Regolamento Consiliare

Approvato dal Consiglio Nazionale di Fara San Martino (Ch) del 28 marzo 2008
Modificato dai Consigli Nazionali di Roma del 15 novembre 2015, 28 febbraio 2016, 3 dicembre 2017

TITOLO I – PROCEDURE PER LE ELEZIONI IN SENO AGLI ORGANI COLLEGIALI

Art.1 – Elezione del Vice Presidente e della Giunta Esecutiva

      1. Il Presidente entro sette giorni dalla sua elezione deve comunicare al Segretario Generale uscente la composizione della Giunta indicando il Vice Presidente che intende proporre alla approvazione del Consiglio, unitamente alla accettazione della candidatura e alle dimissioni dalla carica ricoperta degli eventuali componenti che risultassero incompatibili, al fine di consentire la loro sostituzione.

      2. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente, avvalendosi del Segretario Generale uscente, in un periodo compreso fra un minimo di venti giorni ed un massimo di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

      3. Lo svolgimento del Consiglio Nazionale deve avvenire comunque entro quaranta giorni dall’elezione.

      4. La convocazione deve indicare la data, l’ora ed il luogo della riunione nonché l’ordine del giorno.

      5. Termine minimo di convocazione giorni dieci.

      6. Il Consiglio Nazionale di nuova costituzione è presieduto dal Presidente che provvede alla verifica e validità statutaria della composizione.

      7. Quale suo primo atto il Consiglio Nazionale deve provvedere alla nomina di almeno tre scrutatori per la elezione delle cariche sociali.

      8. Il Consiglio provvede, con separate votazioni a scrutinio segreto, alla elezione del Vice Presidente e dei singoli componenti della Giunta Esecutiva sulla base della proposta dal Presidente.

      9. Per l’elezione è sufficiente la maggioranza semplice.

      10. La Giunta Esecutiva si intende eletta al raggiungimento del numero minimo di componenti così come indicato dall’articolo 11.2 dello Statuto.

      11. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria, si renderà necessario un rinvio della seduta che non potrà essere maggiore di giorni dieci. Rivelandosi inconcludente anche la successiva seduta si dovrà procedere alla convocazione dell’Assemblea per la rielezione del Presidente Nazionale. Il Presidente uscente rimarrà in carica unicamente per il disbrigo degli affari correnti.

      12. Il Presidente Nazionale nomina il Segretario Generale che assume immediatamente le sue funzioni rilevando il Segretario Generale uscente.

      13. Di tutte le operazioni di scrutinio deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dagli scrutatori, da allegare al verbale della riunione in cui si effettua la votazione.

      14. In caso di decadenza o di dimissioni del Presidente si procederà a nuova elezione nei termini e con le modalità dell’articolo 12.7 e 12.8 dello Statuto.

      15. In caso di decadenza o di dimissione degli altri componenti durante il corso del mandato, il Presidente proporrà al Consiglio la loro sostituzione nella prima convocazione successiva all’evento, secondo le modalità del presente Regolamento.

Art.2 – Elezione del Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e del Presidente Nazionale del Collegio dei Probiviri

      1. Nella seduta di insediamento, ordinariamente da effettuarsi dopo la proclamazione degli eletti nella stessa sede assembleare e comunque entro il termine massimo di sette giorni, il primo degli eletti, e a parità di voti il più anziano di età, provvede alla verifica della regolare composizione del singolo Collegio.

      2. Il Presidente del Collegio viene eletto fra i componenti effettivi del Collegio stesso.

      3. Ciascun candidato deve sottoscrivere la propria dichiarazione di disponibilità a concorrere alla elezione.

      4. Tutte le votazioni devono essere effettuate a scrutinio segreto mediante schede.

      5. Ogni elettore potrà esprimere un’unica preferenza.

      6. Hanno pari dignità di voto sia i componenti effettivi che quelli supplenti.

      7. L’elezione del Presidente dei due Collegi avviene a maggioranza semplice.

      8. Ad elezione del Presidente avvenuta, lo stesso assume la presidenza dei lavori del rispettivo Collegio Nazionale.

      9. Di tutte le operazioni di scrutinio deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dagli scrutatori, da allegare al verbale della riunione in cui si effettua la votazione.

