Statuto Nazionale e Regolamento Assembleare

Statuto Nazionale UNPLI

Roma 30 novembre 2019 Assemblea Straordinaria Nazionale di Roma – Ergife Palace Hotel

TITOLO I – COSTITUZIONE E FINALITÀ

  1. L’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, associazione costituita con atto pubblico il 20 ottobre 1962, n. 9104/1516 di rep. Dr. Valerio Grispigni Manetti, notaio in Bassano del Grappa e reg.to a Bassano del Grappa dd. il 3 novembre 1962 al n. 693 vol. 130, riunisce le Pro Loco italiane e riveste la qualifica di associazione di promozione sociale e di rete associativa del Terzo settore, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L’associazione è denominata “Unione Nazionale Pro Loco d’Italia – APS”, in forma abbreviata “UNPLI – APS” (d’ora in avanti UNPLI). Dell’acronimo APS o dell’indicazione associazione di promozione sociale dovrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

  2. L’UNPLI è un’associazione apartitica ed indipendente da qualsiasi ideologia.

  3. L’UNPLI si articola in una struttura centrale nazionale e in strutture periferiche regionali, oltre che in altre strutture previste dai singoli Statuti Regionali.

  4. L’UNPLI ha sede legale a Roma. L’eventuale trasferimento della sede legale all’interno del territorio del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento dell’indirizzo della sede legale dell’associazione, nonché l’istituzione e il trasferimento delle eventuali sedi secondarie, spettano al Consiglio Nazionale.

  5. Il logo dell’UNPLI, la denominazione Unione Nazionale Pro Loco d’Italia e il suo acronimo UNPLI, sono di esclusiva titolarità dell’Associazione e potranno essere utilizzati esclusivamente dall’Associazione stessa, dalle proprie strutture centrali, periferiche e dalle Pro Loco associate. L’Unpli potrà concedere a terzi l’uso del logo e dell’acronimo UNPLI per le finalità istituzionali di cui al presente Statuto.

    1. L’UNPLI è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità, civiche solidaristiche e di utilità sociale, in campo culturale, ambientale, turistico, ecologico, naturalistico, enogastronomico, sportivo, sociale e nell’ambito della solidarietà, del volontariato e delle politiche giovanili, secondo gli indirizzi normativi dello Stato Italiano e della Comunità Europea.

    2. In quanto rete associativa del Terzo settore, l’UNPLI svolge, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza, in favore del pubblico e degli associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

    3. L’UNPLI persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

  • interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (ai sensi dell’art. 5, comma 1 lettera e) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);

  • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; (ai sensi dell’art. 5, comma 1 lettera f) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);

  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, enogastronomiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell’art. 5, comma 1 lettera i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

  • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell’art. 5, comma 1 lettera k) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);

  • servizi strumentali agli enti del Terzo settore associati (ai sensi dell’art. 5, comma 1 lettera m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);

    1. L’UNPLI con la sua struttura centrale nazionale svolge il compito di:

  1. coordinare tutte le sue strutture periferiche;

  2. attuare anche direttamente tutte le iniziative per la promozione e la valorizzazione dell’Italia in tutti i campi di cui all’oggetto sociale, compresa l’informazione e l’accoglienza turistica.

    1. L’UNPLI nella sua struttura centrale insieme alle sue articolazioni periferiche realizza:

  1. il coordinamento dell’attività delle Pro Loco;

  2. la rappresentanza delle Pro Loco nei confronti degli Organi istituzionali e di tutte le realtà che operano a livello internazionale, nazionale, regionale, provinciale, comunale e locale;

  3. la tutela degli interessi delle Pro Loco;

  4. l’informazione, la consulenza e l’assistenza tecnica delle Pro Loco, anche tramite propri mezzi di stampa e informatici;

  5. la formazione di dirigenti, associati ed operatori dell’UNPLI nei settori della gestione amministrativa ed economico-finanziaria e della programmazione di attività solidali, culturali, turistiche e ricreative;

  6. la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni e i bandi delle politiche nazionali e comunitarie.

    1. In quanto rete associativa nazionale del Terzo settore, l’UNPLI esercita altresì le seguenti attività, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

  1. monitoraggio dell’attività degli enti ad essa associati, anche con riguardo al loro impatto sociale;

  2. promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati;

  3. promozione di partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e con soggetti privati;

  4. controllo sugli Enti del Terzo settore associati, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, finalizzato ad accertare:

  • la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari alla loro iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore;

  • il loro perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;

  • l’adempimento da parte loro degli obblighi derivanti dall’iscrizione al registro unico nazionale del Terzo Settore.

2.7 Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall’Associazione in favore degli associati, o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

2.8 L’UNPLI inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative. La loro individuazione potrà essere operata con delibera del Consiglio Nazionale. Nel caso l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Nazionale dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

2.9 L’UNPLI può esercitare l’attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall’art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L’attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

    1. Possono essere soci dell’UNPLI tutte le Pro Loco regolarmente costituite nel rispetto delle leggi vigenti in materia di associazioni di promozione sociale, nonché delle norme statutarie e regolamentari dell’UNPLI. Possono altresì acquisire la qualifica di socio le Pro Loco non riconosciute quali associazione di promozione sociale, purché costituite nel rispetto delle leggi vigenti e delle norme statutarie e regolamentari dell’UNPLI, che non abbiano scopo di lucro e a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Pro Loco associazioni di promozione sociale aderenti all’UNPLI.

    2.  
    1. La Pro Loco che intende aderire all’UNPLI deve inoltrare formale richiesta scritta, allegando copia del proprio Statuto, al Comitato Regionale UNPLI territorialmente competente, il quale, accertati i requisiti inderogabili di cui al presente articolo, entro 60 giorni provvede all’iscrizione nel registro dei soci. L’iscrizione o il diniego motivato da parte del Comitato Regionale territorialmente competente viene comunicato alla Pro Loco entro il termine perentorio di 60 giorni.

    2. Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 3.2 o in caso di diniego motivato, la Pro Loco, entro 60 giorni può presentare ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri, che decide in maniera definitiva nei termini previsti dal Regolamento.

    3. La Pro Loco iscritta è tenuta al versamento della quota associativa annua stabilita dal Consiglio Nazionale. Tale quota può essere maggiorata dai singoli Comitati Regionali per le proprie esigenze funzionali, fermo restando che la quota nazionale stabilita deve essere integralmente versata dal Comitato Regionale di competenza nei tempi e nei modi fissati dal Consiglio Nazionale dell’UNPLI.

