Testo approvato da Assemblea 1 dicembre 2019
TITOLO I – PREMESSE
Art. 1 – Determinazione del numero dei Consiglieri Nazionali da eleggere nelle singole assemblee elettorali regionali
1.1 Fatto salvo il diritto di rappresentanza di ciascun Comitato regionale, cos come previsto dall’art. 10.1 dello Statuto, il numero residuo dei Consiglieri Nazionali da eleggere nelle singole assemblee elettorali regionali determinato dal numero totale delle Pro Loco associate al 31 dicembre dell’anno precedente allo svolgimento delle
Assemblee elettive.
1.2 Il rapporto fra il numero totale delle Pro Loco associate e il numero residuo dei Consiglieri Nazionali da eleggere, determiner il quorum, senza alcun arrotondamento, necessario per l’assegnazione degli ulteriori seggi ai Comitati regionali.
1.3 Il quorum come determinato, detratto dal numero complessivo delle Pro Loco associate ai Comitati regionali assegnatari dei seggi residui, determina i resti di ciascun Comitato regionale, ai quali verranno ulteriormente e in ordine decrescente assegnati i seggi residui.
1.4 In caso di parità di resti per l’assegnazione dell’ultimo seggio fra due o pi Comitati regionali, il calcolo dei resti, esclusivamente per i Comitati regionali interessati, sarà determinato calcolando a ritroso di anno in anno il numero delle Pro Loco associate a quegli specifici Comitati, fino a quando la situazione di parità non sarà superata.
1.5 Ai fini del calcolo del numero delle Pro Loco associate a ciascun Comitato regionale si far riferimento ai dati ufficiali archiviati presso la struttura nazionale
1.6 Per l’elezione dei Consiglieri Nazionali il numero massimo di preferenze che si
possono esprimere pari al numero dei Consiglieri da eleggere.
Art. 2 – Indicazioni generali di indirizzo per l’elezione dei Consiglieri Nazionali e agli organi centrali e periferici
2.1 Fatte salve le specifiche procedure da definire attraverso i regolamenti di cui all’art. 25 dello Statuto, nel Consiglio Nazionale verrà favorita la presenza di un adeguato numero di rappresentanti di sesso femminile e di giovani di et inferiore agli anni 40 alla data di elezione.
2.2 Tale disposizione gradualmente verrà applicata anche per tutti gli organi collegiali centrali e periferici
2.3 Sono in linea generale da evitare candidature a ricoprire cariche negli organi centrali e periferici di persone che abbiano gi compiuto il 70 anno di et , salvo che non si tratti di rinnovo di mandato.
Art. 3 – Requisiti per la candidatura a Presidente dell’UNPLI
3.1 La candidatura a Presidente dell’UNPLI, in conformità a quanto indicato dall’articolo 23 dello Statuto, deve essere sostenuta con specifica delibera da un minimo di 4 (quattro) e un massimo di 6 (sei) Comitati Regionali.
3.2 I Comitati Regionali possono esprimere il sostegno non revocabile ad un solo candidato Presidente.
TITOLO II – PROCEDURE ELETTORALI NELLE ASSEMBLEE REGIONALI
Art. 4 – Elezione dei Consiglieri Nazionali
4.1 L’assemblea regionale, o della provincia autonoma, in forma elettiva per la elezione dei Consiglieri Nazionali convocata con delibera del Comitato Regionale diramata a tutte le Pro Loco iscritte e comunicata per conoscenza all’UNPLI almeno dieci giorni prima della data di svolgimento per permettere l’invio di un proprio rappresentante.
4.2 Possono partecipare a detta assemblea, con diritto di voto, tutte le Pro Loco iscritte nei libri sociali da almeno tre mesi, in regola con il pagamento della quota sociale e in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto UNPLI e dagli Statuti dei Comitati regionali. L’elettorato sia attivo che passivo deve rispondere ai requisiti previsti dallo Statuto UNPLI e dagli Statuti dei Comitati regionali.
4.3 L’assemblea regionale elettiva, quale suo primo atto, elegge fra i presenti il proprio ufficio di presidenza composto da un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un numero adeguato di scrutatori.