      10. In caso di decadenza o di dimissioni di un componente effettivo del Collegio gli subentrerà il componente supplente che ha ricevuto maggiori preferenze o, in caso di parità, il più anziano di età.

      11. Il Collegio sarà da considerare comunque integro fino a quando sarà composto da almeno i propri componenti effettivi.

      12. Al superamento di due sostituzioni di componenti, il Collegio sarà considerato integralmente decaduto e sarà cura del Presidente dell’UNPLI convocare l’Assemblea Nazionale per la conseguente elezione.

TITOLO II – PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE E TRATTAZIONE DEI RICORSI AL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Art.3 – Ricorsi

      1. I ricorsi vanno presentati esclusivamente in forma scritta a firma autografa dei soggetti di cui all’articolo 14.3 dello Statuto entro il termine massimo di trenta giorni dal momento in cui il ricorrente è venuto a conoscenza del fatto che origina il ricorso.

      2. Il ricorso deve contenere, pena nullità, lo specifico riferimento alla situazione dell’articolo 14.3 dello Statuto cui si riferisce.

      3. I ricorsi vanno trasmessi al Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri tramite lettera raccomandata A.R. e copia degli stessi va inviata tramite posta ordinaria per conoscenza al Presidente dell’UNPLI.

      4. Al Presidente del Collegio è attribuita espressamente la facoltà di compiere un primo sommario esame per verificare l’ammissibilità del ricorso o il suo rigetto.

      5. In caso di esito positivo dell’istruttoria il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri convocherà senza indugio gli altri componenti del Collegio al fine di addivenire al più presto, e comunque entro il termine di novanta giorni previsto dall’articolo 14.5 dello Statuto, alla relativa decisione.

      6. Sia gli eventuali rigetti dei ricorsi che le decisioni relative a quelli accolti dovranno essere notificate al ricorrente tramite raccomandata A.R. contenente le adeguate motivazioni; copia della notifica va inviata tramite posta ordinaria per conoscenza al Presidente dell’UNPLI.

      7. Le decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri sono inappellabili e quindi definitive.

TITOLO III – NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

Art.4 – Regolare svolgimento delle sedute degli Organi collegiali

      1. Salvo i casi di urgenza contemplati dallo Statuto, tutte le convocazioni avvengono con un preavviso minimo di giorni dieci.

      2. Ogni modifica dell’ordine della trattazione degli argomenti all’ordine del giorno deve essere oggetto di formale approvazione preliminare.

      3. Ogni componente ha diritto ad un solo intervento della durata, di norma, non superiore a cinque minuti su ogni singolo punto in discussione. Il diritto di replica è concesso per una sola volta dal Presidente cui si riconosce espressa facoltà di disporre l’allontanamento dall’aula del componente che non si adegui o comunque disturbi la regolare prosecuzione dei lavori. L’allontanamento può essere decretato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, secondo la gravità dei casi, per il tempo occorrente alla conclusione della trattazione del punto oppure per l’intera sessione.

      4. Alla conclusione degli interventi, e immediatamente prima della votazione, ogni componente ha diritto ad effettuare una dichiarazione di voto di durata, di norma, non superiore a due minuti.

      5. La trattazione di nuovi argomenti, o l’approfondimento di situazioni non di interesse generale, va affrontata dopo l’esaurimento dell’ordine del giorno compatibilmente con le disponibilità oggettive.

      6. Tutti i componenti sono tenuti alla presenza per l’intera durata dei lavori evitando di turbare il regolare svolgimento degli stessi con arrivi in ritardo o partenze anticipate.

      7. Le sedute vengono sospese al venire meno del numero legale salvo continuarle al ripristino dello stesso. Trascorsi venti minuti di interruzione il Presidente ha facoltà di dichiarare definitivamente chiusa la seduta.

      8. Ogni componente degli Organi Collegiali ha il diritto di chiedere al Segretario Generale di inserire agli atti di documenti esclusivamente redatti in forma scritta. Tali documenti devono essere inerenti esclusivamente al verbale della seduta precedente o agli argomenti di cui è prevista la discussione.

      9. Le richieste di inserimento di specifici argomenti all’ordine del giorno della riunione successiva vanno formalmente presentate al Presidente con tempistiche compatibili alla formazione dello stesso ed alla sua notifica.

