aprire un Circolo, che, purtroppo la normativa a livello locale può cambiare da Regione a Regione, talvolta in misura rilevante e contraddittoria, per cui invitiamo a verificare preventivamente presso le relative Amministrazioni la Disciplina di questa materia.

Cito ad esempio, che per quanto riguarda l’abolizione dell’obbligo di munirsi di tessera sanitaria, per coloro che manipolano alimenti e/o bevande nei locali pubblici, artigianali, Circoli ecc., ciò è avvenuto soltanto in quattro Regioni; nelle rimanenti sedici Regioni, tale obbligo è ancora operante.

Questo Dipartimento si è comunque già attivato per richiedere alle diverse Amministrazioni Regionali la loro normativa in questo campo, e quanto prima, verrà anch’essa messa a disposizione dei nostri associati, tramite i canali ufficiali quali il sito internet e la rivista Arcobaleno.

Giova infine ricordare che per effetto dell’art.3 del regolamento Nazionale dei Circoli delle Pro Loco-UNPLI, la gestione del Circolo non può essere affidata a terzi e l’UNPLI Nazionale, tramite i propri Comitati regionali, può predisporre ove necessario, ispezioni presso i locali dei Circoli.

In caso di inadempienze del Circolo, viene dichiarata la cancellazione dell’affiliazione con la conseguente sospensione dei Circoli della Pro Loco aderente all’UNPLI, sino alla regolarizzazione della posizione o la cessazione delle inadempienze.

In caso di inadempienze le spese derivanti dalla effettuazione delle ispezioni saranno a carico esclusivo della Pro Loco interessata.

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