4.4 L’assemblea procede alla elezione dei Consiglieri Nazionali attribuiti al Comitato Regionale nel numero determinato e ufficialmente comunicato dal Presidente Nazionale.
4.5 Ogni candidato deve sottoscrivere la propria candidatura specificando di appresentare una Pro Loco nelle condizioni di cui all’art. 4.2 del presente Regolamento e di avere svolto almeno un mandato da Presidente di Pro Loco e/o da Consigliere Nazionale o Regionale.
4.6 La dichiarazione di cui al comma precedente va sottoscritta congiuntamente dal candidato e dal Presidente della Pro Loco.
4.7 La disposizione delle candidature sulle schede elettorali viene stabilita secondo l’ordine alfabetico dei candidati; le schede elettorali sono bloccate e l’eventuale cancellazione o aggiunta di nominativi invalidano la scheda; ogni elettore può esprimere al massimo un numero di preferenze pari al numero di Consiglieri Nazionali da eleggere; al termine delle operazioni di voto verrà resa pubblica la graduatoria dei candidati votati, nella quale non saranno indicati i candidati che non hanno raggiunto il 5% – cinque per cento – con arrotondamento decimale all’unità superiore, dei voti validi,.
4.8 Risultano eletti il candidato o i candidati, nei limiti dei seggi assegnati, che hanno ricevuto più preferenze. In caso di parità di preferenze, risulta eletto il candidato della Pro Loco con maggiore anzianità di iscrizione all’UNPLI o, in difetto, per sorteggio.
4.9 Il verbale della seduta, contenente la graduatoria dei candidati votati, di cui al precedente art. 4.7 e l’elenco delle Pro Loco associate che hanno partecipato alla votazione, deve pervenire al Presidente Nazionale almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea Nazionale. L’adempimento assolto attraverso l’anticipo del verbale tramite posta elettronica o certificata e trasmettendo l’originale a mezzo del servizio postale.
4.10 Qualora sia necessario sostituire per qualsiasi causa un Consigliere Nazionale, il Presidente Nazionale comunicherà al Presidente Regionale la necessità di convocare un’Assemblea regionale elettiva suppletiva che dovrà avere svolgimento entro trenta giorni dalla richiesta.
4.11 La documentazione relativa all’assemblea regionale elettiva suppletiva, dovrà essere trasmessa entro i quindici giorni successivi allo svolgimento della stessa con le medesime formalità di cui al precedente art. 4.9.
4.12 Il Consigliere eletto per surroga sarà insediato alla prima riunione utile del Consiglio Nazionale, successiva alla sua elezione e sarà ratificato dalla prima Assemblea Nazionale utile.
4.13 Eventuali irregolarità emerse nel corso dell’Assemblea Regionale elettiva vanno denunciate, a pena di inammissibilità del ricorso, entro due giorni dalla data di svolgimento della stessa esclusivamente al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deve decidere in via definitiva entro i successivi tre giorni; il ricorso deve essere inoltrato tramite posta elettronica o certificata direttamente alla Segreteria nazionale UNPLI.
Art. 5 – Elezione dei Delegati all’Assemblea Nazionale
5.1 L’assemblea regionale, o della provincia autonoma, in forma elettiva per l’elezione dei Delegati alla Assemblea Nazionale convocata con delibera del Comitato Regionale, inviata a tutte le Pro Loco iscritte e comunicata per conoscenza all’UNPLI, almeno 10 giorni prima della data dell’Assemblea regionale elettiva.
5.2 Possono partecipare a detta assemblea, con diritto di voto, tutte le Pro Loco iscritte nei libri sociali da almeno tre mesi e in possesso dei requisiti per l’elettorato attivo previsti dallo Statuto UNPLI e dagli Statuti dei Comitati regionali. I Presidenti dei Comitati Regionali dovranno anticipare tramite posta elettronica o certificata e far pervenire a mezzo del servizio postale, almeno trenta giorni prima della data dell’Assemblea Nazionale, su modulistica fornita dall’UNPLI, l’elenco delle Pro Loco associate con il versamento delle relative quote. Far fede il timbro postale di invio.