    4. La quota associativa non è trasmissibile, non è rivalutabile e non è frazionabile.

    5. Ogni socio ha pari diritto di voto, in ossequio al principio del voto singolo.

    6. Non sono ammessi soci temporanei. L’adesione della Pro Loco ad altre reti associative concorrenti o comunque aventi scopi e/o finalità analoghi a quelli dell’UNPLI non è consentita, a pena di esclusione.

    7. Alle Assemblee Nazionali hanno diritto di voto le Pro Loco iscritte nei libri sociali da almeno tre mesi.

    8. Previa richiesta scritta al Presidente Nazionale UNPLI, che ne consente la visione entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta, i soci tramite loro delegati hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori di cui all’art. 15 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, costituiti da:

  • bilancio di esercizio di cui all’art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

  • bilancio sociale di cui all’art 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

  • libro degli associati;

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo e degli altri organi sociali;

  • libro inventario tenuto dalla Segreteria Nazionale secondo quanto previsto nell’art. 20, comma 4 del presente Statuto;

  • registro dei volontari di cui all’art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L’accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede nazionale, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d’ufficio indicati dal Segretario nazionale. I Soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall’UNPLI in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l’esercizio del controllo. In ogni caso, l’UNPLI potrà richiedere al Socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali. In nessun caso è ammessa la riproduzione in qualunque forma e il rilascio di copia cartacea o in formato digitale di parte e/o di tutti i documenti esaminati.

I soci hanno altresì diritto a ricevere le informazioni sullo svolgimento delle attività sociali, a cura dell’UNPLI, nonché a fruire delle attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto svolte da UNPLI, secondo le modalità previste dal presente statuto e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di reti associative del Terzo settore.

    1. I soci hanno il dovere di osservare integralmente le norme statutarie, regolamentari e del Codice etico e quanto deliberato dagli organi centrali, dagli organismi ausiliari e dagli organi periferici dell’UNPLI, nonché di versare la quota associativa, nei termini e nelle modalità deliberati dal Consiglio Nazionale.

    2. I Soci sono tenuti a comunicare al Comitato Regionale UNPLI di competenza, che ne curerà la trasmissione alla Giunta Esecutiva Nazionale, le eventuali variazioni al proprio Statuto, entro 30 giorni dalla loro approvazione; la Giunta Esecutiva Nazionale potrà, ove ritenuto necessario per il rispetto delle norme e dei principi sanciti nel presente Statuto, richiedere al Socio ulteriori modifiche.

    3. La qualifica di socio si perde per:

  1. recesso dall’UNPLI, formalizzato per iscritto;

  2. estinzione giuridica della Pro Loco;

  3. esclusione dall’UNPLI per accertate violazioni di cui al successivo art. 3.16;

  4. decadenza per la perdita o il mancato possesso dei requisiti di legge e del presente Statuto.

    1. L’esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, anche parziale. I soci morosi per conservare l’anzianità di affiliazione all’UNPLI sono tenuti al versamento delle quote pregresse non pagate.

    2. Il mancato versamento di due quote consecutive determina la decadenza dall’UNPLI, previa deliberazione del Comitato Regionale territorialmente competente, il quale ne dà comunicazione scritta alla Giunta Esecutiva Nazionale entro il termine di 30 giorni.

    3. L’estinzione giuridica di una Pro Loco deve essere accertata dal Comitato Regionale territorialmente competente, che ne dà comunicazione scritta alla Giunta Esecutiva Nazionale entro il termine di 30 giorni.

    4. Il provvedimento disciplinare di esclusione di una Pro Loco, viene proposto con parere motivato dal Comitato Regionale territorialmente competente ed è adottato dalla Giunta Esecutiva Nazionale con deliberazione motivata, a seguito di constatate violazioni delle norme statutarie, regolamentari e del Codice etico o di direttive e/o delibere degli Organi centrali, degli Organismi ausiliari e degli Organi periferici dell’UNPLI o in caso di svolgimento di attività contrarie agli interessi dell’UNPLI Nazionale e/o delle sue strutture periferiche o che, in qualunque modo, arrechino o possano arrecare danni, anche morali, all’UNPLI. Il provvedimento di esclusione viene comunicato all’ente interessato entro il termine perentorio di 30 giorni. Avverso tale deliberazione motivata di esclusione, la Pro Loco può, entro 30 giorni dalla comunicazione presentare ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri che decide in maniera definitiva, nei termini previsti dal Regolamento.

    5. Tutti i soci hanno propria autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e patrimoniale e rispondono delle obbligazioni assunte secondo le norme di legge. L’UNPLI espressamente declina ogni responsabilità in merito a obbligazioni assunte a qualunque titolo dagli stessi.

TITOLO II – STRUTTURA CENTRALE

    1. Gli Organi centrali dell’UNPLI sono:

  1. l’Assemblea Nazionale;

  2. il Consiglio Nazionale;

  3. la Giunta Esecutiva Nazionale;

  1. il Presidente Nazionale;

  2. il Collegio Nazionale dei Probiviri;

  1. l’Organo di controllo, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;

  2. Il Revisore legale dei conti, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

    1. Salvo diversa previsione di legge, tutte le cariche elettive all’interno dell’UNPLI hanno la durata di quattro anni ed allo scadere del quadriennio devono essere rinnovate, anche se la carica è stata acquisita nel corso del quadriennio stesso.

    2. I componenti degli organi collegiali decadono e non sono più rieleggibili per il mandato in corso qualora non intervengano a tre riunioni consecutive. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Nazionale.

    3. I componenti del Consiglio, o dei Collegi, come di qualsiasi carica elettiva nell’UNPLI, decadono dalla carica, previa diffida, qualora la Pro Loco di appartenenza non risulti in regola con l’affiliazione all’UNPLI.

    4. I titolari di qualsiasi carica elettiva dell’UNPLI esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato con la Pro Loco di appartenenza. Essi devono:

  1. osservare e far osservare il presente statuto e le deliberazioni degli organi statutari;

  2. operare nell’esclusivo interesse dell’UNPLI;

  3. tenere un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;

  4. astenersi da atteggiamenti o comportamenti che arrechino danno all’immagine o alla reputazione dell’UNPLI e dei suoi dirigenti, o che ingenerino dissidi o discordie fra gli associati.