      10. Di tutti i termini previsti dal regolamento farà fede il timbro postale di partenza, la ricevuta sottoscritta dal destinatario, o la trasmissione via fax.

Art.5 – Principi per la regolarità e validità delle delibere

      1. Salvo quanto disposto dagli articoli dello Statuto n. 9, relativamente alla Assemblea Nazionale, e n. 10, relativamente al Consiglio Nazionale, le riunioni degli altri organi collegiali sono validamente costituite con almeno la metà più uno dei componenti effettivi.

      2. Le delibere sono valide se ottengono la maggioranza semplice dei voti validi espressi dai votanti senza tenere conto delle astensioni.

      3. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art.6 – Quote associative annuali

      1. Tutti i Comitati Regionali devono essere titolari di conto corrente postale o bancario sul quale fare effettuare il versamento delle quote associative di tutte le Pro Loco ricadenti nel proprio territorio.

      2. Il Comitato Regionale è l’unico soggetto cui è consentito maggiorare la quota associativa annuale ai sensi dell’articolo 3, co.2, dello Statuto; il Consiglio Nazionale, all’atto della determinazione della relativa entità, potrà stabilire limiti alla facoltà di maggiorazione riconosciuta ai singoli Comitati Regionali.

      3. Tutte le ulteriori somme aggiuntive eventualmente richieste alle Pro Loco da altre strutture periferiche non potranno mai essere considerate quote associative obbligatorie per ottenere o rinnovare l’associazione all’UNPLI.

      4. I Comitati Regionali dovranno trasmettere alla sede nazionale tutte le quote associative introitate nel termine inderogabilmente indicato nella fine del mese successivo a quello della riscossione oppure, a loro discrezione ed in particolare quando sono importi minimali, alle scadenze fisse ed inderogabili del 31 marzo, 31 luglio, 31 ottobre e 31 dicembre; in caso di contestazioni faranno fede unicamente le date di versamento riportate nelle disposizioni di bonifico.

      5. La regolarità associativa della Pro Loco decorre all’atto del rinnovo tramite l’inserimento nel portale My Unpli oppure all’atto del ricevimento delle quote associative trasmesse congiuntamente e nei termini precedentemente indicati dell’elenco delle Pro Loco cui si riferisce il versamento redatto in formato elettronico su modulistica approvata.

      6. E’ espressamente vietato riscuotere o trasmettere quote associative tramite denaro contante; sono eccezionalmente ammesse operazioni cumulative concretizzate nella medesima giornata purché effettuate nel primo giorno feriale utile.

      7. E’ facoltà dell’UNPLI pubblicare on-line l’elenco delle Pro Loco in regola con i versamenti indicando in modo esplicito la data a cui lo stesso é aggiornato.

Art.7 – Allineamento della scadenza dei mandati dell’intera struttura periferica e formazione dei dirigenti

      1. Tutti i mandati degli Organi periferici di cui all’articolo 6 dello Statuto devono essere rinnovati nello stesso periodo per effetto del combinato disposto degli articoli 6.5 e 4.2 dello Statuto.

      2. I rinnovi dei Consigli Regionali dovranno avvenire in tempi utili e comunque prima dello svolgimento dell’Assemblea Nazionale chiamata ad eleggere il Consiglio Nazionale; analogamente, i rinnovi degli altri organi periferici dovranno avvenire prima del rinnovo dell’organo gerarchicamente superiore.

      3. Allo scadere del quadriennio tutte le cariche elettive degli organi centrali e di quelli periferici dell’UNPLI devono essere rinnovate anche se la carica è stata acquisita nel corso del quadriennio stesso.

      4. All’atto della candidatura a ricoprire incarichi sia negli organi centrali che periferici dell’UNPLI va sottoscritto il formale impegno alla frequenza obbligatoria dello specifico corso di formazione per i nuovi dirigenti e del corso annuale di aggiornamento indicato da espressa delibera del Consiglio Nazionale.

      5. Il corso di formazione per i nuovi dirigenti, al termine del quale verrà rilasciata una specifica attestazione abilitante, dovrà avere luogo entro sei mesi dalla avvenuta elezione e il mancato conseguimento dell’abilitazione comporterà il deferimento al Collegio Nazionale dei Probiviri.