5.3 L’assemblea regionale elettiva, quale suo primo atto, elegge fra i soci il proprio ufficio di presidenza composto da un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un numero adeguato di scrutatori.
5.4 L’assemblea procede alla elezione dei Delegati all’Assemblea Nazionale in ragione di uno ogni venti Pro Loco iscritte, o frazione superiore a dieci. Ai fini della individuazione del numero dei Delegati, lo stesso sarà determinato dal numero delle Pro Loco iscritte alla data di convocazione dell’Assemblea. L’elettorato sia attivo che passivo deve rispondere ai requisiti previsti dallo Statuto UNPLI e dagli Statuti dei Comitati regionali.
5.5 Ogni candidato deve sottoscrivere la propria candidatura specificando di rappresentare una Pro Loco nelle condizioni di cui all’art. 5.2 del presente Regolamento.
5.6 Risultano eletti i candidati, nei limiti dei Delegati assegnati, che hanno ricevuto più preferenze. In caso di parità di preferenze, risulta eletto il candidato Delegato della Pro Loco con maggiore anzianità di iscrizione all’UNPLI o, in difetto, per sorteggio. I candidati Delegati non eletti, nei limiti del numero assegnato, saranno considerati supplenti e potranno sostituire gli effettivi in caso di formale rinuncia o impedimento degli stessi.
5.7 L’elenco dei Delegati eletti, nonché il verbale della seduta, devono essere trasmessi tramite posta elettronica o certificata e pervenire al Presidente Nazionale almeno trenta giorni prima della data prevista per l’Assemblea Nazionale.
5.8 Eventuali irregolarità emerse nel corso dell’Assemblea Regionale elettiva dei Delegati vanno denunciate, a pena di inammissibilità del ricorso, entro due giorni dalla data di svolgimento della stessa esclusivamente al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deve decidere in via definitiva entro i successivi tre giorni; il ricorso deve essere inoltrato tramite posta elettronica o certificata direttamente alla Segreteria nazionale UNPLI.
TITOLO III – PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI
Art. 6 – Assemblea per modifiche statutarie
6.1 L’Assemblea Nazionale convocata con delibera del Consiglio Nazionale, da trasmettere a tutti i Comitati Regionali con preavviso minimo di 90 giorni, per gli opportuni adempimenti statutari.
6.2 Il Consiglio Nazionale, con atto successivo, insedia la Commissione verifica poteri, composta da un Presidente e due o pi componenti.
6.3 La convocazione dell’Assemblea Nazionale deve indicare la data, il luogo della riunione, l’ora stabilita per la riunione, sia della prima che della seconda convocazione e contenere l’ordine del giorno.
6.4 Tutti i Delegati eletti nelle Assemblee regionali elettive, si intendono formalmente convocati per l’Assemblea Nazionale all’atto della loro elezione.
6.5 L’Assemblea Nazionale inizialmente e provvisoriamente presieduta dal Presidente del Comitato Regionale UNPLI territorialmente competente, che provvede alla verifica della sua validità statutaria.
6.6 L’Assemblea Nazionale, quale suo primo atto, elegge fra i Delegati il proprio ufficio di presidenza composto da un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario.
6.7 Gli emendamenti alla proposta di Statuto vanno presentati, esclusivamente in forma scritta, entro il termine perentorio di dieci giorni liberi prima dell’Assemblea.
6.8 Sono ammissibili esclusivamente gli emendamenti presentati da Delegati regolarmente accreditati dalla commissione verifica poteri.
6.9 autorizzato al ricevimento degli emendamenti esclusivamente il Segretario Generale, che annoterà le modalità di ricezione degli stessi.
6.10 Gli emendamenti, su specifico modulo, devono contenere l’esatta formulazione del nuovo testo e l’indicazione delle parti emendate, nonché la loro precisa ed univoca collocazione nella proposta di Statuto.
6.11 Ogni singolo emendamento non potrà riguardare pi di uno specifico articolo della proposta di Statuto, salvo che non riguardi le correzioni tecniche in casi di rimandi.