    1. La violazione dei suddetti obblighi può comportare – a seconda della gravità – la sanzione disciplinare della censura, o della sospensione dalle funzioni fino a sei mesi, o della decadenza dall’incarico integrata, in caso di recidiva, dalla ineleggibilità futura.

    2. La sanzione disciplinare è irrogata dal Consiglio Nazionale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

      1. Gli Organi centrali dell’UNPLI sono:

      1. l’Assemblea Nazionale;

      2. il Consiglio Nazionale;

      3. la Giunta Esecutiva Nazionale;

      1. il Presidente Nazionale;

      2. il Collegio Nazionale dei Probiviri;

      1. l’Organo di controllo, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;

      2. Il Revisore legale dei conti, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

        1. Salvo diversa previsione di legge, tutte le cariche elettive all’interno dell’UNPLI hanno la durata di quattro anni ed allo scadere del quadriennio devono essere rinnovate, anche se la carica è stata acquisita nel corso del quadriennio stesso.

        2. I componenti degli organi collegiali decadono e non sono più rieleggibili per il mandato in corso qualora non intervengano a tre riunioni consecutive. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Nazionale.

        3. I componenti del Consiglio, o dei Collegi, come di qualsiasi carica elettiva nell’UNPLI, decadono dalla carica, previa diffida, qualora la Pro Loco di appartenenza non risulti in regola con l’affiliazione all’UNPLI.

        4. I titolari di qualsiasi carica elettiva dell’UNPLI esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato con la Pro Loco di appartenenza. Essi devono:

      1. osservare e far osservare il presente statuto e le deliberazioni degli organi statutari;

      2. operare nell’esclusivo interesse dell’UNPLI;

      3. tenere un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;

      4. astenersi da atteggiamenti o comportamenti che arrechino danno all’immagine o alla reputazione dell’UNPLI e dei suoi dirigenti, o che ingenerino dissidi o discordie fra gli associati.

        1. La violazione dei suddetti obblighi può comportare – a seconda della gravità – la sanzione disciplinare della censura, o della sospensione dalle funzioni fino a sei mesi, o della decadenza dall’incarico integrata, in caso di recidiva, dalla ineleggibilità futura.

        2. La sanzione disciplinare è irrogata dal Consiglio Nazionale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

    1. Gli Organismi ausiliari sono strumenti che l’UNPLI istituisce per la migliore realizzazione dei propri fini. Essi sono:

  1. i Dipartimenti;

  2. le Commissioni;

  3. i Commissari;

  4. le Cariche onorarie.

TITOLO III – STRUTTURA PERIFERICA

    1. Gli Organi periferici dell’UNPLI sono:

  1. i Comitati Regionali;

  2. i Comitati Provinciali;

  3. i Consorzi, i Comprensori, i Bacini di Pro Loco;

  4. altro tipo di strutture periferiche, comunque definite, purché non in contrasto con le disposizioni del presente Statuto e degli Statuti degli Organi Periferici di cui al presente art. 6.1 a), b) e c).

    1. I Comitati Regionali sono i componenti primari dell’articolazione dell’UNPLI. L’UNPLI riconosce un solo Comitato Regionale per Regione.

    2. Nella denominazione di Comitati Regionali si intendono compresi anche i Comitati riguardanti le province autonome.

    3. I Comitati Provinciali e le altre strutture periferiche, laddove esistenti, fanno tutti capo al Comitato Regionale di appartenenza.

    4. Tutti gli organi periferici sono tenuti all’osservanza del precedente art. 4, comma 2.

6.6 Tutti gli organi periferici, di cui al presente art. 6.1 a), b) e c), hanno propria autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e patrimoniale e rispondono delle obbligazioni assunte secondo le norme di legge. L’UNPLI espressamente declina ogni responsabilità in merito a obbligazioni assunte a qualunque titolo da tutti gli Organi Periferici di cui al presente art. 6.1.

    1. Tutte le strutture periferiche dell’UNPLI, avendo propria autonomia finanziaria, hanno l’obbligo di redigere, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti, un bilancio consuntivo annuale, debitamente approvato e sottoscritto, nel rispetto di tutte le delibere degli Organi centrali dell’UNPLI.

    2. Qualora ritenuto opportuno e ne ricorrano le condizioni di cui all’art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le strutture periferiche dell’UNPLI devono approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

    3. Dette strutture hanno il compito di:

  1. rappresentare gli interessi delle Pro Loco associate davanti alle istituzioni pubbliche e private a livello periferico;

  2. fungere da strutture di coordinamento, attivando almeno a livello regionale un efficiente servizio di segreteria;

  3. attivare servizi di consulenza, promozione ed assistenza per le Pro Loco.

 

    1. I Comitati Regionali devono inviare all’UNPLI Nazionale, in tempi congrui, copia:

  1. della convocazione di ogni Assemblea Regionale;

  2. del verbale dell’Assemblea Regionale;

  3. documento di programmazione economica;

  4. del bilancio consuntivo annuale secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti;

  5. del bilancio sociale, nell’ipotesi di cui all’art. 7.2 del presente Statuto;

  6. dello Statuto Regionale, del Regolamento Regionale e delle modifiche che vengono apportate.

    1. La documentazione su citata deve essere inviata, altresì, dalle eventuali strutture subregionali al Comitato Regionale di competenza.

    2. In caso di inosservanza degli adempimenti previsti al precedente punto 8.1, il Consiglio Nazionale adotta i provvedimenti disciplinari consistenti in:

– diffida scritta;

– commissariamento.

 

    1. Il Segretario Generale è nominato e revocato dal Presidente Nazionale anche tra i non Consiglieri.

    2. Il Segretario Generale esplica la sua attività per realizzare gli obiettivi e i programmi degli Organi deliberanti centrali, operando in stretta collaborazione con il Presidente Nazionale.