      6. La mancata sottoscrizione dell’impegno formale alla frequenza comporta la ineleggibilità del candidato mentre la mancata frequenza ai corsi obbligatori comporta la necessità del recupero entro sei mesi pena la decadenza dall’incarico ricoperto con conseguente surroga.

      7. I Consiglieri Nazionali assumono l’obbligo di partecipazione alle riunioni dei rispettivi Consigli dei Comitati Regionali di appartenenza allo scopo di facilitare il raccordo nel funzionamento fra i due organismi.

      8. Le assenze ingiustificate a tali riunioni sono computate ai fini del pronunciamento di decadenza previsto dall’art. 4.3 dello Statuto.

Art.8 – Armonizzazione degli adempimenti

      1. Tutti i bilanci sia preventivi che consuntivi dovranno essere redatti su modello conforme scaricabile dal sito dell’UNPLI.

      2. Le domande di adesione all’UNPLI, o di rinnovo, dovranno essere redatte su modulo unico scaricabile dal sito UNPLI.

      3. Tutti gli statuti degli organi periferici dell’UNPLI devono essere conformati ai contenuti dello Statuto Nazionale e del Regolamento Elettorale dallo stesso previsto all’articolo 9.4 lettera i).

      4. I Comitati Regionali possono disciplinare il numero dei mandati nelle proprie articolazioni periferiche .

      5. I Presidenti degli Organi periferici dell’UNPLI vanno eletti direttamente dalle rispettive assemblee.

Art.9 – Incompatibilità

      1. le presunte situazioni di incompatibilità vanno segnalate al Presidente dell’Organo relativo che contesterà gli addebiti all’interessato con almeno dieci giorni di preavviso rispetto alla prima riunione utile nella quale la situazione verrà discussa in modo da poter valutare le controdeduzioni.

      2. Ad incompatibilità accertata, l’interessato dovrà, nel tempo massimo di dieci giorni, fare pervenire le determinazioni assunte per rimuovere l’incompatibilità.

      3. Decorso inutilmente tale termine sarà automaticamente pronunciata la decadenza inappellabile dalla carica ricoperta e verranno avviate le procedure per la conseguente surroga.

Art.10 – Rimborsi

      1. Al fine di potere consentire la redazione corretta del bilancio consuntivo annuale, tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute dagli Organi Centrali dell’UNPLI, nonché di qualsiasi credito non assistito da fattura vantato da altri soggetti, vanno effettuate entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono state effettivamente sostenute.

      2. Decorso tale termine non saranno ritenute ammissibili e saranno considerate a tutti gli effetti prescritte.

TITOLO IV – NORME FINALI

Art.11 – Abrogazione

      1. Con l’approvazione del presente testo vengono espressamente abrogati i precedenti:

        1. regolamento approvato dal Consiglio Nazionale di Riva del Garda del 8 maggio 2004, come successivamente integrato dal Consiglio Nazionale di Aglientu del 22 settembre 2006;

        2. regolamento approvato dal Consiglio Nazionale di Ostia del 13 gennaio 2008.

Art.12 – Decadenza

    1. Tutti gli organi periferici, compresi quelli che in tale data non saranno giunti alla loro scadenza naturale, decadono espressamente il primo giorno del secondo semestre dell’anno in cui è convocata l’Assemblea Nazionale elettiva per il rinnovo degli Organi Centrali dell’UNPLI salvo che non siano stati rinnovati nel primo semestre dell’anno stesso; alla constatazione della decadenza il Presidente Nazionale provvederà autonomamente alla nomina di un Commissario ad acta per provvedere, senza indugio, alla convocazione dell’Assemblea Regionale per dare luogo ai rinnovi.

    2. Il comma precedente non è applicabile in caso di Assemblee Nazionali inframandato per l’elezione del Presidente o di Organi Centrali diversi dal Consiglio Nazionale.

 

 


Approvato dal Consiglio Nazionale di Fara San Martino (Ch) del 28 marzo 2008
Modificato dai Consigli Nazionali di Roma del 15 novembre 2015, 28 febbraio 2016, 3 dicembre 2017, 10 novembre 2018

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