6.12 Saranno considerati come non presentati gli emendamenti non conformi, in tutto o in parte, al presente articolo.
6.13 Successivamente alla illustrazione generale della proposta di Statuto, verrà aperta la prima sessione degli interventi, riservata agli emendamenti presentati e comunicato il tempo massimo assegnato ad ogni singolo intervento.
6.14 Ogni emendamento ammissibile verrà pubblicamente illustrato a cura del proponente primo firmatario. In caso di assenza del proponente e/o dei proponenti l’emendamento si intende ritirato.
6.15 Ad ogni illustrazione faranno seguito eventuali rilievi tecnici.
6.16 Presentato l’emendamento, il Presidente porrà in votazione l’accoglimento o il rigetto di ogni singolo emendamento.
6.17 Il testo dello Statuto, quale risulterà dopo eventuali emendamenti accolti, verrà posto in votazione nel suo complesso.
6.18 facoltà del Presidente togliere la parola ad ogni oratore, dopo averlo ammonito circa il superamento del tempo assegnato.
6.19 Trattandosi di variazioni statutarie il Presidente verrà in Assemblea esplicitamente autorizzato ad adottare tutte le iniziative che si rendessero necessarie per il successivo deposito dell’atto presso il notaio prescelto e per gli adempimenti di legge
TITOLO IV – MODALITà ER LE ELEZIONI ASSEMBLEARI
Art. 7 – Assemblea elettiva
7.1 L’Assemblea Nazionale elettiva convocata con delibera del Consiglio Nazionale, da trasmettere a tutti i Comitati Regionali con preavviso minimo di 90 giorni, per gli opportuni adempimenti statutari.
7.2 Il Consiglio Nazionale, con atto successivo, insedia la Commissione verifica poteri, composta da un Presidente e due o pi componenti.
7.3 La convocazione dell’Assemblea Nazionale elettiva deve indicare la data, il luogo della riunione, l’ora stabilita per la riunione, sia della prima che della seconda convocazione e contenere l’ordine del giorno.
7.4 Tutti i Delegati si intendono formalmente convocati per l’Assemblea Nazionale all’atto della loro elezione nelle rispettive Assemblee regionali.
7.5 Nella stessa assemblea elettiva ogni candidato non potrà presentare pi di una candidatura, a pena di ineleggibilità .
7.6 Tutte le votazioni riferite a persone vanno effettuate esclusivamente a scrutinio segreto, ai sensi dell’art. 24.3 dello Statuto, mediante schede appositamente predisposte.
7.7 La disposizione delle candidature sulle schede elettorali viene stabilita secondo l’ordine alfabetico dei candidati.
7.8 Le schede elettorali sono bloccate e l’eventuale cancellazione o aggiunta di nominativi invalidano la scheda.
7.9 Ogni elettore non può esprimere pi di una preferenza in ogni elezione. (scheda elettorale)
7.10 Nel caso che vi sia un unico candidato l’elezione potrà avvenire anche per acclamazione.
7.11 L’Assemblea Nazionale elettiva inizialmente e provvisoriamente presieduta dal Presidente del Comitato Regionale UNPLI territorialmente competente, che provvede alla verifica della sua validità statutaria.
7.12 L’Assemblea Nazionale elettiva, quale suo primo atto, elegge fra i Delegati il proprio ufficio di presidenza composto da un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, scelti tra i Delegati delle Pro Loco che non abbiano candidati a cariche elettive.
7.13 Subito dopo l’elezione dell’ufficio di presidenza, l’Assemblea Nazionale nomina il seggio elettorale, composto da un Presidente, un Segretario ed un numero dispari adeguato di scrutatori (da 3 a 9), scelti tra Delegati di Pro Loco affiliate all’UNPLI che non abbiano candidati a cariche elettive.
7.14 I seggi saranno attribuiti ai candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze e, in caso di parità prevale il candidato della Pro Loco con maggiore anzianità di iscrizione all’UNPLI o, in subordine maggiore di età .
7.15 Di tutte le operazioni di scrutinio deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del seggio elettorale e da almeno 3 degli scrutatori, da allegare al verbale della Assemblea Nazionale.