    3. Sono compiti specifici del Segretario Generale:

  1. dirigere e coordinare il servizio di Segreteria dell’UNPLI, assistendo alle sedute dell’Assemblea Nazionale, del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva, curando la compilazione dei relativi verbali e l’invio degli stessi agli interessati nel tempo più breve possibile, ove non altrimenti disposto;

  2. coordinare e dirigere gli uffici e il personale dell’UNPLI Nazionale, curandone l’amministrazione;

  3. raccordare e coordinare i rapporti con le Segreterie dei Comitati Regionali, anche attivando una rete uniforme di intercomunicazione;

  4. predisporre le relazioni tecniche di cui venga incaricato ed esprimere a richiesta degli Organi centrali il proprio parere tecnico sulle procedure e le deliberazioni degli Organi centrali;

  5. amministrare un fondo spese di segreteria allo scopo istituito dal Consiglio Nazionale;

  6. provvedere alla gestione economica e finanziaria dell’UNPLI in conformità alle deliberazioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva, sotto la responsabilità del Presidente;

  7. compilare il bilancio consuntivo dell’anno precedente da sottoporre al Presidente Nazionale e all’Organo di Controllo per la conseguente approvazione da parte degli Organi previsti, nonché il bilancio sociale ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;

  8. predisporre, in conformità alle direttive degli Organi competenti, il documento di programmazione economica per l’anno successivo da sottoporre alla dovuta approvazione;

  9. depositare presso la sede dell’UNPLI, a disposizione dei Soci, durante i quindici giorni precedenti la riunione del Consiglio Nazionale, convocata per approvarlo, ciascun bilancio con i relativi allegati;

  10. inoltrare, subito dopo il deposito, copia dei bilanci ai Consiglieri Nazionali ed ai Presidenti Regionali;

  11. porre in essere gli adempimenti relativi al deposito e alle pubblicazioni dei bilanci, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

TITOLO IV – ORGANI CENTRALI NAZIONALI

 

    1. L’Assemblea Nazionale è l’organo sovrano dell’UNPLI e determina le sue linee di politica associativa ed i suoi obiettivi strategici.

    2. Le decisioni dell’Assemblea Nazionale sono vincolanti per tutti i soci e per tutte le strutture dell’UNPLI.

    3. L’Assemblea Nazionale può essere sia ordinaria che straordinaria.

    1. È di competenza dell’Assemblea Nazionale:

  1. approvare le linee programmatiche generali dell’UNPLI;

  2. eleggere e revocare il Presidente Nazionale;

  3. ratificare la nomina dei componenti del Consiglio Nazionale eletti nelle Assemblee dei Comitati Regionali UNPLI;

  4. eleggere i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri;

  1. approvare le modifiche statutarie e quelle del regolamento elettorale;

  2. decidere l’eventuale scioglimento e liquidazione dell’UNPLI, disponendo circa la destinazione del patrimonio e la nomina dei Commissari liquidatori;

  3. discutere sui temi proposti dal Consiglio Nazionale comunicati a tutti i Comitati Regionali almeno sessanta giorni prima dell’Assemblea;

  4. nominare i componenti dell’Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi della legislazione vigente;

  5. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;

  6. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

  7. deliberare sulle altre materie eventualmente all’ordine del giorno.

    1. L’Assemblea Nazionale è costituita dai delegati eletti nelle Assemblee dei Comitati Regionali UNPLI, in ragione di uno ogni venti Pro Loco iscritte o frazione superiore a dieci, i quali hanno diritto di voto secondo le norme del presente Statuto. All’Assemblea Nazionale possono assistere tutte le Pro Loco regolarmente iscritte all’UNPLI.

    2. L’Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni per determinare le linee programmatiche del quadriennio e per la elezione degli Organi Nazionali dell’UNPLI.

    3. L’Assemblea Nazionale si riunisce in via straordinaria su deliberazione del Consiglio Nazionale o su deliberazione motivata di almeno un terzo dei Comitati Regionali UNPLI oppure su richiesta motivata di un decimo degli associati.

    4. Nelle Assemblee Nazionali non sono ammesse deleghe.

    5. L’Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei delegati aventi diritto di voto, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei delegati presenti aventi diritto di voto, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto.

    1. Salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dal presente Statuto, le deliberazioni dell’Assemblea sono valide a maggioranza dei voti espressi dai presenti, senza tenere conto del numero degli astenuti.

10.1 Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente Nazionale eletto e da 30 Consiglieri eletti nelle Assemblee dei Comitati regionali UNPLI, in rapporto al numero delle Pro Loco associate, salvaguardando il diritto di rappresentanza di ogni Comitato regionale e secondo le norme del Regolamento elettorale approvato dall’Assemblea Nazionale. Ai componenti del Consiglio Nazionale si applicano le disposizioni di cui all’art. 2382 del codice civile.

    1. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale. Tutte le convocazioni sono effettuate per scritto ed inviate personalmente, a mezzo posta elettronica o certificata, a tutti gli aventi diritto a partecipare e debbono contenere obbligatoriamente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora stabilita per la riunione, sia della prima che della seconda convocazione.

    2. In caso di urgenza, le riunioni possono essere convocate, a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata, sino a 48 ore prima della data della riunione.

    3. Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno tre volte all’anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti. In quest’ultimo caso la riunione deve aver luogo entro trenta giorni dalla richiesta stessa.

    4. La riunione del Consiglio Nazionale è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo, con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

    1. Salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono valide a maggioranza dei voti espressi dai presenti, senza tenere conto del numero degli astenuti. Tutte le votazioni vengono effettuate con voto palese, salvo le ipotesi di voto segreto previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

    2. Il Consiglio Nazionale ha in via esclusiva funzioni di indirizzo e di controllo sull’intera associazione che esercita attraverso i seguenti compiti:

  1. indice l’Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria;

  2. delibera l’attuazione delle direttive per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Assemblea Nazionale sviluppandone la relativa programmazione;

  3. determina le linee d’azione che si impongono per nuove esigenze tra un’Assemblea Nazionale e l’altra;

  4. delibera le norme di eventuali Regolamenti;

  5. delibera le iniziative di intervento e i comportamenti necessari su tematiche e avvenimenti del Paese che vengono, in qualche modo, ad interessare le attività delle Pro Loco presso le parti politiche, sociali ed eventualmente presso l’opinione pubblica;

  6. approva il documento di programmazione economica, corredato dal programma di attività, entro il 31 dicembre dell’anno precedente e il bilancio consuntivo annuale, con le modalità previste dall’art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, entro il 31 maggio dell’anno successivo;

  1. sottopone all’approvazione dell’Assemblea Nazionale:

    • le modifiche statutarie e quelle del regolamento elettorale;

    • l’eventuale scioglimento e liquidazione dell’UNPLI;

  1. delibera in sede di stesura di documento di programmazione economica l’entità della quota associativa annuale, nonché i termini e le modalità di versamento delle stesse;

  2. elegge i componenti della Giunta Esecutiva Nazionale proposti dal Presidente eletto, fra i quali il Vicepresidente;

  1. dichiara decaduti il Vicepresidente e i componenti della Giunta Esecutiva Nazionale, anche singolarmente, nei casi previsti dal presente Statuto;

  2. delibera il riconoscimento di un Comitato Regionale UNPLI, ratificandone il relativo Statuto;

  3. delibera il commissariamento delle strutture periferiche, con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti, in caso di violazione degli obblighi sanciti dal presente Statuto;

  4. adotta nei confronti dei singoli Comitati Regionali, e secondo la gravità della inadempienza, i provvedimenti disciplinari consistenti in:

    • diffida scritta;

    • commissariamento;

Contro tutte le sanzioni è ammesso il ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri, secondo le modalità e i tempi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento, pena la inefficacia del ricorso stesso;

  1. stabilisce l’eventuale tipo di rimborsi spese del Segretario Generale o di altro componente della Giunta, del Consiglio o di altri organi;

  2. ratifica la surroga, nelle ipotesi di dimissione, decadenza o esclusione, dei propri componenti con i nuovi eletti nelle rispettive assemblee regionali, secondo i termini e le modalità di cui all’art. 4.10 del Regolamento Elettorale di cui all’art. 9.4 lett. e) del presente Statuto;

  3. istituisce eventuali Commissioni di cui al successivo art. 17 e ne nomina i componenti, indicandone la durata ed attribuendo eventuali rimborsi;

  4. approva il bilancio sociale, con le modalità previste dall’art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle apposite linee guida ministeriali, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;

  5. documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle istituzionali di interesse generale, con le modalità previste dall’art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

    1. Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Nazionale possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), previa approvazione di apposito regolamento, a condizione che:

  • sia consentito al Presidente Nazionale di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell’adunanza, la constatazione e la proclamazione dei risultati della votazione;

  • sia consentito al Segretario Generale o al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

È esclusa la riunione o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Nazionale attraverso strumenti di comunicazione a distanza in tutte le riunioni in cui nell’ordine del giorno siano inseriti argomenti per i quali è previsto il voto a scrutinio segreto.

    1. Di ogni seduta del Consiglio Nazionale è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale che verrà depositato nella sede sociale e trasmesso ai Consiglieri Nazionali, ai componenti la Giunta Esecutiva Nazionale, ai Presidenti dei Comitati Regionali, ai componenti dell’Organo di controllo ed ai componenti il Collegio Nazionale dei Probiviri.

 

    1. La Giunta Esecutiva Nazionale viene eletta, su proposta del Presidente Nazionale, dal Consiglio Nazionale.

    2. La Giunta Esecutiva Nazionale è costituita dal Presidente Nazionale dell’UNPLI, che la presiede, dal Vicepresidente Nazionale e da ulteriori membri, fino al raggiungimento di un numero complessivo compreso fra un minimo di cinque e un massimo di nove. Almeno la metà più uno dei componenti della Giunta Esecutiva devono essere scelti tra i componenti del Consiglio Nazionale.

    3. La carica di componente della Giunta Esecutiva è incompatibile con quella di componente l’Organo di controllo o di Probiviro nazionale; tutte le incompatibilità accertate vanno risolte nei tempi e modi previsti dal Regolamento di cui al successivo art. 25 del presente Statuto.

    4. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente Nazionale. Tutte le convocazioni sono effettuate per scritto ed inviate personalmente, a mezzo posta elettronica o certificata, a tutti gli aventi diritto a partecipare e debbono contenere obbligatoriamente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora stabilita per la riunione; nei casi di urgenza sono consentite convocazioni, a mezzo posta elettronica o certificata, sino a 48 ore prima della data della riunione.

    5. La Giunta Esecutiva di norma si riunisce almeno ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente Nazionale o un terzo dei suoi componenti lo ritenga necessario.

    6. La riunione della Giunta Esecutiva è valida con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

    7. I verbali delle riunioni della Giunta Esecutiva vengono inviati anche ai Consiglieri Nazionali e ai Presidenti dei Comitati Regionali nonché ai componenti dell’Organo di controllo ed ai componenti il Collegio Nazionale dei Probiviri.

    8. La Giunta Esecutiva ha in via esclusiva funzioni operative di ordinaria e straordinaria amministrazione che esercita attraverso i seguenti compiti:

      1. dare attuazione alle delibere del Consiglio Nazionale;

      2. proporre il documento di programmazione economica e il bilancio consuntivo, redatto dal Segretario Generale, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale;

      3. proporre il bilancio sociale, redatto dal Segretario Generale, da sottoporre all’approvazione del Consiglio, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;

      4. in caso di necessità ed urgenza, adottare con efficacia immediata le delibere di competenza del Consiglio Nazionale, sottoponendo le stesse a ratifica del Consiglio Nazionale nella prima riunione convocata;

      5. istituire i Dipartimenti di cui al successivo art. 16 nominandone i componenti, indicandone la durata, ed attribuendo eventuali rimborsi;

      6. assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

    1. I componenti della Giunta Esecutiva possono essere sostituiti o dichiarati decaduti dal Consiglio Nazionale su proposta motivata del Presidente Nazionale.

    2. Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti della Giunta Esecutiva possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), previa approvazione di apposito regolamento a condizione che:

  • sia consentito al Presidente Nazionale di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell’adunanza, la constatazione e la proclamazione dei risultati della votazione;

  • sia consentito al Segretario Generale o al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

È esclusa la riunione o la partecipazione dei singoli componenti della Giunta Esecutiva attraverso strumenti di comunicazione a distanza in tutte le riunioni in cui nell’ordine del giorno siano inseriti argomenti per i quali è previsto il voto a scrutinio segreto

    1. Nei casi di gravi inadempienze, il Consiglio Nazionale, con delibera motivata e con il voto a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può sfiduciare e dichiarare decaduti uno o più componenti della Giunta Esecutiva.

 

    1. Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante dell’UNPLI ed ha il mandato di perseguire gli scopi e la difesa degli interessi delle Pro Loco associate all’UNPLI, nel rispetto del presente Statuto. A tal fine si rende interprete della loro funzione e dei loro obiettivi presso le parti politiche, sociali e istituzionali.