7.16 Tutte le cariche associative devono essere rinnovate allo scadere del quadriennio, anche se la carica stata acquisita nel corso dello stesso.
7.17 Chi ricopre una carica associativa elettiva decade dal proprio mandato qualora non risulti pi associato a una Pro Loco iscritta all’UNPLI.
7.18 Ogni anno, entro il 31 marzo, chiunque ricopra una carica associativa dovrà depositare presso la Segreteria nazionale un’attestazione da cui risulti, per l’anno in corso, sia la propria regolare posizione associativa presso la Pro Loco di appartenenza, che la regolare iscrizione della stessa all’UNPLI.
7.19 Il Presidente dell’Assemblea Nazionale elettiva, ricevuto il verbale dello scrutinio, proclama ufficialmente tutti gli eletti.
7.20 Eventuali irregolarità emerse nel corso dell’Assemblea Nazionale Elettiva vanno denunciate, a pena di inammissibilità del ricorso, entro 5 giorni dalla data di svolgimento della stessa, al Presidente Nazionale uscente, il quale ne curer la trasmissione entro le successive 48 ore al Collegio Nazionale dei Probiviri competente, che dovrà obbligatoriamente esprimere, sentite le parti in causa, la propria decisione definitiva entro i successivi 10 giorni.
7.21 Il Collegio Nazionale dei Probiviri competente all’esame del ricorso di cui all’art. 7.20 del presente Regolamento quello neo eletto, salvo il caso che le irregolarità denunciate riguardino irregolarità della stessa Assemblea Nazionale elettiva o del Collegio Nazionale dei Probiviri, direttamente nella sua collegialità o nelle persone dei propri componenti; in tale ultima particolare situazione sarà il Collegio Nazionale dei Probiviri uscente a decidere sul ricorso.
Art. 8 – Elezione del Presidente Nazionale
8.1 I requisiti per la candidatura a Presidente dell’UNPLI sono espressamente regolati dallo specifico capitolo del Regolamento assembleare.
8.2 Le candidature a Presidente Nazionale, redatte su apposita modulistica predisposta dalla Segreteria Nazionale devono pervenire sia al Presidente Nazionale uscente che a quello del Comitato Regionale di appartenenza, almeno 45 giorni prima della data prevista per l’Assemblea Nazionale, accompagnate da autocertificazioni che attestino il rispetto delle condizioni di cui all’art. 5.2 del presente Regolamento.
8.3 Le candidature pervenute in maniera difforme non saranno prese in considerazione.
8.4 In caso di decadenza, di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente Nazionale, intervenuto durante il corso del mandato, si dovrà procedere, con apposita Assemblea Nazionale, da convocarsi entro 90 giorni, alla elezione del nuovo Presidente Nazionale.
Art. 9 – Elezione dell’Organo di Controllo e del Collegio Nazionale dei Probiviri
9.1 Possono ricoprire la carica di componenti l’Organo di controllo e di componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri dell’UNPLI i candidati aventi i requisiti rispettivamente di cui all’art. 13.1 e di cui all’art. 14.1 dello Statuto UNPLI
9.2 Le candidature per i suddetti Organi Collegiali Nazionali, redatte su apposita modulistica predisposta dal Segretario Generale dell’UNPLI devono pervenire sia al Presidente Nazionale almeno trenta giorni prima della data prevista per l’Assemblea Nazionale elettiva, accompagnate da autocertificazioni che attestino le caratteristiche di cui all’art. 13.1 e di cui all’art. 14.1 dello Statuto UNPLI.
9.3 Le candidature pervenute in maniera difforme non saranno prese in considerazione.
9.4 In caso di decadenza, dimissioni o impedimento definitivo durante il corso del mandato, i componenti saranno sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive graduatorie. Se le decadenze, le dimissioni o l’impedimento definitivo riguardano la maggioranza dei componenti originariamente eletti, si dovrà procedere a elezioni per il rinnovo dell’organo collegiale mediante Assemblea Nazionale da convocarsi entro 90 giorni con le modalità previste dallo Statuto.