    2. Il Presidente Nazionale viene eletto dall’Assemblea con la maggioranza semplice dei voti. Il Presidente Nazionale può essere eletto per non più di due mandati consecutivi.

    3. Il Presidente Nazionale propone al Consiglio Nazionale la nomina del Vicepresidente e dei componenti della Giunta Esecutiva.

    4. Il Presidente Nazionale ha i seguenti compiti:

  1. assume le iniziative necessarie alla gestione delle attività dell’UNPLI secondo le linee e gli obiettivi stabiliti dall’Assemblea Nazionale, dando attuazione concreta ai programmi ed alle delibere approvate dal Consiglio Nazionale e dalla Giunta Esecutiva, tramite il Segretario Generale e i servizi da questo dipendenti;

  1. in caso di necessità ed urgenza, adotta con efficacia immediata le delibere di competenza della Giunta Esecutiva, sottoponendole a ratifica della Giunta medesima nella prima riunione utile;

  2. promuove le attività e le delibere degli Organi centrali e coordina le attività dei Comitati Regionali e degli Organismi ausiliari;

  3. convoca e presiede il Consiglio Nazionale e la Giunta Esecutiva, determinando l’ordine del giorno delle riunioni;

  4. ha facoltà di assistere, in proprio o per delega, alle assemblee dei Comitati Regionali;

  5. è responsabile della gestione economica e finanziaria dell’UNPLI;

  6. quale rappresentante legale dell’UNPLI di fronte a terzi e in giudizio, ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti;

  7. può conferire deleghe per lo svolgimento di singoli atti al Vicepresidente o ad altro componente della Giunta Esecutiva;

  8. può invitare alle riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva, come esperti e senza diritto di voto, persone estranee a tali organi;

  9. convoca su deliberazione del Consiglio Nazionale l’Assemblea Nazionale, sia Ordinaria che Straordinaria, salvo in casi particolari espressamente previsti dal presente Statuto;

  10. nomina i Commissari, nelle ipotesi previsti dallo Statuto.

12.5 In caso di assenza o di impedimento temporaneo è sostituito dal Vicepresidente, che ne assume tutti i poteri fino a un massimo di sei mesi consecutivi.

    1. In caso di dimissioni, di assenza o di impedimento definitivo ovvero di impedimento di durata superiore a sei mesi consecutivi, il Presidente Nazionale, insieme alla Giunta Esecutiva e al Segretario Generale, vengono dichiarati decaduti dal Consiglio Nazionale.

    2. Il Consiglio Nazionale, con almeno il voto dei due terzi dei suoi componenti e nei casi di gravi inadempienze ai doveri istituzionali o di mancata approvazione del bilancio consuntivo, indice senza ritardo, se necessario in auto-convocazione, l’Assemblea per trattare la sfiducia e la decadenza del Presidente Nazionale.

    3. L’Assemblea straordinaria così indetta provvederà altresì ad eleggere il nuovo Presidente Nazionale sino alla conclusione del mandato corrente.

 

    1. L’Organo di controllo è composto da tre membri eletti dall’Assemblea Nazionale fra candidati aventi adeguati requisiti professionali e/o di esperienza. Almeno uno dei membri dell’Organo di controllo è scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2 del Codice civile. Si applica l’art. 2399 del Codice civile.

    2. Nella seduta di insediamento, indetta dal membro risultato primo degli eletti, l’Organo di controllo elegge al suo interno il proprio Presidente.

    3. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida.

    4. L’Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

    5. Il Presidente dell’Organo di controllo è invitato alle riunioni del Consiglio Nazionale o della Giunta Esecutiva e vi può partecipare, senza diritto a voto, personalmente o, in caso di assenza, tramite un altro componente del Collegio da lui delegato.

    6. L’Organo di controllo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta questi lo ritiene necessario. Le sue riunioni sono valide con la presenza di almeno due componenti.

    7. Qualora sia necessario surrogare un componente a causa di impedimento definitivo, il Collegio si integra alla sua prima riunione con il primo dei non eletti.

    8. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l’Assemblea Nazionale nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L’incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all’Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell’apposito registro. Qualora i componenti dell’Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell’apposito registro, l’Assemblea Nazionale affida l’incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell’apposito registro o ad una società di revisione legale.

 

    1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri si compone di cinque componenti, eletti dall’Assemblea Nazionale fra candidati aventi adeguati requisiti professionali e/o di esperienza.

    2. Nella seduta di insediamento, indetta dal Probiviro risultante primo degli eletti, il Collegio elegge nel suo interno il proprio Presidente.

    3. Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha i seguenti compiti:

  1. regola conflitti di competenza, di rappresentanza ed ogni altra controversia tra gli Organi centrali dell’UNPLI e tra questi e gli Organi periferici;

  2. interviene, altresì, nei conflitti tra l’UNPLI centrale e coloro che rivestono cariche sociali negli Organi periferici;

  3. si esprime sulle istanze di intervento avanzate in forma documentale dagli Organi centrali, dagli Organismi ausiliari e dalle Strutture periferiche, in materia di interpretazione ed applicazione delle norme statutarie, dei Regolamenti e del Codice etico;

  4. interviene, su richiesta dei Comitati Regionali, per dirimere particolari controversie nell’ambito delle strutture periferiche relativamente alla disciplina associativa come organo di secondo grado rispetto al Collegio Regionale dei Probiviri;

  5. decide su ogni impugnativa riguardante il rispetto e la legittimità statutaria delle deliberazioni assunte dagli Organi centrali;

  6. decide in via definitiva sui ricorsi avverso la deliberazione del Comitato Regionale di rigetto della domanda di affiliazione delle Pro Loco, con le modalità e i termini di cui all’art. 3.2 del presente Statuto.

      1. decide in via definitiva sui ricorsi avverso la deliberazione della Giunta Esecutiva di esclusione delle Pro Loco per accertate violazioni e per conflitto di interessi con l’UNPLI, con le modalità e i termini di cui all’art. 3.15 del presente Statuto.

      2. decide in via definitiva sui ricorsi contro le sanzioni comminate dal Consiglio Nazionale nei confronti dei Comitati Regionali;

      3. accerta, a seguito di formale e circostanziata denunzia da parte di altro organo centrale o periferico dell’UNPLI, la violazione degli obblighi di cui all’art. 4.5 dello Statuto proponendo al Consiglio Nazionale, ove ne ricorrano i presupposti, la relativa sanzione;

      4. decide in via definitiva sui ricorsi per eventuali irregolarità nelle assemblee regionali elettive.

    1. Il Presidente Nazionale del Collegio dei Probiviri ha facoltà di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale

    2. Con apposito regolamento di cui al successivo art. 25 viene determinata la procedura per la presentazione e trattazione dei ricorsi al Collegio che devono essere risolti nel termine massimo di novanta giorni dalla ricezione.

    3. Il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno tre componenti.

    4. I singoli componenti il Collegio si asterranno dal partecipare ad alcuna fase di valutazione e giudizio che riguardi persone fisiche o giuridiche in potenziale conflitto di interessi.

    5. Qualora sia necessario surrogare un componente a causa di impedimento definitivo, il Collegio si integra alla sua prima riunione con il primo dei non eletti e, in caso di parità, con il più anziano di età.

Titolo V – ORGANISMI AUSILIARI

 

    1. I Dipartimenti sono istituiti dalla Giunta Esecutiva che ne determina il numero, il nominativo dei componenti, la durata dell’incarico e l’eventuale dotazione finanziaria.

    2. I Dipartimenti hanno funzioni consultive ed operative entro i limiti e sui temi definiti nel programma approvato dal Consiglio Nazionale.

    3. Il Responsabile di un Dipartimento deve essere, di norma, uno dei componenti della Giunta Esecutiva, escluso il Presidente Nazionale, che ha il compito di coordinarne l’attività.

    4. La Giunta Esecutiva può istituire gruppi di lavoro temporanei o permanenti su specifici settori di attività.

Le Commissioni sono istituite dal Consiglio Nazionale che ne determina il numero, il nominativo dei componenti e la durata.

    1. Le Commissioni hanno funzioni consultive e di studio. Delle Commissioni possono far parte, anche in qualità di esperti, sia Soci delle singole Pro Loco che persone esterne all’UNPLI. Il Responsabile di una Commissione deve essere un Consigliere Nazionale.

 

    1. Nelle ipotesi previste dal presente Statuto, il Consiglio Nazionale può deliberare il commissariamento delle strutture periferiche.

    2. Il Presidente Nazionale dispone tutti gli accertamenti necessari e acquisisce la documentazione ritenuta opportuna e la trasmette al Consiglio Nazionale, il quale può disporre il rigetto o il commissariamento della struttura periferica o, qualora necessario, disporre ulteriori supplementi di indagine.

    3. Avverso la deliberazione di commissariamento, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, è proponibile ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri, il quale decide in maniera definitiva, nei termini previsti dal Regolamento.

    4. I Commissari sono nominati dal Presidente Nazionale e scelti preferibilmente tra i Consiglieri Nazionali, nei casi previsti dal presente Statuto. In ogni caso non può essere nominato chi è in conflitto di interesse con la struttura commissariata.

    5. I Commissari nominati assumono tutte le funzioni necessarie per il proseguimento dell’attività associativa della struttura periferica, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti, assumendo i poteri degli organismi che hanno sostituito.

    6. Il Commissariamento, di norma, non può essere superiore a sei mesi, salvo proroga motivata da parte del Consiglio Nazionale.

    7. Il Consiglio Nazionale può richiedere di effettuare nei confronti delle strutture periferiche regionali, ispezioni, verifiche, accertamenti e ogni altra misura ritenuta utile al migliore funzionamento delle stesse, incaricando uno o più dei suoi membri di tali istruttorie. In caso di mancato accoglimento della richiesta da parte della struttura il Consiglio Nazionale può adottare i provvedimenti disciplinari di cui all’articolo 8.3 del presente Statuto.

 

    1. Agli ex Presidenti Nazionali dell’UNPLI, come eccezionalmente ad altri componenti dell’UNPLI che hanno rivestito cariche Nazionali, per particolari meriti acquisiti in attività a favore delle Pro Loco, il Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Esecutiva, può conferire l’alto riconoscimento di Presidente Onorario o di Consigliere Onorario dell’UNPLI.

    2. Tale riconoscimento viene attribuito per acclamazione oppure, in mancanza di unanimità, per votazione con una maggioranza dei due terzi dei voti validi espressi.

    3. Il Presidente Onorario e i Consiglieri Onorari hanno facoltà di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale.

    4. Il riconoscimento è a vita.

    5. Il riconoscimento di Presidente Onorario o di Consigliere Onorario dell’UNPLI deve essere accettato dall’interessato formalmente per iscritto.

    6. Il riconoscimento di Presidente Onorario o di Consigliere Onorario dell’UNPLI comporta la ineleggibilità a qualsiasi carica elettiva dell’UNPLI a livello nazionale.

    7. Al Presidente Onorario o al Consigliere Onorario dell’UNPLI il Consiglio Nazionale può affidare incarichi di rappresentanza per particolari e specifici compiti.

Titolo VI – NORME GENERALI

 

    1. Le risorse economiche, con le quali l’UNPLI provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività, sono:

  1. quote e contributi dei soci;

  2. eredità, donazioni e legati;

  3. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

  4. contributi dello Stato, delle regioni, delle province, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

  6. proventi di cessioni di beni e di servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative;

  7. erogazioni liberali dei soci e di terzi;

  8. entrate derivanti da iniziative promozionali, occasionali o permanenti, finalizzate al proprio funzionamento, comprese le feste, le raccolte di fondi e le manifestazioni di sorte;

  9. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

    1. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, sarà utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

    2. Il bilancio d’esercizio consuntivo deve essere redatto annualmente ed approvato con le modalità previste dal presente Statuto. Potrà inoltre essere prevista la redazione del Bilancio Sociale ed ogni altro atto e documento possa essere ritenuto utile e funzionale. Nel caso del superamento del limite previsto dall’art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la redazione del Bilancio Sociale è obbligatoria.

    3. Tutti i beni o le attività oggetto del patrimonio dell’UNPLI Nazionale devono risultare da un libro inventario aggiornato all’inizio dell’anno e tenuto dalla Segreteria Nazionale, debitamente vistato dall’Organo di Controllo, da conservare con gli altri libri sociali e la relativa documentazione contabile.

    4. L’UNPLI si avvale prevalentemente, per il perseguimento dei fini istituzionali, delle attività di volontariato prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. I volontari svolgono tale attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata.

    5. L’UNPLI, con delibera della Giunta esecutiva, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

    6. Il Consiglio Nazionale delibera i limiti massimi e le condizioni per il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai volontari, secondo quanto previsto dall’art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

    1. Le modifiche al presente Statuto devono essere proposte all’Assemblea Nazionale con apposita delibera del Consiglio Nazionale, per iniziativa dello stesso o su richiesta di almeno un terzo dei Comitati Regionali, che complessivamente rappresentino un quarto delle Pro Loco aderenti all’UNPLI, o su richiesta di un quarto delle Pro Loco iscritte appartenenti ad almeno quattro Comitati Regionali.

    2. L’Assemblea per le modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.

    3. In deroga a quanto previsto ai commi precedenti, le modifiche statutarie necessarie ed indispensabili per adeguarsi ad eventuali nuove norme di legge, vincolanti per l’Associazione, possono essere adottate con delibera del Consiglio Nazionale presa all’unanimità.

 

 

    1. Lo scioglimento dell’UNPLI deve essere proposto all’Assemblea Nazionale dal Consiglio Nazionale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.

    2. L’Assemblea per lo scioglimento dell’UNPLI è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei quattro quinti degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la presenza dei tre quarti degli aventi diritto di voto. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

    3. La deliberazione di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori con i relativi poteri.

    4. Fino alla operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione, il patrimonio sociale residuo deve essere devoluto, risolta ogni pendenza accertata, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, escludendo, pertanto, qualsiasi riparto fra gli associati.

    5. A decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

 

    1.  

Art. 23 – Candidature

    1. Un socio di una Pro Loco affiliata avente diritto a voto, all’uopo designato dalla Pro Loco di appartenenza, può candidarsi ad un Organo nazionale da eleggersi in Assemblea elettiva, secondo quanto specificato nel Regolamento Elettorale di cui all’art. 9.4 lett. e).

    2. Ogni socio può presentare una sola candidatura alla Presidenza nazionale o al Consiglio nazionale o all’Organo di Controllo o al Collegio nazionale dei Probiviri.

 

    1. Salvo quanto disposto diversamente dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti, le riunioni collegiali sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti presenti.

    2. Le votazioni sulle delibere e sulle mozioni avvengono su indicazione del Presidente Nazionale:

  1. per alzata di mano o per sistemi equivalenti;

  2. per appello nominale, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei votanti.

    1. Tutte le votazioni riferite a persone vanno effettuate esclusivamente a scrutinio segreto, salvo che, in presenza di un unico candidato, non si decida altra modalità di votazione.

    2. Alla elezione a qualsiasi carica dell’UNPLI possono concorrere solo gli associati delle Pro Loco che risultano associate secondo le modalità previste dal Regolamento.

    3. Le Pro Loco, i loro associati e le strutture periferiche sono tenuti all’osservanza degli atti deliberativi dell’UNPLI.

    1.  

 

    1. I Regolamenti nazionali dell’UNPLI sono predisposti dalla Giunta Esecutiva Nazionale ed approvati dal Consiglio Nazionale e contengono le norme relative al funzionamento degli Organi centrali dell’UNPLI – salvo quanto disposto dall’art. 9.4 lett. e) – nonché altre norme relative al buon andamento dell’attività dell’UNPLI. Il Consiglio Nazionale può prevedere forme di partecipazione dei Comitati provinciali e territoriali alle scelte dell’Unione Nazionale.

    2. Le modifiche ai Regolamenti sono deliberate dal Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Esecutiva Nazionale o su richiesta scritta di almeno due terzi dei Consiglieri, salvo l’ipotesi di cui all’art. 9.4 lett. e) del presente Statuto.

    1.  

 

    1. I Comitati Regionali UNPLI adottano lo Statuto tipo e le eventuali modifiche, approvato dal Consiglio Nazionale, salvo diversa disposizione di legge regionale.

    2. I Comitati Regionali UNPLI adottano la denominazione “UNPLI Pro Loco – (Regione) – APS” seguito dal nome della Regione, affiancato o in sostituzione all’attuale denominazione e logo e devono adottare il logo ufficiale dell’UNPLI.

    3. Qualora lo Statuto di un Comitato Regionale UNPLI non sia ratificato in quanto non compatibile con il presente Statuto Nazionale o con le disposizioni inderogabili di leggi vigenti, il Consiglio Nazionale può deliberare il Commissariamento del Comitato Regionale interessato, al fine di provvedere all’adeguamento dello Statuto non conforme.

 

    1. Il ricorso al Collegio dei Probiviri, nelle materie di competenza dello stesso, costituisce condizione di procedibilità per potere adire l’Autorità giudiziaria ordinaria. Solo dopo la conclusione del procedimento dinanzi al Collegio dei Probiviri, sarà possibile ricorrere dinanzi l’Autorità giudiziaria ordinaria.

    2. Nelle ipotesi di cui all’art. 14.3 lett. i) del presente Statuto, la condizione di procedibilità dinanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria si perfeziona con la deliberazione da parte del Consiglio Nazionale.

    3. La mancata osservanza dei precedenti commi 27.1 e 27.2 costituisce specifica ipotesi di violazione statutaria e può determinare nei confronti della parte inadempiente l’applicazione delle norme sanzionatorie previste dallo Statuto e dai Regolamenti.

    4. Qualora le controversie indicate nel precedente art. 14, in cui sia parte uno degli Organi centrali o degli Organismi ausiliari di cui ai Titoli II e V del presente Statuto, non vengano composte dal Collegio dei Probiviri, esse potranno essere sottoposte, in via esclusiva, dinanzi al Tribunale di Roma.

 

28.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti in materia, e, in particolare, per quanto applicabili, alle disposizioni del Codice civile.

 

 

    1. Salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

    2. Gli attuali Organi Nazionali concludono regolarmente il loro mandato fino alla scadenza naturale.

    3. Il Consiglio Nazionale dei Revisori dei Conti svolge le funzioni e i compiti dell’Organo di Controllo fino alla sua elezione.

    4. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Registro medesimo. Tutte le disposizioni del presente Statuto concernenti prerogative legate all’adozione della qualifica di rete associativa del Terzo settore, ivi compreso il rapporto numerico fra i soci di cui all’art. 3.1, diverranno efficaci a partire dall’iscrizione dell’Associazione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

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